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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39998/2024 del 30/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: (1) omessa motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento rilevanti ex art. 129 c.p.p.; (2) mancata e generica motivazione in ordine ai criteri e alle voci che hanno formato la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, senza indicare ripartizione o parametri applicati.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente inammissibile perché, dopo la legge n.103/2017 (entrata in vigore 3/8/2017), la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è impugnabile salvo i motivi espressamente previsti (art. 448, comma 2‑bis), e la violazione dell'art. 129 c.p.p. non figura tra essi. Il secondo motivo, pur astrattamente ammissibile come tema giuridico, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato in cosa consisterebbe l'eccesso o l'illegittimità del quantum liquidato e non ha dato elementi per confrontarlo con i parametri (D.M. n.55/2014). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione, a favore di POSTE ITALIANE S.p.A., delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge. Ne consegue il mantenimento della sentenza di patteggiamento impugnata.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa con riferimento a tale procedimento

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado, delle cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione di tale norma non rientri tra i motivi idonei a impugnare la sentenza di applicazione della pena dopo la riforma del 2017

  • art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.

    Introdotto dalla legge n.103/2017 per delimitare i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; la mancanza del vizio dedotto (art.129) nell'elenco ha reso inammissibile il primo motivo

  • legge n.103 del 2017

    Ha escluso l'impugnabilità ordinaria delle sentenze di patteggiamento salvo i motivi espressamente elencati dall'art. 448, comma 2‑bis

  • D.L. n.1 del 2012, art. 9

    Ha abrogato le tariffe professionali; la Corte ricorda che, pur non essendo più vincolata alle tabelle, il giudice deve comunque valutare la congruità delle somme sulla base dei successivi parametri normativi

  • D.M. n.55 del 2014

    Parametri ai quali il giudice deve fare riferimento per valutare la congruità delle somme dovute a titolo di onorario; il ricorrente avrebbe dovuto confrontare il quantum liquidato con tali parametri per rendere specifico il motivo

  • D.M. n.37 del 2018

    Ulteriori parametri/provv. collegati alla determinazione dei compensi forensi che il giudice prende in considerazione nella liquidazione

  • legge n.247 del 2012

    Riforma dell'ordinamento forense che ha reso necessario l'adozione dei parametri poi recepiti con il D.M. n.55/2014

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato trattato (procedimento avanti alla Corte)

Massime di principio

  • Dopo la legge n.103/2017 le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) sono in larga parte non impugnabili: l'appello deve fondarsi su uno dei motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2‑bis, altrimenti è inammissibile.
  • Non è efficace, ai fini dell'impugnazione di una sentenza di patteggiamento, chiamare in causa genericamente la mancanza di motivazione ex art.129 c.p.p.: tale vizio non rientra nei motivi di impugnazione ammessi dopo la riforma.
  • Le statuizioni sulla rifusione delle spese a favore della parte civile sono sindacabili, ma il ricorrente deve formulare censure specifiche: indicare le voci contestate, dimostrare in quale misura la liquidazione sia illegittima o manifestamente eccessiva e, se del caso, confrontare il risultato con i parametri del D.M. n.55/2014.
  • Il giudice, quando liquida le spese della parte civile nell'ambito di una sentenza di patteggiamento, ha il dovere motivazionale di indicare le voci considerate e la congruità delle somme rispetto ai parametri vigenti; l'omessa specificazione può costituire vizio di motivazione ma occorre che il ricorrente ne indichi puntualmente l'irregolarità.
  • Per evitare l'inammissibilità, il difensore che impugna la parte relativa alle spese deve produrre calcoli, tabelle comparate con i parametri vigenti e spiegare in modo dettagliato le ragioni della presunta eccessività o illogicità del quantum liquidato.
  • Ricorsi privi di specificità possono comportare sanzioni: oltre al rigetto/inammissibilità, è possibile la condanna al pagamento delle spese processuali e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

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