Sentenza n. 271/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro n.784 del 18.07.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata spontanea esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, recante condanna al pagamento di somme a titolo di differenze retributive e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratrice creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa - Sezione lavoro n. 784 del 18 luglio 2025, notificata alle amministrazioni e munita di attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato in solido le amministrazioni regionali al pagamento di euro 14.137,40, oltre accessori, per differenze retributive, nonché alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 3.787,50 oltre accessori e distratte in favore del difensore. Poiché le amministrazioni non avevano dato spontanea esecuzione al titolo, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un commissario ad acta, oltre alla condanna alle spese del giudizio. Dopo l'introduzione del ricorso, la ricorrente ha comunicato di avere ricevuto il pagamento delle somme dovute e ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la rifusione delle spese processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per cessata materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta esecuzione del titolo giudiziale e della richiesta della ricorrente. Ha tuttavia applicato il principio della soccombenza virtuale, rilevando che il pagamento era intervenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Le amministrazioni regionali sono state quindi condannate in solido alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate complessivamente in euro 800,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario. È stata inoltre ordinata l'esecuzione della sentenza da parte dell'autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base normativa dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l'adempimento sopravvenuto ha determinato l'improcedibilità del ricorso per cessata materia del contendere.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione esegue il titolo giudiziale soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la domanda diviene improcedibile per cessata materia del contendere, ma l'amministrazione può essere condannata alle spese sulla base della soccombenza virtuale.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'intervenuta soddisfazione della pretesa dopo l'instaurazione del processo non esclude la valutazione della condotta processuale e sostanziale delle parti ai fini della regolazione delle spese.
- L'esecuzione spontanea del giudicato successiva all'introduzione del giudizio comporta, in applicazione della soccombenza virtuale, la condanna dell'amministrazione alle spese del processo, anche quando il ricorso sia dichiarato improcedibile.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →