Sentenza n. 14839/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della determina del Comandante Regionale Lombardia della Guardia di Finanza, notificata all’odierno ricorrente il 17 aprile 2023, inerente al rigetto del ricorso gerarchico presentato il 13 gennaio 2023 dal ricorrente per l’annullamento della determinazione n. 717288 emessa dal Comandante Interinale del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lombardia, con cui è stato disposto il recupero di € 1.846,07, afferenti a emolumenti stipendiali corrisposti per il periodo dal 21 dicembre 2021 al 22 gennaio 2022 (periodo di sospensione dal diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi dell’art.4-ter, comma 3 - DL 44/2021, convertito in legge 76/2021); - della determina del Centro Informatico Amministrativo Nazionale della Guardia di Finanza, notificata all’odierno ricorrente il 28 aprile 2023, inerente al rigetto del ricorso gerarchico proposto altresì per l’annullamento della mancata monetizzazione della licenza non fruita a causa della sospensione del diritto di svolgere l’attività lavorativa ai sensi del citato art.4-ter, comma 3 - DL 44/2021, convertito in legge 76/2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazioni di rigetto dei ricorsi gerarchici contro il recupero di emolumenti stipendiali corrisposti durante la sospensione dal servizio senza retribuzione e contro il diniego di monetizzazione della licenza ordinaria non fruita
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto di due ricorsi gerarchici: il primo relativo al recupero di euro 1.846,07, corrisposti durante il periodo di sospensione dal servizio a trattamento economico zero per mancato adempimento dell'obbligo vaccinale; il secondo relativo al diniego di monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruiti a causa della sospensione. Ha dedotto l'invalidità derivata degli atti impugnati, sostenendo l'illegittimità costituzionale ed europea del provvedimento presupposto di sospensione e della normativa sull'obbligo vaccinale, per violazione di diritti fondamentali, dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, proporzionalità e tutela del lavoro, nonché per disparità di trattamento rispetto ai lavoratori assenti legittimamente e non esposti al contatto con colleghi o utenti. Ha inoltre censurato il diniego di monetizzazione della licenza non fruita, prospettando la violazione degli artt. 2, 3, 32 e 36 Cost. e chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In subordine ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea e, in memoria, la sospensione impropria del giudizio in attesa della decisione nella causa C-522/24.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure fossero fondate sull'invalidità derivata degli atti di recupero e di diniego della monetizzazione rispetto al provvedimento presupposto di sospensione dal servizio senza retribuzione. Tale provvedimento era già stato impugnato in un precedente giudizio, definito con sentenza del TAR divenuta definitiva, che ne aveva riconosciuto la legittimità insieme alle norme poste a suo fondamento. Poiché gli atti impugnati costituivano conseguenza diretta e necessitata della sospensione, non era possibile rimettere in discussione in questo giudizio la legittimità dell'atto presupposto, anche in ragione del principio del ne bis in idem. Il Collegio ha escluso la rilevanza di eventuali questioni di legittimità costituzionale o di rinvio pregiudiziale europeo, poiché la definitività della decisione sull'atto presupposto rendeva tali questioni irrilevanti nel giudizio. Ha inoltre negato la sospensione impropria richiesta, rilevando che la Corte di giustizia, con sentenza del 18 giugno 2026 nella causa C-522/24, aveva escluso che la direttiva 2000/78 ostasse a una normativa nazionale che imponesse al personale militare la vaccinazione obbligatoria quale requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Per completezza, il TAR ha richiamato la propria giurisprudenza, secondo cui la sospensione dal servizio e dalla retribuzione costituiva atto vincolato in presenza dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale ed era compatibile con proporzionalità e parità di trattamento, in quanto temporanea, priva di conseguenze disciplinari e accompagnata dalla conservazione del rapporto di lavoro. La domanda risarcitoria è stata respinta per l'infondatezza della domanda demolitoria e, comunque, per genericità. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 4-ter, comma 3, d.l. n. 44/2021, convertito in l. n. 76/2021
sospensione dall’attività lavorativa “a trattamento economico zero”
La disposizione è stata applicata come fondamento della sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione del personale non adempiente all'obbligo vaccinale, senza conseguenze disciplinari e con conservazione del rapporto di lavoro.
art. 74 c.p.a.
richiamata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Il TAR ha richiamato per relationem una precedente sentenza concernente questioni sovrapponibili relative alla legittimità delle misure anti-Covid applicate al personale della Difesa.
art. 2, paragrafo 2, lettere a) e b), direttiva 2000/78/CE
L’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE ... non osta a una normativa nazionale che prevede per i membri del personale militare una vaccinazione obbligatoria
Secondo la Corte di giustizia, la direttiva non impedisce l'obbligo vaccinale per il personale militare e la differenziazione rispetto al personale civile non ricade nelle ipotesi di discriminazione disciplinate dalla disposizione, neppure quando la contestazione del vaccino riguarda opinioni di salute pubblica non qualificabili come convinzioni personali.
art. 3 Cost.
È stato richiamato in relazione ai principi di uguaglianza, ragionevolezza e divieto di disparità di trattamento; il giudice ha ritenuto infondate le relative censure.
art. 36 Cost.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla tutela del lavoro, del riposo e della monetizzazione delle ferie non godute; il giudice ha respinto la relativa censura.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo consequenziale è impugnato per invalidità derivata dall'illegittimità di un atto presupposto, la definitività della decisione che abbia accertato la legittimità dell'atto presupposto impedisce di rimetterne in discussione la validità nel giudizio relativo all'atto consequenziale.
- La definitività della pronuncia sull'atto presupposto rende irrilevanti, nel giudizio contro gli atti consequenziali, le questioni di legittimità costituzionale o di compatibilità europea rivolte esclusivamente alla disciplina che fonda il provvedimento presupposto, quando la sua legittimità non è più sindacabile nel processo.
- La sospensione temporanea dal servizio e dalla retribuzione prevista per il personale obbligato alla vaccinazione che non adempia all'obbligo può essere qualificata come atto vincolato dell'amministrazione, privo di natura disciplinare, con conservazione del rapporto di lavoro, ove ricorrano i presupposti normativi.
- La domanda risarcitoria proposta unitamente all'impugnazione è infondata quando manca l'illegittimità dell'attività amministrativa dedotta come fonte del danno; è inoltre respingibile se formulata in termini generici e senza allegazione specifica del pregiudizio.
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