Cassazione Penale, Sentenza n. 39998/2024 del 30/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva due motivi: (1) omessa motivazione circa l'insussistenza di cause di proscioglimento rilevanti ex art. 129 c.p.p.; (2) mancata e generica motivazione in ordine ai criteri e alle voci che hanno formato la liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, senza indicare ripartizione o parametri applicati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente inammissibile perché, dopo la legge n.103/2017 (entrata in vigore 3/8/2017), la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti non è impugnabile salvo i motivi espressamente previsti (art. 448, comma 2‑bis), e la violazione dell'art. 129 c.p.p. non figura tra essi. Il secondo motivo, pur astrattamente ammissibile come tema giuridico, è stato ritenuto inammissibile per difetto di specificità: il ricorrente non ha indicato in cosa consisterebbe l'eccesso o l'illegittimità del quantum liquidato e non ha dato elementi per confrontarlo con i parametri (D.M. n.55/2014). Per tali ragioni il ricorso è stato respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione, a favore di POSTE ITALIANE S.p.A., delle spese di rappresentanza e difesa liquidate in euro 2.000 oltre accessori di legge. Ne consegue il mantenimento della sentenza di patteggiamento impugnata.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sentenza impugnata è stata resa con riferimento a tale procedimento
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di immediato riconoscimento, in ogni stato e grado, delle cause di proscioglimento; la Corte ha ritenuto che l'eventuale violazione di tale norma non rientri tra i motivi idonei a impugnare la sentenza di applicazione della pena dopo la riforma del 2017
art. 448, comma 2‑bis cod. proc. pen.
Introdotto dalla legge n.103/2017 per delimitare i motivi di impugnazione delle sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti; la mancanza del vizio dedotto (art.129) nell'elenco ha reso inammissibile il primo motivo
legge n.103 del 2017
Ha escluso l'impugnabilità ordinaria delle sentenze di patteggiamento salvo i motivi espressamente elencati dall'art. 448, comma 2‑bis
D.L. n.1 del 2012, art. 9
Ha abrogato le tariffe professionali; la Corte ricorda che, pur non essendo più vincolata alle tabelle, il giudice deve comunque valutare la congruità delle somme sulla base dei successivi parametri normativi
D.M. n.55 del 2014
Parametri ai quali il giudice deve fare riferimento per valutare la congruità delle somme dovute a titolo di onorario; il ricorrente avrebbe dovuto confrontare il quantum liquidato con tali parametri per rendere specifico il motivo
D.M. n.37 del 2018
Ulteriori parametri/provv. collegati alla determinazione dei compensi forensi che il giudice prende in considerazione nella liquidazione
legge n.247 del 2012
Riforma dell'ordinamento forense che ha reso necessario l'adozione dei parametri poi recepiti con il D.M. n.55/2014
art. 611 cod. proc. pen.
Norma procedurale in base alla quale il ricorso è stato trattato (procedimento avanti alla Corte)
Massime di principio
- Dopo la legge n.103/2017 le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) sono in larga parte non impugnabili: l'appello deve fondarsi su uno dei motivi espressamente indicati dall'art. 448, comma 2‑bis, altrimenti è inammissibile.
- Non è efficace, ai fini dell'impugnazione di una sentenza di patteggiamento, chiamare in causa genericamente la mancanza di motivazione ex art.129 c.p.p.: tale vizio non rientra nei motivi di impugnazione ammessi dopo la riforma.
- Le statuizioni sulla rifusione delle spese a favore della parte civile sono sindacabili, ma il ricorrente deve formulare censure specifiche: indicare le voci contestate, dimostrare in quale misura la liquidazione sia illegittima o manifestamente eccessiva e, se del caso, confrontare il risultato con i parametri del D.M. n.55/2014.
- Il giudice, quando liquida le spese della parte civile nell'ambito di una sentenza di patteggiamento, ha il dovere motivazionale di indicare le voci considerate e la congruità delle somme rispetto ai parametri vigenti; l'omessa specificazione può costituire vizio di motivazione ma occorre che il ricorrente ne indichi puntualmente l'irregolarità.
- Per evitare l'inammissibilità, il difensore che impugna la parte relativa alle spese deve produrre calcoli, tabelle comparate con i parametri vigenti e spiegare in modo dettagliato le ragioni della presunta eccessività o illogicità del quantum liquidato.
- Ricorsi privi di specificità possono comportare sanzioni: oltre al rigetto/inammissibilità, è possibile la condanna al pagamento delle spese processuali e l'imposizione di somme alla Cassa delle ammende se sussistono profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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