Sentenza n. 381/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del silenzio-inadempimento formatosi su richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare e per il risarcimento danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione avverso il silenzio-inadempimento della Questura di Perugia sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno per coesione familiare, chiedendone l’accertamento dell’illegittimità e il risarcimento del danno. Il Ministero dell’Interno si è costituito sollevando eccezioni in rito e ha riferito che, nelle more, l’Amministrazione aveva adottato un espresso provvedimento di rigetto della domanda. Rilevata d’ufficio la tardività del deposito, la decisione non ha esaminato le ulteriori questioni.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato irricevibile per tardività. Notificato via PEC il 24 febbraio 2026, è stato depositato il 24 marzo 2026, oltre il termine perentorio di quindici giorni previsto dal combinato disposto degli artt. 45 e 87, commi 2 e 3, c.p.a. Il TAR ha quindi omesso ogni ulteriore valutazione, comprese le eccezioni del Ministero, il sopravvenuto provvedimento espresso di rigetto e la domanda risarcitoria. Spese compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Considerato che il ricorso proposto ex art. 117 cod. proc. amm. è stato notificato a mezzo pec in data 24 febbraio 2026 e depositato il successivo 24 marzo, in violazione del termine perentorio di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm.
L’azione contro il silenzio è soggetta al termine perentorio di deposito previsto per il rito applicabile; il mancato rispetto comporta l’irricevibilità.
artt. 45 e 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Considerato che il ricorso proposto ex art. 117 cod. proc. amm. è stato notificato a mezzo pec in data 24 febbraio 2026 e depositato il successivo 24 marzo, in violazione del termine perentorio di quindici giorni di cui al combinato disposto degli artt. 45 e 87, commi 2 e 3, cod. proc. amm.
Il ricorso va depositato entro quindici giorni dalla notificazione; il termine è perentorio e la sua inosservanza determina l’irricevibilità.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Ritenuto, pertanto, omessa ogni ulteriore valutazione, che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), cod. proc. amm.
La tardività del deposito comporta la declaratoria di irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel rito relativo all’azione avverso il silenzio, il ricorso deve essere depositato entro il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 45 e 87, commi 2 e 3, c.p.a.; il deposito tardivo comporta l’irricevibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1054/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1055/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1056/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 1293/2026 - Brescia, Sezione 1
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5378/2026 - Napoli, Sezione 4
- Sentenza · 28 set 2026Sentenza n. 5380/2026 - Napoli, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →