Cassazione Penale, Sentenza n. 40470/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Un motivo unico: dedotta erronea applicazione della legge penale; la difesa sosteneva che la condotta consistesse in un illecito soltanto amministrativo perché la precedente violazione della stessa specie (contestata il 30/09/2016) non sarebbe stata accertata con sentenza passata in giudicato e quindi non potrebbe integrare la recidiva nel biennio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per mancata censura in sede di appello su alcune questioni e, comunque, ha ritenuto infondata la doglianza sul punto di diritto: la fattispecie aggravata della guida senza patente con recidiva nel biennio costituisce reato autonomo e non è stata depenalizzata dal d.lgs. n. 8/2016; inoltre, la precedente violazione del 30/09/2016 (posteriore all'entrata in vigore della novella) era contestata e la difesa non ha contestato la definitività dell'accertamento, per cui la recidiva può fondarsi anche su una violazione amministrativa definitivamente accertata nel biennio. Perciò il rimedio è stato rigettato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende
Norme richiamate
art. 116 Codice della strada
La guida senza patente è la fattispecie di base; quando sussiste la recidiva nel biennio la fattispecie aggravata costituisce reato autonomo
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 (art. 1)
La depenalizzazione riguarda solo le violazioni per le quali è prevista la sola pena pecuniaria (multa/ammenda). L'art. 1, comma 2 esclude dall'abrogazione le ipotesi aggravate punite anche con pena detentiva, che restano autonome e non depenalizzate; inoltre la disciplina non si applica ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore
Corte costituzionale, sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione al mancato esonero dal pagamento delle somme dovute in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- Non sono ammissibili in Cassazione questioni che non siano state specificamente dedotte e decise in sede di appello: prima vanno sollevate e censurate in gravame
- La depenalizzazione dei reati operata dal d.lgs. n. 8/2016 riguarda solo le fattispecie punite con la sola pena pecuniaria; le ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva costituiscono fattispecie autonome e non sono abrogate
- La recidiva nel biennio può trovare fondamento anche in una precedente violazione amministrativa, purché questa sia definitivamente accertata nel biennio e il fatto-ante sia successivo all'entrata in vigore della norma che ha depenalizzato la fattispecie base
- Se la precedente violazione è anteriore all'entrata in vigore della depenalizzazione, per far valere la recidiva occorre, in generale, l'accertamento giudiziale con sentenza passata in giudicato
- In casi analoghi la difesa dovrebbe verificare e contestare tempestivamente la definitività degli accertamenti amministrativi nel corso dei gradi di merito, e sollevare in appello tutte le questioni di diritto che si intendono poi portare in Cassazione
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