Sentenza n. 4334/2026 - Milano, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Lecco-Sez. Lavoro n. 58/2025, pubblicata il 05.03.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lecco, Sezione Lavoro, n. 58/2025, che aveva condannato il Ministero a riconoscere mediante carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente € 1.000 complessivi per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha agito per l’esatta esecuzione del giudicato, chiedendo che il Ministero fosse condannato a corrisponderle € 1.000 mediante assegnazione della carta elettronica docente e che, in caso di ulteriore inottemperanza, fosse nominato un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito per resistere. Il TAR ha rilevato d’ufficio, previo avviso alle parti in camera di consiglio, il possibile mancato decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, poiché la sentenza esecutiva non era stata notificata al domicilio digitale del Ministero risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. La ricorrente l’aveva notificata a indirizzi PEC diversi, tra cui quello della Direzione generale per il personale scolastico indicato in un comunicato ministeriale e indirizzi riferibili a uffici non individuati nel titolo come debitori.
La decisione
Il ricorso per ottemperanza è stato dichiarato inammissibile perché non era validamente iniziato a decorrere il termine dilatorio di 120 giorni che deve precedere l’attivazione dell’esecuzione nei confronti dell’amministrazione. Il TAR ha ritenuto che tale termine si applichi anche all’ottemperanza relativa a un giudicato di condanna pecuniaria, compreso l’adempimento mediante carta elettronica, in quanto il giudizio costituisce uno strumento alternativo all’esecuzione forzata. In caso di notifica via PEC, il creditore deve utilizzare l’indirizzo digitale individuato secondo la disciplina dei pubblici elenchi: l’indirizzo del Registro IPA è utilizzabile soltanto quando quello dell’amministrazione non sia presente nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Poiché il Ministero aveva indicato in quest’ultimo Registro l’indirizzo uffgabinetto@postacert.istruzione.it, la notifica effettuata agli altri indirizzi non era idonea a far decorrere il termine. Il comunicato ministeriale che suggeriva altri indirizzi era un atto organizzativo privo di efficacia normativa e non sostituiva il domicilio digitale primario risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta. Spese compensate, in ragione della difesa di mero stile dell’Amministrazione.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo si applica anche al ricorso per ottemperanza volto a eseguire una condanna pecuniaria, anche se il pagamento è richiesto mediante moneta elettronica. Una notifica non validamente indirizzata non avvia il termine e rende inammissibile l’azione esecutiva proposta prima del suo decorso.
art. 16-ter, commi 1 e 1-ter, d.l. 179/2012
Ne consegue che l’estrazione del domicilio digitale dal Registro IPA è valida, ai fini della notificazione degli atti giudiziari, soltanto nel caso in cui l’indirizzo dell’amministrazione debitrice non sia presente nel Registro delle PP.AA., cioè nel Registro contenente gli indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012.
Per notificare validamente atti giudiziari a una pubblica amministrazione occorre utilizzare il domicilio digitale risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni, se presente. Il domicilio estratto dal Registro IPA può essere utilizzato solo in mancanza dell’indirizzo dell’amministrazione nel Registro delle PP.AA.
art. 3-bis, comma 1-bis, l. 53/1994
La disposizione, difatti, non include l’elenco IPA nel novero dei pubblici elenchi utilizzabili per le notificazioni degli atti in materia amministrativa equiparandolo agli altri pubblici elenchi, ma si limita a ribadire – con funzione di raccordo e armonizzazione delle fonti normative – che la notifica è valida anche presso l’indirizzo digitale che risulta “individuato” in applicazione della disciplina del citato art.16-ter, comma 1-ter del D.Lgs. n. 179/2012, cioè anche all’indirizzo risultante dal Registro IPA ma solo a condizione che l’amministrazione di riferimento non abbia provveduto a comunicare il proprio indirizzo digitale all’interno del Registro delle PP.AA.
La disposizione non rende il Registro IPA un elenco utilizzabile in via generale per notificare alle amministrazioni; rinvia ai criteri dell’art. 16-ter, comma 1-ter, e consente l’uso dell’indirizzo IPA solo quando l’amministrazione non abbia comunicato il proprio domicilio digitale al Registro delle PP.AA.
art. 112 c.p.a.
Come chiarito dalla giurisprudenza (cfr. Cons. di Stato, Sez. II, 30.06.2021, n. 5000), detta disposizione trova applicazione anche nel giudizio di ottemperanza in considerazione della sua natura di strumento di esecuzione forzata allorquando, come nell’odierna vicenda contenziosa, “l'oggetto sia costituito da obbligazioni pecuniarie fondate da un giudicato” (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22.05.2014, n. 2654) e nelle ipotesi in cui “l'esecuzione può avvenire nelle forme ordinarie disciplinate dal codice di procedura civile o nelle forme specifiche regolate dal codice del processo amministrativo”( cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13.06.2013, n. 3293).
Il giudizio di ottemperanza per l’esecuzione di obbligazioni pecuniarie fondate su giudicato è soggetto al termine dilatorio stabilito per l’esecuzione contro le amministrazioni, poiché costituisce uno strumento di esecuzione alternativo alle forme ordinarie.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi pecuniari contro le amministrazioni si applica anche all’azione di ottemperanza diretta a ottenere l’adempimento di un giudicato di condanna al pagamento di somme, anche quando la prestazione sia dovuta mediante moneta elettronica.
- La notificazione del titolo esecutivo a una pubblica amministrazione tramite PEC fa decorrere il termine dilatorio soltanto se è effettuata al domicilio digitale individuato secondo la disciplina dei pubblici elenchi. Se l’amministrazione ha un indirizzo nel Registro delle Pubbliche Amministrazioni, quello è l’indirizzo da utilizzare; il domicilio risultante dal Registro IPA è utilizzabile solo se manca l’indirizzo nel Registro delle PP.AA.
- Un comunicato o atto organizzativo dell’amministrazione che suggerisca indirizzi PEC diversi da quello primario risultante dal Registro delle Pubbliche Amministrazioni non sostituisce il domicilio digitale individuato dalla legge e non rende valida la notificazione del titolo ai fini del decorso del termine dilatorio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1057/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1296/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1301/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 1864/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15391/2026 - Roma, Sezione 1Q
- Sentenza · 29 set 2026Sentenza n. 15392/2026 - Roma, Sezione 1Q
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →