Cassazione Penale, Ordinanza n. 40167/2025 del 15/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva, in parziale riforma della decisione di primo grado, dichiarato non doversi procedere per alcuni capi limitatamente ad annualità specifiche e aveva confermato la responsabilità dell'imputato per plurimi reati tributari, condannandolo alla pena di due anni di reclusione. I fatti descritti riguardano l'indicazione, nelle dichiarazioni fiscali, di elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, l'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di terzi e l'occultamento di scritture contabili e documenti obbligatori, al fine di evadere imposte sui redditi e IVA e di agevolare l'evasione altrui. Il ricorrente deduceva: 1) vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che essa fosse stata affermata sulla base delle sole testimonianze di due dipendenti dell'Agenzia delle entrate e della valutazione dei testi socie della società Matrix; 2) violazione di legge in relazione all'art. 10 del d.lgs. 74/2000, per mancanza dei presupposti della fattispecie, oltre a vizio di motivazione sulla pena irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e volto a contestare valutazioni di merito e ricostruzione del fatto non sindacabili in sede di legittimità. Ha osservato che la Corte territoriale aveva fondato il giudizio su elementi precisi e oggettivi, tra cui testimonianze, documenti e processi verbali di constatazione dell'Agenzia delle entrate, e che l'imputato non aveva articolato specifiche contestazioni. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la censura mirava in sostanza a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio, mentre la sentenza impugnata aveva motivato in modo puntuale e logico sulla gestione di fatto dell'amministrazione e della contabilità da parte dell'imputato, sui rapporti con il commercialista e con il centro elaborazione dati, sulla delega a operare sui conti correnti e sull'occultamento delle scritture contabili non consegnate agli uffici finanziari. La doglianza sulla pena è stata reputata inammissibile perché il trattamento sanzionatorio era sorretto da motivazione adeguata: assenza di attenuanti generiche, gravità del sistema illecito e ingente ammontare delle imposte evase, con conseguente legittimità della pena sopra il minimo edittale e degli aumenti per la continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le censure erano generiche o comunque dirette a ottenere una rivalutazione del fatto e della prova, attività preclusa in sede di legittimità. È stato inoltre richiamato l'art. 616 c.p.p. per la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di ragioni per escludere la colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 74/2000
Norma richiamata come base della responsabilità per il reato tributario contestato, nel quadro della condanna confermata in appello.
art. 2 d.lgs. 74/2000
Richiamato tra le disposizioni violate per l'indicazione di elementi passivi fittizi mediante fatture per operazioni inesistenti.
art. 8 d.lgs. 74/2000
Richiamato come disposizione relativa all'emissione di fatture per operazioni inesistenti a favore di terzi.
art. 10 d.lgs. 74/2000
La Corte ha ritenuto inammissibile la censura, osservando che la doglianza si limitava a contestare in fatto la sussistenza dei presupposti della fattispecie.
art. 616 c.p.p.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità non è dovuta solo in assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia fondata su elementi oggettivi, specifici e logicamente coordinati, e il ricorrente non indichi puntuali carenze o illogicità decisive.
- La contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi di un reato tributario deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o alternativa è inammissibile.
- Ai fini della conferma del trattamento sanzionatorio, il giudice di merito può valorizzare la gravità complessiva del sistema illecito, l'ammontare dell'imposta evasa e l'assenza di elementi favorevoli alle attenuanti generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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