Cassazione Penale, Ordinanza n. 23241/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il difensore del condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il G.i.p. del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione tra: a) i reati di omicidio e detenzione illegale di armi commessi il 29.3.1999; b) il reato associativo di cui all'art. 416-bis c.p., contestato per il periodo marzo 2018 - febbraio 2020, insieme ad altri reati-fine del medesimo arco temporale. La difesa sosteneva che esistesse un unico disegno criminoso, perché l'omicidio del 1999 sarebbe stato commesso per eliminare un concorrente nella riscossione delle estorsioni nel quartiere Maddalena, in un contesto riferibile al clan Mazzarella, e il soggetto, dopo la condanna e la detenzione, avrebbe poi ripreso a operare per lo stesso gruppo criminale vent'anni dopo. Il giudice dell'esecuzione aveva però negato la continuazione valorizzando la notevole distanza temporale tra i fatti, l'assenza di elementi che consentissero di ritenere che nel 1999 fosse già programmata la successiva partecipazione all'associazione mafiosa nel 2018 e l'esecuzione dei reati-fine, precisando che la mera unicità del movente non coincide con la preordinazione e che la lunga carcerazione intermedia costituiva un momento di frattura. In cassazione il ricorrente ha sostanzialmente riproposto una lettura alternativa dei fatti già valutati dal giudice dell'esecuzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto che il ricorso si risolvesse in una mera diversa lettura degli elementi di fatto già esaminati dal giudice dell'esecuzione, la cui motivazione è stata considerata non manifestamente illogica né contraddittoria. Ha quindi escluso la configurabilità della continuazione tra i reati lontani nel tempo, ritenendo corretta la distinzione tra il disegno criminoso unico e il programma dell'associazione mafiosa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
viene richiamato per il reato associativo mafioso, rispetto al quale la Corte distingue il programma dell'associazione dal distinto requisito del medesimo disegno criminoso proprio della continuazione.
art. 81 c.p.
la decisione presuppone che la continuazione richieda l'ideazione e deliberazione contemporanee di una serie di reati, non sufficiente essendo la sola vicinanza di movente o l'appartenenza allo stesso contesto criminoso.
art. 616 c.p.p.
è la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La continuazione tra reati richiede un medesimo disegno criminoso, cioè una programmazione unitaria e contestuale delle condotte, non essendo sufficiente la mera identità di movente o di contesto criminale.
- La lunga distanza temporale tra i fatti e l'interruzione determinata da un significativo periodo di detenzione possono escludere la prova di un unico programma criminoso originario.
- Il programma dell'associazione mafiosa non coincide automaticamente con il disegno criminoso unitario necessario per la disciplina della continuazione: l'appartenenza allo stesso sodalizio non basta di per sé a fondare il vincolo ex art. 81 c.p.
- In sede di legittimità, è inammissibile il ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa del materiale fattuale già valutato dal giudice dell'esecuzione, quando la motivazione impugnata non presenti manifeste illogicità o contraddizioni.
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