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Sentenza

Sentenza n. 10563/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento - del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sulle due istanze di accesso agli atti trasmesse ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 6 agosto 2025 a mezzo PEC dalla ricorrente (protocollo n. 24773/2025 e 24811/2025) e del rigetto alla domanda di accesso agli atti presentata in data 25 luglio 2025 (protocollo n. 23439/2025) per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nelle medesime istanze; nonché per la declaratoria di accertamento del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti documenti oggetto delle istanze di accesso, con conseguente ordine alle amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202512371

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza che aveva ordinato al Comune di consentire l’accesso a documenti amministrativi e richiesta di nomina di un commissario ad acta

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, dopo avere ottenuto una sentenza favorevole che aveva annullato il silenzio-diniego formatosi sulle istanze di accesso e ordinato al Comune di esibire la documentazione richiesta entro trenta giorni, ha chiesto direttamente la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a., deducendo la mancata ottemperanza dell’amministrazione nel termine assegnato. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti, la possibile inammissibilità della domanda.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il giudice ha ritenuto che la nomina del commissario ad acta, quale ausiliario giudiziale per l’esecuzione della sentenza, presupponga la regolare instaurazione e definizione con esito positivo di un giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. Tale giudizio può essere proposto anche per l’esecuzione di una sentenza del giudice amministrativo non ancora passata in giudicato e per l’adempimento di statuizioni contenute in sentenze rese nel rito camerale. L’eccezione prevista dall’art. 117, comma 3, c.p.a., che consente la nomina dell’ausiliario anche senza previa proposizione dell’ottemperanza, opera invece soltanto per l’esecuzione di pronunce rese all’esito di un’azione contro il silenzio-inadempimento della pubblica amministrazione, proposta ai sensi degli artt. 31, commi 1, 2 e 3, e 117 c.p.a. La sentenza da eseguire non aveva accertato e sanzionato un mero silenzio-inadempimento, ma aveva annullato un diniego di accesso, sebbene formatosi per silentium, e ordinato l’esibizione dei documenti. La mancata costituzione del Comune ha escluso la pronuncia sulle spese, che sono state dichiarate nulle per le parti.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    Il precedente giudizio era stato proposto con il rito speciale in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 117 c.p.a.

    Il comma 3 consente la nomina di un ausiliario giudiziale senza previa proposizione e definizione del giudizio di ottemperanza soltanto per l’esecuzione di pronunce rese all’esito dell’azione contro il silenzio-inadempimento disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a.; tale facoltà non si applica all’esecuzione di una sentenza resa in materia di accesso.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    La nomina del commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza deve essere richiesta nell’ambito di un regolare giudizio di ottemperanza, salvo l’eccezione specifica prevista dall’art. 117, comma 3, c.p.a.

  • art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Le pronunce rese all’esito dell’azione avverso il silenzio-inadempimento rientrano nell’unica ipotesi in cui l’art. 117, comma 3, c.p.a. consente la nomina dell’ausiliario giudiziale senza previo giudizio di ottemperanza.

  • art. 33, comma 2, c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza può essere proposto anche per l’esecuzione di pronunce del giudice amministrativo di primo grado non ancora passate in giudicato.

  • art. 87 c.p.a.

    Il rito camerale non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle statuizioni contenute nella sentenza.

Massime di principio

  • La nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione di una sentenza amministrativa deve essere normalmente richiesta nell’ambito di un giudizio di ottemperanza regolarmente instaurato ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., anche quando la sentenza da eseguire non sia ancora passata in giudicato.
  • L’art. 117, comma 3, c.p.a. costituisce un’eccezione limitata ai casi in cui debba essere eseguita una pronuncia resa all’esito dell’azione contro il silenzio-inadempimento disciplinata dagli artt. 31 e 117 c.p.a.; non consente la nomina diretta del commissario per l’esecuzione di una sentenza resa nel rito sull’accesso agli atti.
  • Una sentenza che annulla un diniego di accesso, anche se il diniego si è formato per silentium, e ordina l’esibizione dei documenti non è una pronuncia resa all’esito dell’azione contro il silenzio-inadempimento, ai fini dell’applicazione dell’art. 117, comma 3, c.p.a.
  • Il rito processuale seguito nel giudizio definito dalla sentenza da eseguire non esclude il giudizio di ottemperanza: anche le statuizioni contenute in una sentenza resa nel rito camerale possono essere attuate mediante gli strumenti degli artt. 112 e seguenti c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentale
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSilenzio della pubblica amministrazione

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