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Sentenza

Sentenza n. 1805/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 294/2025 emessa in data 5 marzo 2025 dal Tribunale di Monza.

Giustizia amministrativa202504118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Monza n. 294/2025, relativa all’attribuzione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente e difensore)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva prestato servizio con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Con sentenza n. 294/2025, il Tribunale di Monza aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero anche al rimborso delle spese legali, liquidate in 1.030 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la pronuncia, la docente e il difensore proponevano giudizio di ottemperanza. Il ricorso deduceva l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato e notificata al Ministero.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l’inadempimento dell’amministrazione non era contestato, che la sentenza del Tribunale di Monza era passata in giudicato e che risultava notificata al Ministero il 17 marzo 2025. Ha quindi ritenuto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il Ministero è stato condannato a dare piena esecuzione alla sentenza, compresa la parte relativa alle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e concluda l’incarico entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata invece respinta la richiesta di condanna ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., poiché, in ragione dell’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe stata manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio economico di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio riconosciuto alla docente dalla sentenza del giudice ordinario, la cui esecuzione è stata richiesta in sede di ottemperanza.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La disposizione è stata ritenuta applicabile perché si trattava dell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, non spontaneamente adempiuta dall’amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La norma è stata richiamata insieme all’art. 112 c.p.a. quali condizioni per procedere all’ottemperanza nei confronti dell’amministrazione inadempiente.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La richiesta di condanna per l’ulteriore inadempimento è stata respinta perché, considerata l’esiguità degli importi, una condanna non meramente simbolica sarebbe risultata manifestamente iniqua.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando risulti l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata all’amministrazione e non spontaneamente eseguita, purché siano soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dalla normativa speciale applicabile.
  • In sede di ottemperanza, l’amministrazione deve dare piena esecuzione a tutti i capi della sentenza del giudice ordinario, comprese le statuizioni relative al pagamento delle spese legali.
  • Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare già nella sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, in caso di persistente inerzia dopo la scadenza del termine.
  • Quando l’attività demandata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso specifico per l’attività commissariale.
  • La condanna prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere pronunciata, o può essere limitata a una portata meramente simbolica, quando, in ragione dell’esiguità degli importi e delle circostanze del caso, una condanna ulteriore risulterebbe manifestamente iniqua.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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