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Sentenza

Sentenza n. 742/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l’ottemperanza delle sentenze in materia di carta docente del Tribunale di Cosenza nn. 966/2024, 1298/2024, 1310/2024.

Giustizia amministrativa202500085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione di sentenze del Tribunale di Cosenza in materia di carta docente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza delle sentenze del Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, nn. 966/2024, 1298/2024 e 1310/2024, passate in giudicato. Le pronunce avevano condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione dei ricorrenti la carta docente, con l’assegnazione degli importi spettanti per le rispettive annualità scolastiche. Il presupposto della domanda era l’asserita mancata esecuzione delle statuizioni giudiziali da parte del Ministero. Nel corso del giudizio, tuttavia, non è risultata documentata la notificazione delle sentenze all’indirizzo PEC del Ministero, completa del codice fiscale dei beneficiari e dell’indicazione delle annualità per le quali era stato riconosciuto il contributo. Il TAR ha ritenuto tale notificazione necessaria per il conseguimento degli importi e, con ordinanza istruttoria n. 186/2026, ne ha richiesto il deposito, senza che l’incombente fosse eseguito.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso per ottemperanza. Dalla documentazione prodotta non risultava la notificazione delle sentenze all’indirizzo PEC ministeriale, corredata dei dati necessari — codice fiscale e annualità scolastiche — per consentire l’attribuzione degli importi della carta docente. Poiché il deposito della prova della notificazione, richiesto con ordinanza istruttoria, non è stato effettuato, il Collegio non ha ravvisato una concreta inottemperanza dell’amministrazione alle sentenze passate in giudicato. In assenza della dimostrazione del presupposto necessario per l’esecuzione, la domanda è stata respinta. Le spese di lite sono state compensate.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente deve dimostrare che l’amministrazione sia stata posta in condizione di eseguire la pronuncia, mediante la notificazione della sentenza con i dati necessari all’individuazione del beneficiario e delle somme o annualità dovute.
  • La mancata prova della notificazione della sentenza, quando essa costituisce il presupposto operativo per l’erogazione della prestazione, impedisce di ravvisare l’inottemperanza dell’amministrazione e conduce al rigetto del ricorso.
  • Se il giudice ordina il deposito della documentazione necessaria a comprovare l’inottemperanza e tale incombente non viene assolto, la domanda di ottemperanza può essere respinta per difetto di prova dell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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