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Sentenza

Sentenza del 18/03/2024 n. 190 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

IMPOSTA DI REGISTRO - giudizio civile di risarcimento danni - impresa di assicurazione - chiamata in garanzia - solidarietà - parte del rapporto sostanziale - esclusione - debenza dell'imposta - esclusione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione per imposta di registro relativo a una sentenza civile: la ricorrente deduceva nullità per carenza di motivazione (omessa allegazione del titolo impositivo) e, in subordine, illegittimità per erronea applicazione dell'art. 57 DPR n.131/1986 che avrebbe posto a carico della società l'obbligazione solidale. La società sosteneva di essere estranea al rapporto sostanziale deciso dalla sentenza, essendo stata chiamata solo in garanzia e non avendo posizione soggettiva ricompresa nel rapporto sostanziale oggetto della decisione.

La decisione

Appello accolto: la Commissione ha ritenuto sufficiente la motivazione formale dell'avviso (la sentenza era conosciuta o conoscibile dalla società), ma nel merito ha annullato l'avviso di liquidazione perché la solidarietà di cui all'art. 57 DPR n.131/1986 può gravare solo sui soggetti partecipanti al rapporto sostanziale definito dalla sentenza. Essendo la U Srl estranea al rapporto sostanziale deciso (era stata chiamata in garanzia e la domanda di garanzia non è stata rinnovata), l'avviso è annullato e l'Agenzia è condannata a rimborsare la somma già versata dalla società per l'imposta di registro. L'Ufficio è inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.593,00 oltre oneri accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 57 DPR n.131/1986

    La norma disciplina l'obbligazione solidale per il pagamento dell'imposta di registro relativa a sentenze con pluralità di parti; l'interpretazione seguita dalla decisione è che la solidarietà si applica solo ai soggetti che siano parte del rapporto sostanziale definito nella sentenza, non a tutti i partecipanti al processo quando si tratti di litisconsorzio facoltativo o di soggetti chiamati solo in garanzia.

  • Cass. ord. n. 2557/2018

    Principio secondo cui, ai fini dell'art. 7 Legge n.212/2000, l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non sussiste se l'atto (la sentenza) era conosciuto o conoscibile dal contribuente perché parte del giudizio.

  • Cass. n. 1710/2018

    Affermato che l'obbligazione solidale prevista dall'art.57 DPR n.131/86 non può gravare indiscriminatamente su tutti i soggetti partecipanti al medesimo procedimento quando si tratti di litisconsorzio facoltativo; la solidarietà riguarda i soggetti del rapporto sostanziale deciso.

  • Cass. n. 21297/2020

    Decisione coerente con l'orientamento che delimita l'ambito della solidarietà fiscale ai soli soggetti attinenti al rapporto sostanziale definito dalla sentenza, ribadendo la distinzione tra partecipazione processuale e soggettività rispetto al rapporto impositivo.

  • Cass. n. 9184/2010

    Conferma del principio che l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato in un atto tributario non è necessario se l'atto stesso è conosciuto o conoscibile dal destinatario (es.: parte del giudizio che ha emesso la sentenza).

Massime di principio

  • L'imposta di registro relativa a una sentenza grava sui soggetti che sono parte del rapporto sostanziale definito dalla sentenza; la mera partecipazione al processo (es. chiamata in garanzia) non automaticamente comporta responsabilità solidale ex art.57 DPR 131/1986.
  • Occorre distinguere fra litisconsorzio necessario e facoltativo: nel litisconsorzio facoltativo i titoli e i rapporti giuridici restano autonomi e la solidarietà fiscale non si estende a tutti i partecipanti al processo.
  • L'oggetto dell'imposta è il rapporto sostanziale racchiuso nella sentenza, non la sentenza come atto processuale: per individuare i co-obbligati l'Amministrazione deve verificare chi è parte del rapporto sostanziale deciso.
  • Se il contribuente ha effettivamente versato l'imposta in base a un avviso poi ritenuto illegittimo (perché era estraneo al rapporto sostanziale), può ottenere il rimborso di quanto versato e delle spese eventualmente liquidate.
  • Ai fini della validità dell'avviso di liquidazione, non è sempre necessario allegare la sentenza se questa è conosciuta o conoscibile dal destinatario (es.: era parte nel processo); viceversa, la motivazione dell'atto deve comunque consentire al destinatario di comprendere il contenuto della pretesa.
  • Linee operative per l'Amministrazione: prima di notificare avvisi coattivi per imposta su sentenze con più parti, accertare in modo puntuale i soggetti che risultano titolari del rapporto sostanziale deciso, evitando di estendere la pretesa a soggetti solo processualmente partecipanti.

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