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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20443/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per peculato militare (buoni pasto per complessivi €97.554,34, fatti commessi tra il 2015 e il 2017) articolando tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione della dichiarazione stragiudiziale con ammissione dei fatti, sostenendo che tale dichiarazione sarebbe stata estorta su sollecitazione dei superiori per attribuirgli responsabilità altrui; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. nella valutazione delle prove dichiarative, lamentando che due testimoni (col. Pietrobono e col. Parco) avevano un interesse diretto e quindi la loro credibilità doveva essere valutata in modo critico; 3) vizio di motivazione nella quantificazione della pena, ritenuta non adeguata rispetto alla capacità a delinquere dell'imputato, valutata sulla base di precedenti e condotte contemporanee e successive.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che il ricorso non si confronti con il contenuto delle decisioni di merito: la responsabilità dell'imputato è stata desunta soprattutto da elementi oggettivi (accertamenti bancari che evidenziavano debiti estinti con provviste non note, e accertamenti camerali che collegavano l'imputato all'associazione "Morgana" coinvolta nella commercializzazione e nel rimborso anomalo dei buoni pasto), mentre la dichiarazione confessionale è stata ritenuta non decisiva. Sul secondo motivo la Cassazione ha osservato che la valutazione delle dichiarazioni dei testimoni è questione di merito e la doglianza si risolve in una mera ricostruzione alternativa, non sindacabile in cassazione. Sul terzo motivo ha rilevato che la pena applicata (pena base di 3 anni, prossima al minimo edittale previsto dall'art. 215 c.p.m. di pace, che va da 2 a 10 anni) è al di sotto della media edittale e la motivazione del giudice di merito è sufficiente; dunque la contestazione sulla quantificazione della pena non è ammissibile in questa sede. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare una somma alla Cassa delle ammende (misura indicata in dispositivo). La condanna per peculato militare rimane confermata.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola di giudizio sulla valutazione delle dichiarazioni; la Cassazione ha ritenuto che i motivi che lamentano violazioni di tale regola devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, altrimenti risultano inammissibili per difetto di specificità

  • art. 215 codice penale militare di pace

    pena minima 2 anni e massima 10 anni

    Norma che punisce il peculato militare; la Corte ha richiamato i parametri edittali per valutare la congruità della pena applicata dal giudice di merito

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte ha affermato che quando la pena è al di sotto della misura media edittale non è richiesta una motivazione particolarmente dettagliata sull'applicazione dei criteri ex art.133

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'obbligo di condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione

Massime di principio

  • Per impugnare con successo in Cassazione censure sulla valutazione delle prove dichiarative (inclusa una confessione extragiudiziale) è necessario confrontarsi puntualmente e specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; altrimenti il motivo è dichiarato inammissibile per difetto di specificità
  • La Cassazione non rivede la valutazione di merito sulla credibilità dei testimoni né accetta ricostruzioni alternative dei fatti: le doglianze che si limitano a proporre una diversa lettura delle prove sono inammissibili
  • Quando la pena inflitta è inferiore alla media edittale, il giudice di merito non è tenuto a fornire una motivazione analitica e dettagliata sull'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; è invece necessario un più ampio e specifico spiegazione solo se la pena è di gran lunga superiore alla misura media
  • Accertamenti oggettivi di natura patrimoniale e bancaria (flussi finanziari, costituzione di soggetti giuridici coinvolti, richieste anomale di rimborso) possono costituire elementi decisivi e autonomi di prova rispetto alle dichiarazioni dell'imputato
  • Le eccezioni relative al possibile conflitto di interesse o all'interesse diretto di testimoni devono essere svolte in modo da dimostrare concretamente il pregiudizio nella valutazione probatoria, non limitandosi a dedurre genericamente l'esistenza di un interesse

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