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Sentenza

Sentenza n. 982/2026 - Catania, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2956 del 2025.

Giustizia amministrativa202600163

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, sezione lavoro, n. 2956 del 2025, relativa al riconoscimento della Carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Catania, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il loro diritto alla fruizione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero, che, pur ritualmente intimato, non si è costituito né ha provveduto all’esecuzione. I ricorrenti hanno quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’attuazione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza posta in esecuzione era irrevocabile, era stata ritualmente notificata all’amministrazione debitrice in forma esecutiva ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, stabilendo che il commissario provveda in via sostitutiva, su richiesta dei ricorrenti, entro ulteriori sessanta giorni. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., liquidata mediante applicazione degli interessi legali sul valore della Carta, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino alla scadenza del termine per l’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce la base normativa del diritto alla fruizione della Carta docente riconosciuto dal titolo giudiziale da eseguire.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, come modificato dall’art. 147, comma 1, lett. a), l. n. 388/2000 e dall’art. 44, comma 3, lett. a), d.l. n. 269/2003, convertito dalla l. n. 326/2003

    termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione

    Il decorso del termine dilatorio, unitamente alla definitività e alla notificazione in forma esecutiva del titolo, consente di procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una penalità di mora in caso di mancata esecuzione del giudicato; nel caso concreto essa è stata liquidata mediante interessi legali sul valore della Carta fino alla scadenza del termine per l’intervento del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando un titolo giudiziale irrevocabile, ritualmente notificato in forma esecutiva alla pubblica amministrazione, non viene eseguito e sia decorso il termine dilatorio previsto per le azioni esecutive contro la PA, il giudice amministrativo può accogliere l’azione di ottemperanza e ordinare all’amministrazione di conformarsi al giudicato entro un termine determinato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’ulteriore inerzia dell’amministrazione può essere fronteggiata mediante la nomina di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva su richiesta della parte vittoriosa e secondo il termine stabilito dal giudice.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere riconosciuta quando sussistano i presupposti dell’inadempimento del giudicato e può essere parametrata agli interessi legali sul valore della prestazione dovuta, con decorrenza e durata determinate dal giudice dell’ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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