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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03724/2025 del 13/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia origina da un avviso di accertamento ICI relativo all'anno 2007, notificato dall'ente locale all'originario contribuente per omesso versamento dell'imposta su un terreno di circa 5.000 mq. Il contribuente sosteneva che il fondo avesse destinazione agricola e non edificatoria; dopo il decesso del contribuente, nel giudizio sono subentrati gli eredi. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma in appello l'ente locale ha ottenuto la riforma della decisione, con affermazione dell'edificabilità del terreno ai fini ICI in base alla qualificazione urbanistica risultante dal PRG adottato e con conferma del valore imponibile accertato. Gli eredi hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'obbligo di motivazione dell'avviso per mancata puntuale indicazione della normativa applicata e dei presupposti della pretesa; 2) omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita sostituzione, da parte del comune, del parametro di accertamento e della causa petendi; 3) omesso esame di fatti decisivi relativi allo stato dell'iter di approvazione del PRG e a pretesi atti comparativi di compravendita a valori inferiori; 4) violazione delle norme sulle presunzioni semplici, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto superare l'accertamento presuntivo comunale; 5) richiesta di dichiarare l'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni irrogate. Il comune ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando a sua volta ultra/extra petizione in relazione alla pronuncia della CTR sulla congruità del valore, ma tale ricorso è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo, ha accolto il quinto motivo relativo all'intrasmissibilità agli eredi delle sanzioni tributarie, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del comune. La sentenza impugnata è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito escludendo la trasmissibilità agli eredi dell'obbligazione sanzionatoria. Le spese sono state integralmente compensate in ragione dell'esito complessivo della lite e non è stata disposta la condanna ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul ricorso incidentale assorbito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Norma richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge; la Corte ha escluso la fondatezza delle censure quando esse sollecitavano una nuova valutazione del fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il vizio di omessa pronuncia; la Corte ha ribadito che tale vizio non è configurabile per questioni di natura processuale, ma solo per motivi attinenti al merito.

  • art. 112 c.p.c.

    Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è stato ritenuto violato; inoltre l'omessa pronuncia non rileva, secondo la Corte, rispetto a eccezioni di natura processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è stato dichiarato inammissibile poiché mirava a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali, non consentita in cassazione.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è assolto quando il contribuente è posto in grado di conoscere an e quantum della pretesa e di difendersi efficacemente.

  • art. 1, comma 162, L. 296/2006

    Richiamato dai ricorrenti sul piano della motivazione dell'atto; la Corte non ha ravvisato violazione.

  • artt. 52 e 59 d.lgs. 446/1997

    Norme richiamate in relazione alla disciplina degli atti impositivi locali; la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla motivazione dell'avviso.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992

    Richiamato in relazione alla determinazione del valore dei terreni edificabili ai fini ICI; le censure che miravano a rivalutare il merito sono state dichiarate inammissibili.

  • art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006

    Richiamato dai ricorrenti in tema di edificabilità ai fini fiscali; la censura è stata ricondotta a un profilo di merito non riesaminabile in cassazione.

  • artt. 2727 e 2729 c.c.

    Richiamati per contestare l'uso delle presunzioni; la Corte ha affermato che la censura tendeva a una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità.

  • art. 384 c.p.c.

    Applicato per la decisione nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la condanna al pagamento dell'ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso incidentale condizionato, dichiarato assorbito.

  • art. 1, L. n. 689/1981

    Richiamata nella distinzione tra sanzioni amministrative e altre categorie sanzionatorie, ai fini della disciplina della trasmissibilità.

  • art. 472/1997

    Richiamato quale disciplina delle sanzioni tributarie, considerate dalla Corte intrasmissibili agli eredi.

Massime di principio

  • L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto quando l'atto consente al contribuente di individuare con sufficiente chiarezza il presupposto impositivo, il bene tassato e i criteri essenziali della pretesa, così da predisporre una difesa effettiva; non è necessario che l'atto contenga un'esposizione analitica di tutte le fonti normative o di tutti i passaggi valutativi.
  • In materia di ICI, la motivazione dell'accertamento e la prova della pretesa sono piani distinti: la contestazione sull'idoneità concreta del criterio valutativo attiene al merito della pretesa e non alla validità formale della motivazione.
  • Gli atti amministrativi generali e pubblici richiamati per relationem nell'avviso di accertamento non devono essere allegati, poiché la loro conoscibilità è legalmente presunta; ciò vale anche se il rinvio è plurimo e passa attraverso ulteriori atti presupposti.
  • Il vizio di omessa pronuncia non è configurabile quando il giudice abbia comunque preso posizione, anche implicitamente, sulla questione dedotta; inoltre esso non si presta a censurare la mancata decisione su eccezioni o questioni di natura processuale.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: l'apprezzamento delle prove e dei fatti storici resta riservato al giudice di merito.
  • Le sanzioni tributarie hanno natura personale e non si trasmettono agli eredi del contribuente; la relativa intrasmissibilità può essere rilevata anche d'ufficio, incidendo sulla stessa esistenza del diritto dell'Erario di pretenderle.
  • Quando la cassazione accolga un motivo e non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., limitando gli effetti della decisione al solo profilo riconosciuto fondato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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