Regolamento (UE) 2023/2832
Regolamento (UE) 2023/2832 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore (de minimis) concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina il regime "de minimis" applicabile agli aiuti di Stato concessi alle imprese incaricate di servizi di interesse economico generale, elevando a 750.000 EUR il massimale triennale per impresa unica. Definisce in modo puntuale il perimetro soggettivo e oggettivo, le esclusioni settoriali, le regole di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo, il cumulo con altri aiuti e gli obblighi di monitoraggio tramite registro centrale. Il sistema è improntato a trasparenza, controllo ex ante e riduzione degli oneri amministrativi, con applicazione dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030.
Regolamento "de minimis" per gli aiuti di importanza minore concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), con esenzione dall’obbligo di notifica entro determinati massimali e condizioni.
Ambito di applicazione
Si applica agli aiuti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale in qualsiasi settore, purché gli aiuti siano "de minimis" trasparenti e rispettino il massimale di 750.000 EUR per impresa unica nell’arco di un triennio. Restano esclusi, tra l’altro, gli aiuti a imprese operanti nella produzione primaria di prodotti della pesca e acquacoltura e nella produzione primaria di prodotti agricoli, nonché alcuni aiuti alla trasformazione/commercializzazione di tali prodotti quando l’importo è fissato in base a prezzo o quantità o è subordinato al trasferimento ai produttori primari; sono inoltre esclusi gli aiuti all’esportazione e quelli subordinati all’uso di prodotti nazionali. Per le imprese attive sia in settori esclusi sia in settori ammessi, il regolamento si applica solo alle seconde attività se vi è separazione delle attività o contabile idonea a evitare che i settori esclusi beneficino dell’aiuto. Si applica nel tempo agli aiuti concessi dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2030, con applicazione anche ad aiuti anteriori che rispettino tutte le condizioni del regolamento; gli aiuti conformi al regolamento (UE) n. 360/2012 concessi tra il 29 aprile 2012 e il 31 dicembre 2023 sono considerati esenti da notifica.
Regolamento (UE) 2023/2832 sugli aiuti de minimis concessi a imprese che forniscono servizi di interesse economico generale
Il regolamento aggiorna il quadro "de minimis" per i servizi di interesse economico generale (SIEG), sostituendo il regolamento (UE) n. 360/2012 e coordinandosi con il nuovo regolamento generale "de minimis". La logica del testo è quella di considerare non selettivi, entro soglie e condizioni predeterminate, gli aiuti di importanza minore concessi a imprese incaricate di SIEG, al fine di escluderli dall’obbligo di notifica ex articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge che la Commissione ritiene opportuno mantenere un regime specifico per i SIEG, in ragione delle loro peculiarità rispetto al regime generale degli aiuti "de minimis". Il regolamento valorizza l’esperienza maturata con il regime precedente e considera l’inflazione e le esigenze di coerenza con il regolamento (UE) 2023/2831, innalzando il massimale e introducendo meccanismi di controllo più strutturati, in particolare tramite registri centrali.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 limita l’applicazione agli aiuti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale in qualsiasi settore. Tuttavia, restano fuori dal regime gli aiuti:
- alla produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
- alla produzione primaria di prodotti agricoli;
- alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli o della pesca/acquacoltura quando l’aiuto è determinato in funzione di prezzo o quantità;
- agli aiuti subordinati al trasferimento, totale o parziale, a produttori primari;
- agli aiuti all’esportazione;
- agli aiuti subordinati all’uso di prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli importati.
Per le imprese che operano anche in settori esclusi, il regolamento resta applicabile alle sole altre attività, a condizione che lo Stato membro assicuri, mediante separazione contabile o altre misure adeguate, che i settori esclusi non beneficino dell’aiuto.
Nozione di impresa unica e rilevanza dei gruppi
L’articolo 2 adotta una nozione ampia di "impresa unica", fondata su rapporti di controllo o influenza dominante tra imprese, diretti o indiretti. Ai fini del massimale devono quindi essere sommati tutti gli aiuti concessi alle imprese che compongono la medesima impresa unica. Una specificità importante riguarda le imprese che forniscono SIEG e che sono collegate solo tramite gli stessi organismi pubblici o le stesse entità senza scopo di lucro: tali imprese non sono considerate impresa unica ai fini del regolamento.
Massimale, periodo di riferimento e regole di imputazione
L’articolo 3 fissa il massimale in 750.000 EUR per impresa unica nell’arco di un triennio. Il periodo va valutato su base mobile: per ogni nuova concessione occorre sommare gli aiuti de minimis concessi nei tre anni precedenti. Il beneficio è considerato concesso nel momento in cui nasce, secondo il diritto nazionale, il diritto dell’impresa a riceverlo, a prescindere dal pagamento effettivo.
Il massimale si applica indipendentemente dalla forma dell’aiuto e dalla sua finalità, nonché se l’aiuto è finanziato in tutto o in parte con risorse dell’Unione sotto controllo statale. In caso di fusione o acquisizione, vanno considerati tutti gli aiuti precedentemente concessi alle imprese partecipanti; in caso di scissione, l’aiuto pregresso è attribuito all’impresa che ne ha fruito, normalmente quella che ha acquisito le attività interessate, oppure ripartito proporzionalmente se ciò non è possibile.
Aiuti trasparenti ed equivalente sovvenzione lordo
L’articolo 4 circoscrive il regime agli aiuti trasparenti, ossia a quelli per cui è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione lordo senza valutazioni di rischio. Sono certamente trasparenti le sovvenzioni e i contributi in conto interessi.
Per i prestiti, la trasparenza richiede condizioni specifiche: il beneficiario non deve essere in procedura concorsuale per insolvenza; per le grandi imprese è richiesto un profilo di credito almeno pari a "B-" oppure il rispetto di soglie quantitative e temporali, o ancora il calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo al tasso di riferimento. Per le garanzie, la trasparenza dipende dal rispetto di parametri analoghi, tra cui il limite dell’80% del prestito sotteso e soglie di importo e durata. Sono inoltre disciplinati i conferimenti di capitale, le misure di finanziamento del rischio e altri strumenti che prevedano un limite idoneo a garantire che il massimale non venga superato.
Cumulo e divieto di doppia compensazione
L’articolo 5 consente il cumulo con altri aiuti de minimis, ma esclude il cumulo con compensazioni relative allo stesso SIEG, anche se tali compensazioni non costituiscono aiuti di Stato. Inoltre, il cumulo con altri aiuti di Stato è ammesso solo se non determina il superamento delle intensità o degli importi massimi previsti dai regolamenti di esenzione per categoria o dalle decisioni della Commissione per gli stessi costi ammissibili o la stessa misura di finanziamento del rischio.
Obblighi di monitoraggio, registro centrale e trasparenza
L’articolo 6 introduce un sistema di controllo rafforzato. Dal 1° gennaio 2026 le informazioni sugli aiuti concessi devono essere inserite in un registro centrale nazionale o dell’Unione, con indicazione di beneficiario, importo, data, autorità concedente, strumento e settore NACE. L’inserimento deve avvenire entro 20 giorni lavorativi dalla concessione; i dati vanno conservati per dieci anni.
Lo Stato membro può concedere nuovi aiuti solo dopo aver verificato, sulla base del registro, che il massimale non sia superato e che siano rispettate tutte le condizioni del regolamento. Gli Stati membri che usano un registro centrale nazionale devono inviare alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, dati aggregati sull’anno precedente; la prima trasmissione riguarda il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2026. Su richiesta della Commissione, devono trasmettere entro 20 giorni lavorativi le informazioni necessarie a verificare il rispetto delle condizioni.
Regime transitorio e rapporto con il passato
L’articolo 7 stabilisce che il regolamento si applica anche agli aiuti concessi prima della sua entrata in vigore, se conformi a tutte le condizioni previste. Gli aiuti individuali concessi tra il 29 aprile 2012 e il 31 dicembre 2023 che rispettano il regolamento (UE) n. 360/2012 sono considerati esenti da notifica. Fino a quando il registro centrale non sarà operativo e non coprirà un periodo di tre anni, lo Stato membro deve informare il beneficiario per iscritto o in forma elettronica dell’importo dell’aiuto espresso come equivalente sovvenzione lordo, del SIEG interessato e del carattere de minimis dell’intervento, richiedendo anche una dichiarazione sugli altri aiuti de minimis ricevuti nel triennio.
Entrata in vigore e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030. In caso di mancata proroga alla scadenza, è previsto un periodo di adattamento di sei mesi per gli aiuti de minimis disciplinati dal testo.
Disposizioni principali
Campo di applicazione e esclusioni
L’articolo 1 applica il regolamento agli aiuti concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale in qualsiasi settore, ma esclude gli aiuti alla produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, alla produzione primaria di prodotti agricoli, nonché alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della pesca/acquacoltura quando l’importo è fissato in base a prezzo o quantità o è subordinato al trasferimento dell’aiuto ai produttori primari. Sono esclusi anche gli aiuti all’esportazione e quelli subordinati all’uso di prodotti o servizi nazionali rispetto a quelli importati. Per le imprese operanti in più settori, l’applicazione è possibile solo con adeguata separazione delle attività o contabile.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, prodotti agricoli, produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, prodotti della pesca e dell’acquacoltura, produzione primaria e trasformazione/commercializzazione nel settore pesca-acquacoltura, nonché "entità senza scopo di lucro". Centrale è la nozione di "impresa unica", che ricomprende le imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo o influenza dominante (maggioranza dei voti, nomina/rimozione della maggioranza degli organi, influenza dominante per contratto/statuto, controllo congiunto tramite accordi), includendo i collegamenti indiretti; sono però escluse dalla nozione, per il presente regolamento, le imprese SIEG che hanno solo un legame diretto con gli stessi organismi pubblici o con le stesse entità senza scopo di lucro.
Massimale de minimis e regola triennale
L’articolo 3 stabilisce che le misure che rispettano il regolamento non sono considerate aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e sono esentate dalla notifica ex articolo 108, paragrafo 3. Il massimale complessivo è pari a 750.000 EUR per impresa unica nell’arco di un triennio, calcolato su base mobile e a prescindere dalla forma dell’aiuto, dalla finalità e dall’eventuale finanziamento con risorse dell’Unione sotto controllo statale. Gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui il beneficiario acquisisce il diritto a riceverli; se il massimale è superato, gli aiuti eccedenti non beneficiano del regolamento. Sono previste regole specifiche per fusioni, acquisizioni e scissioni.
Trasparenza ed equivalente sovvenzione lordo
L’articolo 4 limita l’applicazione agli aiuti per i quali è possibile calcolare ex ante con precisione l’equivalente sovvenzione lordo, senza valutazioni di rischio, cioè aiuti trasparenti. Sono trasparenti le sovvenzioni e i contributi in conto interessi; i prestiti lo sono solo in presenza di determinate condizioni, tra cui assenza di insolvenza del beneficiario, rating almeno pari a "B-" per le grandi imprese, oppure soglie specifiche di importo e durata o calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo al tasso di riferimento. Sono trasparenti anche taluni conferimenti di capitale, misure di finanziamento del rischio, garanzie e altri strumenti con limite idoneo a non superare il massimale, con soglie dettagliate per prestiti e garanzie.
Cumulo con altri aiuti
L’articolo 5 consente il cumulo con altri aiuti de minimis, ma vieta il cumulo con compensazioni relative allo stesso servizio di interesse economico generale, indipendentemente dalla loro qualificazione come aiuti di Stato. Inoltre, gli aiuti del presente regolamento non possono essere cumulati con aiuti di Stato per gli stessi costi ammissibili o per la stessa misura di finanziamento del rischio se ciò comporta il superamento delle intensità o degli importi massimi previsti da regolamenti di esenzione per categoria o da decisioni della Commissione.
Monitoraggio, registro centrale e controlli
L’articolo 6 impone dal 1° gennaio 2026 l’inserimento delle informazioni sugli aiuti in un registro centrale nazionale o dell’Unione, con dati su beneficiario, importo, data, autorità concedente, strumento di aiuto e settore NACE. I dati devono essere inseriti entro 20 giorni lavorativi dalla concessione, conservati per 10 anni e resi accessibili al pubblico nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati, anche mediante pseudonimizzazione. Lo Stato membro può concedere nuovi aiuti solo dopo aver verificato il rispetto del massimale; gli Stati membri con registro nazionale trasmettono alla Commissione dati aggregati annuali entro il 30 giugno e, su richiesta, ulteriori informazioni entro 20 giorni lavorativi.
Disposizioni transitorie
L’articolo 7 prevede l’applicazione retroattiva agli aiuti concessi prima dell’entrata in vigore se soddisfano tutte le condizioni del regolamento. Gli aiuti individuali concessi tra il 29 aprile 2012 e il 31 dicembre 2023 conformi al regolamento (UE) n. 360/2012 sono considerati esenti da notifica. È inoltre previsto, alla fine del periodo di validità, un ulteriore periodo di sei mesi per la concessione legittima di aiuti conformi, nonché un obbligo transitorio di informazione e dichiarazione del beneficiario fino a quando il registro centrale non copra tre anni.
Entrata in vigore e durata
L’articolo 8 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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