Cassazione Penale, Sentenza n. 20443/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per peculato militare (buoni pasto per complessivi €97.554,34, fatti commessi tra il 2015 e il 2017) articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della dichiarazione stragiudiziale con ammissione dei fatti, sostenendo che tale dichiarazione sarebbe stata estorta su sollecitazione dei superiori per attribuirgli responsabilità altrui; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove dichiarative, lamentando che due testimoni (col. Pietrobono e col. Parco) avevano un interesse diretto e quindi la loro credibilità doveva essere valutata in modo critico; 3) vizio di motivazione nella quantificazione della pena, ritenuta non adeguata rispetto alla capacità a delinquere dell'imputato, valutata sulla base di precedenti e condotte contemporanee e successive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorso non si confronti con il contenuto delle decisioni di merito: la responsabilità dell'imputato è stata desunta soprattutto da elementi oggettivi (accertamenti bancari che evidenziavano debiti estinti con provviste non note, e accertamenti camerali che collegavano l'imputato all'associazione "Morgana" coinvolta nella commercializzazione e nel rimborso anomalo dei buoni pasto), mentre la dichiarazione confessionale è stata ritenuta non decisiva. Sul secondo motivo la Cassazione ha osservato che la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni è questione di merito e la doglianza si risolve in una mera ricostruzione alternativa, non sindacabile in cassazione. Sul terzo motivo ha rilevato che la pena applicata (pena base di 3 anni, prossima al minimo edittale previsto dall'art. 215 c.p.m. di pace, che va da 2 a 10 anni) è al di sotto della media edittale e la motivazione del giudice di merito è sufficiente; dunque la contestazione sulla quantificazione della pena non è ammissibile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende (misura indicata in dispositivo). La condanna per peculato militare rimane confermata.
Norme richiamate
art. 192 cod. proc. pen.
Regola di giudizio sulla valutazione delle dichiarazioni; la Cassazione ha ritenuto che i motivi che lamentano violazioni di tale regola devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti risultano inammissibili per difetto di specificità
art. 215 codice penale militare di pace
pena minima 2 anni e massima 10 anni
Norma che punisce il peculato militare; la Corte ha richiamato i parametri edittali per valutare la congruità della pena applicata dal giudice di merito
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha affermato che quando la pena è al di sotto della misura media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata sull'applicazione dei criteri ex art.133
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma che disciplina l'obbligo di condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione
Massime di principio
- Per impugnare con successo in Cassazione censure sulla valutazione delle prove dichiarative (inclusa una confessione extragiudiziale) è necessario confrontarsi puntualmente e specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità
- La Cassazione non rivede la valutazione di merito sulla credibilità dei testimoni né accetta ricostruzioni alternative dei fatti: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili
- Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale, il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione analitica e dettagliata sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; è invece necessario un più ampio e specifico spiegazione solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media
- Accertamenti oggettivi di natura patrimoniale e bancaria (flussi finanziari, costituzione di soggetti giuridici coinvolti, richieste anomale di rimborso) possono costituire elementi decisivi e autonomi di prova rispetto alle dichiarazioni dell'imputato
- Le eccezioni relative al possibile conflitto di interesse o all'interesse diretto di testimoni devono essere svolte in modo da dimostrare concretamente il pregiudizio nella valutazione probatoria, non limitandosi a dedurre genericamente l'esistenza di un interesse
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