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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05959/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (entrambe) e per causazione dolosa del fallimento (solo Rosalba). I motivi principali: (1) vizio di motivazione della Corte d'appello che avrebbe aderito apoditticamente alla decisione di primo grado senza valutare compiutamente la documentazione difensiva (in particolare la consulenza tecnica che dimostrerebbe la congruità del prezzo di cessione e l'integrale pagamento), e avrebbe fondato l'incongruità del prezzo sulle sole dichiarazioni del curatore; (2) la brevità del periodo di carica di Rosalba (circa 11 mesi) e i pagamenti fiscali effettuati dalla società sarebbero incompatibili con la responsabilità omissiva ex art. 2482-ter c.c.; (3) omissione della acquisizione del transatto (accordo transattivo con la curatela) mediante rinnovazione dell'istruttoria; (4) eccezione di diritto civile (art. 2560 c.c.) sostenendo che la cessionaria aveva assunto i debiti inerenti all'azienda e che la cessione era una legittima soluzione per la prosecuzione dell'attività, non una distrazione patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 24 aprile 2025. Ha ritenuto legittima la motivazione del giudice di merito: l'apprezzamento probatorio si fondava su un complesso compendio istruttorio (dichiarazioni del curatore, consulenza di parte, annotazioni dell'Agenzia delle Entrate, consulente del lavoro, documentazione di cessione, estratti conto e visure camerali). Sono state valorizzate la tempistica della cessione (due mesi dopo l'approvazione del bilancio 2013), l'incongruità del prezzo pattuito (25.000 euro rispetto alla reale consistenza patrimoniale) e la mancata documentazione dell'integrale incasso; la sovrapponibilità delle compagini sociali e l'ingente debito fiscale (oltre 2 milioni di euro) hanno confortato la rilevanza distrattiva dell'operazione e la dolosa preordinazione al fallimento. La Corte ha inoltre ritenuto non necessaria la rinnovazione dell'istruttoria per acquisire il transatto, giudicandolo manifestamente superfluo rispetto alla prova della consumazione del reato e irrilevante ai fini della determinazione della pena. Quanto all'art. 2560 c.c., la Corte ha osservato che l'assunzione di responsabilità da parte della cessionaria opera solo se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori (circostanza non dimostrata) e che, in ogni caso, l'eventuale assunzione non elimina la materialità della diminuzione dell'attivo senza corrispondente riduzione del passivo; perciò l'eccezione non ha inciso sulla qualificazione distrattiva dell'atto.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Imposto l'obbligo di motivazione chiara del giudice; la Corte precisa che la motivazione per relationem è legittima se il giudice d'appello articola in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento e se le doglianze non introducono elementi di novità decisivi.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Rilevanza del vizio di motivazione come motivo di cassazione: la Corte afferma che il difetto sussiste solo se le argomentazioni a fondamento della responsabilità siano incomplete rispetto a doglianze potenzialmente decisive.

  • art. 2482-ter cod. civ.

    Norma richiamata in tema di responsabilità degli amministratori per comportamenti omissivi che precludono gli adempimenti necessari a evitare il dissesto; la Corte valuta la rilevanza temporale e fattuale per verificare la responsabilità omissiva.

  • art. 216, comma 1, n. 1 legge fallimentare

    Riferimento alla fattispecie della bancarotta per distrazione: la Corte individua nella incongruità del prezzo, nella tempistica e nell'effetto sull'integrità patrimoniale gli elementi della distrazione.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Regola la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di impugnazione: la Corte richiama la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado e la necessità di dimostrare la manifesta utilità della rinnovazione; nel caso il transatto è stato ritenuto superfluo.

  • art. 2560 cod. civ.

    Disposizione sull'accollo dei debiti da parte del cessionario: la Corte osserva che l'accollo opera se i debiti risultano dai libri contabili obbligatori e che, anche ove sussistesse, non muterebbe la valutazione della diminuzione dell'attivo rispetto al passivo né l'idoneità distrattiva dell'atto, specie in presenza di esonero contrattuale dell'acquirente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte conferma che la graduazione della pena è questione di merito riservata al giudice di merito purché motivata e non manifestamente illogica.

  • art. 6 CEDU (giurisprudenza Corte EDU citata)

    Richiamato per chiarire il limite dell'obbligo motivazionale convenzionale: la Corte ricorda che l'art. 6 richiede motivazione sufficiente a comprendere la ratio della decisione, non una replica analitica a ogni eccezione difensiva.

Massime di principio

  • Il giudice d'appello non è obbligato a rispondere dettagliatamente a tutte le deduzioni difensive: è sufficiente una motivazione logica e adeguata che renda comprensibile il percorso argomentativo, salvo che le doglianze presentino novità potenzialmente decisorie.
  • Per ritenere una cessione di azienda distrattiva si valutano congiuntamente: tempistica rispetto ai bilanci, congruità del prezzo rispetto alla consistenza patrimoniale, modalità di pagamento (e prova dell'incasso), sovrapposizione delle compagini societarie e impatto sull'attivo rispetto al passivo; la prova contraria di congruità deve essere concreta e nuova per scalfire la valutazione del giudice di merito.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: occorre dimostrare la necessità del mezzo di prova (per superare la presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado) o che la prova sia sopravvenuta; accordi transattivi successivi sono rilevanti solo se incidono concretamente sulla valutazione della consumazione del reato o sulla quantificazione della pena.
  • L'art. 2560 c.c. (assunzione dei debiti da parte del cessionario) opera soltanto se i debiti inerenti all'azienda risultano dai libri contabili obbligatori; inoltre, l'eventuale assunzione da parte del cessionario non esclude automaticamente la valutazione della distrazione se l'atto ha comunque inciso sulla garanzia patrimoniale offerta ai creditori.
  • In sede di Cassazione il sindacato è limitato a verificare la logicità, la coerenza e l'effettività del compendio argomentativo offerto dal giudice di merito; non compete alla Corte di legittimità riconsiderare il merito della valutazione probatoria scegliendo tra ricostruzioni alternative non manifestamente illogiche.

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