Parere n. 449/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/402475 del 5 maggio 2016 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’interno il 5 maggio 2016.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Ministero dell’interno ha rigettato la sua domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego era fondato sull’esistenza di una sentenza di patteggiamento e sull’avvio di un procedimento penale conclusosi con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela. Con un unico motivo, il ricorrente ha contestato l’insufficienza degli elementi probatori alla base della sentenza di patteggiamento e ha sostenuto che il procedimento per invasione di edifici si sarebbe concluso positivamente. La questione non è stata tuttavia esaminata nel merito, poiché la relazione ministeriale non risultava regolarmente comunicata al ricorrente: essa era stata trasmessa presso un avvocato, mentre il ricorso straordinario era stato presentato personalmente e il ricorrente non aveva eletto domicilio per tale procedimento.
Il parere
La Sezione ha ritenuto l’affare non maturo per la decisione e ha disposto un adempimento istruttorio. Il Ministero dell’interno dovrà trasmettere la relazione istruttoria direttamente al ricorrente, dopo aver verificato il luogo di residenza o domicilio e, se necessario, utilizzando le modalità previste dall’art. 143 c.p.c. per gli irreperibili. L’adempimento dovrà essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione del parere; il ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi dieci giorni, da inviare al Ministero e, se del caso, depositare presso la Segreteria della Sezione. Ogni decisione in rito e nel merito, compresi eventuali ulteriori approfondimenti istruttori, è stata espressamente riservata. La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Il parere ha inoltre disposto la trasmissione dell’atto al ricorrente e l’oscuramento delle sue generalità e degli altri dati identificativi.
Osservazioni
Comunicazione della relazione ministeriale
La relazione istruttoria era stata trasmessa presso un avvocato, benché il ricorso straordinario fosse stato presentato personalmente dal ricorrente, il quale non aveva eletto domicilio nella sede straordinaria. L’elezione di domicilio effettuata nel precedente procedimento amministrativo non poteva estendere i propri effetti al ricorso straordinario.
Adempimento istruttorio e contraddittorio
Il Ministero dell’interno deve trasmettere la relazione direttamente al ricorrente, previa verifica anagrafica del luogo di residenza o domicilio oppure, in caso di irreperibilità, con le modalità dell’art. 143 c.p.c. Il ricorrente dispone poi di dieci giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
È la disposizione in base alla quale il ricorrente aveva presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana; il parere non ne esamina l’interpretazione sostanziale.
art. 143 codice di procedura civile
È richiamato quale modalità di notificazione da utilizzare eventualmente nei confronti di destinatario irreperibile, qualora gli accertamenti anagrafici non consentano di individuare un luogo di residenza o domicilio.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, insieme all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a sostegno della tutela dei dati personali relativi al ricorrente.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, la relazione ministeriale deve essere portata a conoscenza del ricorrente presso un recapito riferibile allo specifico procedimento straordinario; un’elezione di domicilio effettuata nel precedente procedimento amministrativo non produce automaticamente effetti nella sede straordinaria.
- Quando il ricorso straordinario è presentato personalmente e il ricorrente non ha eletto domicilio, la trasmissione della relazione istruttoria a un difensore non assicura di per sé il contraddittorio procedimentale, se il difensore non risulta destinatario individuato per il procedimento straordinario.
- Se la relazione ministeriale non è stata validamente comunicata al ricorrente, il Consiglio di Stato può disporre un supplemento istruttorio e rinviare la decisione, assegnando un termine all’amministrazione per la trasmissione e un successivo termine al ricorrente per osservazioni e controdeduzioni.
Diniego della cittadinanza italiana e ricorso straordinario
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un cittadino ucraino contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana, adottato il 5 maggio 2016. La domanda era stata presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Premesse e motivi del ricorso
Il Ministero aveva respinto l’istanza valorizzando la pronuncia di una sentenza di patteggiamento e l’avvio di un ulteriore procedimento penale, definito con sentenza di non doversi procedere per difetto di querela.
Il ricorrente ha proposto un unico motivo, sostenendo:
- l’insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento della sentenza di patteggiamento;
- la conclusione favorevole del procedimento penale relativo al reato di invasione di edifici.
Il Ministero dell’interno ha chiesto il rigetto del ricorso nella relazione istruttoria trasmessa al Consiglio di Stato.
Mancata comunicazione regolare della relazione
La Sezione ha rilevato che l’affare non era maturo per la decisione perché la relazione ministeriale risultava trasmessa presso un avvocato, mentre il ricorso straordinario era stato presentato personalmente dall’interessato.
Il ricorrente non aveva eletto domicilio nel procedimento straordinario. L’elezione di domicilio effettuata nel procedimento amministrativo conclusosi con il diniego della cittadinanza non poteva produrre effetti anche nella successiva sede straordinaria. Ne derivava l’esigenza di assicurare una comunicazione diretta e corretta della relazione al ricorrente, così da consentirgli di esercitare il contraddittorio.
Incombenti istruttori
La Sezione ha disposto che il Ministero dell’interno:
- verifichi il luogo di residenza o di domicilio del ricorrente;
- trasmetta la relazione istruttoria direttamente all’interessato;
- utilizzi, se necessario in caso di irreperibilità, le modalità previste dall’art. 143 c.p.c.
L’adempimento deve essere eseguito entro trenta giorni dalla comunicazione del parere. Il ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei dieci giorni successivi, inviandole al Ministero e, se necessario, depositandole anche presso la Segreteria della Sezione.
Decisione interlocutoria e rinvio
Il Consiglio di Stato non ha deciso né sulla ricevibilità o ammissibilità del ricorso né sulla fondatezza del diniego di cittadinanza. Il dispositivo precisa che ogni decisione in rito e nel merito resta impregiudicata, così come la possibilità di disporre ulteriori approfondimenti istruttori.
La trattazione è stata rinviata a un’adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026. Il parere deve essere trasmesso, oltre che al Ministero dell’interno, anche al ricorrente.
Protezione dei dati personali
Sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.
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