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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38365/2022 del 12/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 633 e 635 c.p. per avere scardinato la porta e invaso un appartamento di proprietà del Comune di Frosinone per occuparlo. Il difensore deduceva che l'occupazione era stata precaria e temporanea per necessità abitativa, che non era provata una precedente invasione, che il fatto doveva essere ricondotto alla sanzione amministrativa speciale di cui all'art. 26, comma 4, L. 8 agosto 1977 n. 513 (che secondo il ricorrente prevale ex art. 9 L. n. 689/1981), e che doveva essere riconosciuta la causa di non punibilità dello stato di necessità ex art. 54 c.p. per pericolo imminente non derivante da sua colpa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte territoriale secondo cui le risultanze processuali indicavano che l'appellante (con i figli) era dentro l'appartamento e che, in assenza di spiegazioni alternative, era stata lei a forzare la porta per entrare. Ha affermato l'assenza di specialità tra il reato di invasione e l'illecito amministrativo previsto dall'art. 26 L. n. 513/1977, richiamando consolidata giurisprudenza secondo cui l'illecito amministrativo non assorbe la fattispecie penale. Quanto allo stato di necessità, la Corte ha ribadito che esso scrimina solo se vi è pericolo imminente di danno grave alla persona; difficoltà economiche o esigenze abitative permanenti non sono sufficienti. La Corte ha inoltre rilevato che la ricorrente è rimasta assente in istruttoria e non ha fornito elementi per dimostrare il presunto stato di necessità, e che i motivi del ricorso risultavano generici e reiterativi di censure d'appello già esaminate. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di C 3.000,00 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 633 cod. pen.

    Norma che punisce l'invasione di terreni o edifici altrui: nella fattispecie applicata per l'ingresso forzoso nell'appartamento comunale. La Corte ha ritenuto che i fatti rientrassero in tale previsione.

  • art. 635 cod. pen.

    Norma collegata alla violazione di domicilio o occupazione illecita di immobili; invocata nella imputazione confermata dalle giurisdizioni inferiori.

  • art. 26, comma 4, legge 8 agosto 1977 n. 513

    Sanzione amministrativa per l'occupazione di alloggi di edilizia popolare senza autorizzazioni. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale illecito amministrativo non sia norma speciale rispetto al reato previsto dall'art. 633 c.p. e quindi non assorba la fattispecie penale.

  • art. 9 legge n. 689/1981

    Principio di specialità tra norme penali e norme amministrative sanzionatorie; la Corte ha interpretato che non ricorre la specialità in favore dell'illecito amministrativo richiamato, richiamando giurisprudenza costante.

  • art. 54 cod. pen.

    Causa di non punibilità per stato di necessità. La Corte ha confermato il principio secondo cui lo stato di necessità scrimina solo in presenza di pericolo imminente di danno grave alla persona; difficoltà abitative o economiche ordinarie non sono idonee a integrare lo stato di necessità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso per cassazione, inclusa la condanna alle spese e l'eventuale irrogazione di ammenda. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese e a versare C 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • L'occupazione di un immobile pubblico o privato che comporti ingresso forzoso può integrare il reato di invasione previsto dall'art. 633 c.p., anche se esiste una sanzione amministrativa che riguarda l'occupazione degli alloggi popolari; la specialità dell'illecito amministrativo non è automatica.
  • La causa di non punibilità dello stato di necessità richiede un pericolo imminente e grave per la persona; difficoltà economiche o carenza abitativa permanente non costituiscono di per sé stato di necessità.
  • La prova della condotta (es. chi ha effettivamente forzato l'ingresso) può essere dedotta dalle circostanze di fatto e dalle risultanze processuali; censure generiche che non contrastano specificamente la motivazione della Corte territoriale sono inammissibili.
  • La mancata partecipazione o la scarsa collaborazione del ricorrente/protagonista del fatto nel corso del procedimento può indebolire efficacemente le argomentazioni difensive (es. sulla necessità o sulle circostanze di fatto).
  • Le questioni già esaminate e motivate dalla Corte d'Appello, riproposte in termini generici in Cassazione, sono frequentemente dichiarate inammissibili per essere reiterative; la Cassazione richiede specificità e nuova prospettazione di questioni di diritto.
  • In ipotesi di occupazioni di alloggi popolari è opportuno valutare preliminarmente tutti i rimedi amministrativi e la possibilità di dialogo con l'ente proprietario; tuttavia, il tentativo di regolarizzazione non esclude automaticamente la rilevanza penale di atti violenti o invasivi.

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