Cassazione Penale, Sentenza n. 26610/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Milano che, dopo avere rigettato la proposta di concordato, ha confermato la sua responsabilità per aver cagionato il fallimento della società di cui era amministratore mediante operazioni dolose consistite nel sistematico omesso pagamento delle imposte. Il ricorso è stato articolato in quattro motivi: 1) nullità del giudizio di appello per violazione delle regole sul concordato con rinuncia ai motivi, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe invitato a discutere solo la parte relativa al diniego del concordato, impedendo un pieno svolgimento della difesa; 2) insussistenza del nesso causale tra l'omissione tributaria e il fallimento, poiché il debito erariale sarebbe stato inferiore al 7% del passivo e quindi non avrebbe causato né aggravato in modo significativo il dissesto; 3) erronea applicazione dell'art. 81 c.p. per il diniego della continuazione con altra sentenza della stessa Corte d'appello, invocando la medesima società, l'analogo contesto imprenditoriale, spaziale e temporale e la riconducibilità anche di altri debiti pubblici al medesimo disegno; 4) illegittimo diniego delle pene sostitutive, per asserita motivazione apparente/illogica e omessa valutazione dei documenti difensivi, oltre che eccessivo peso ai precedenti penali nonostante un precedente buon esito di una pena sostitutiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo e il quarto motivo, annullando la sentenza impugnata limitatamente al diniego della continuazione e al diniego delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Milano. Ha invece rigettato il primo e il secondo motivo. Sul primo, ha ritenuto che non vi fosse nullità perché all'udienza le parti erano state invitate a concludere anche per l'ipotesi di mancato accoglimento del concordato e la difesa aveva concluso anche nel merito, rinunciando implicitamente a una nuova proposta. Sul secondo, ha ritenuto congrua la motivazione sul nesso tra operazioni dolose e fallimento, valorizzando che il sistematico omesso pagamento delle imposte, pur in presenza di una crisi d'impresa già in atto, aveva consapevolmente aggravato il dissesto e reso prevedibile il fallimento. Sul terzo, ha ritenuto carente l'esame della richiesta di continuazione, perché la Corte territoriale si era limitata a richiamare la diversità dei titoli di reato e l'inizio del mancato pagamento in epoca risalente, senza un approfondito accertamento sulla programmabilità unitaria dei fatti. Sul quarto, ha ritenuto insufficiente il diniego delle pene sostitutive, poiché fondato solo sui precedenti penali senza una specifica e concreta valutazione prognostica negativa.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La disciplina del concordato in appello, dopo la riforma, impone che, se la proposta non è accolta, il giudizio prosegua con la partecipazione delle parti; se le parti discutono comunque anche nel merito, la mancata prosecuzione formale del dibattimento non determina nullità.
art. 598-bis c.p.p.
Richiamato come forma del procedimento in appello cui si collega il regime del concordato non accolto.
art. 178 c.p.p.
La violazione del diritto di difesa e della partecipazione del pubblico ministero, in caso di sentenza immediata dopo il rigetto del concordato senza discussione, integra nullità processuale.
art. 180 c.p.p.
La nullità derivante dalla violazione delle regole sul contraddittorio e sulla difesa deve essere eccepita e si riflette sulla validità della sentenza.
art. 223, comma 2, n. 2, l. fall.
Le operazioni dolose possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, se frutto di una consapevole scelta gestionale idonea ad aggravare l'esposizione debitoria e il dissesto.
art. 81 c.p.
Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica rigorosa della programmazione ab origine, almeno nelle linee essenziali, dei reati successivi rispetto al primo.
normativa sulle pene sostitutive
Il diniego delle pene sostitutive può fondarsi sui precedenti dell'imputato solo con motivazione specifica, puntuale e concreta, idonea a escludere positivamente la finalità rieducativa, il contenimento del rischio di recidiva e il rispetto delle prescrizioni.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare l'esposizione dei motivi di ricorso.
Massime di principio
- In tema di concordato in appello, il rigetto della proposta non comporta nullità se l'udienza prosegue in concreto con la discussione sul merito e la difesa ha già articolato conclusioni anche per l'ipotesi di mancato accoglimento dell'accordo.
- La nullità per mancata prosecuzione del giudizio dopo il rigetto del concordato ricorre solo quando la scelta processuale impedisca effettivamente alle parti di discutere e di formulare conclusioni nel merito, con compromissione del contraddittorio e del diritto di difesa.
- Nel fallimento cagionato da operazioni dolose, il sistematico omesso pagamento di imposte e contributi può integrare l'operazione dolosa ove derivi da una consapevole scelta gestionale dell'amministratore e contribuisca, anche aggravandolo, al dissesto; non è necessario che la condotta sia l'unica o principale causa del fallimento, essendo sufficiente che renda prevedibile l'evento.
- Ai fini del dolo nelle operazioni dolose fallimentari, è richiesta la consapevolezza della condotta pregiudizievole per l'impresa, mentre il dissesto deve risultare prevedibile e non necessariamente voluto come evento finale.
- Il riconoscimento della continuazione esige un accertamento rigoroso e non meramente assertivo della programmazione unitaria dei reati; la mera identità del contesto imprenditoriale o la somiglianza delle modalità esecutive non bastano se non si verifica se i fatti successivi fossero stati almeno nelle linee essenziali programmati sin dall'inizio.
- Il diniego delle pene sostitutive non può fondarsi in modo stereotipato sui precedenti penali: occorre una motivazione concreta che dimostri, in negativo, l'inidoneità della misura rispetto alla rieducazione, al rischio di recidiva e all'adempimento delle prescrizioni.
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