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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26810/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la pronuncia del Tribunale di Roma che, in sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva disposto la confisca dell'intera somma di denaro sequestrata (complessivi € 2.705,00). Denunciano: (1) omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (motivo ritenuto inammissibile in Cassazione); (2) violazione di legge per aver disposto la confisca integrale nonostante i fatti contestati riguardassero modeste quantità di stupefacente e la cessione di due dosi di cocaina per le quali il profitto effettivo risultava essere € 40,00, con conseguente mancato accertamento del nesso di pertinenzialità o della sproporzione rispetto a redditi/attività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e il secondo ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di confisca del denaro e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha osservato: il profitto direttamente connesso al reato contestato (cessione di due dosi a € 20 ciascuna) è pari a € 40,00 e, ai sensi dell'art. 240 c.p., soltanto tale somma avrebbe potuto essere automaticamente confiscata come profitto; tuttavia, la modifica dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 (legge 13/11/2023 n.159, operativa dal 15/11/2023) ha esteso la possibilità di applicare la confisca "per sproporzione" (art. 240-bis c.p.) anche ai casi di cui all'art. 73, comma 5; tale disciplina è applicabile al provvedimento di confisca adottato il 9/1/2024. Ne consegue che il Tribunale dovrà ora valutare: (a) se e in quale misura le somme sequestrate costituiscano reale profitto del reato; (b) se i ricorrenti possano giustificare la provenienza delle somme o se esse siano sproporzionate rispetto ai redditi/attività, applicando eventualmente la confisca per sproporzione.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.

    Norma richiamata per la partecipazione nel reato; usata nella qualificazione del fatto contestato (concorso di persone).

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Riguarda la fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti per la quale è stata applicata la pena; la Corte ha escluso la possibilità di considerare come profitto somme non direttamente riconducibili al reato accertato, salvo l'applicazione delle norme sulla confisca per sproporzione introdotte successivamente.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso che denunciava omessa motivazione su questo punto è stato ritenuto inammissibile per i limiti di impugnazione in Cassazione.

  • art. 240, comma 1, cod. pen.

    Stabilisce la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato: la Corte ha ribadito che solo il vantaggio economico con diretta e immediata derivazione causale dal reato può essere confiscato.

  • art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90

    Prevede in caso di condanna o patteggiamento la confisca del profitto o prodotto del reato; la giurisprudenza richiede il nesso diretto tra somme sequestrate e reato oggetto del giudizio.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309/90

    Modificato dalla legge 13/11/2023 n.159, ha rimosso l'esclusione dell'art. 73 comma 5 dall'ambito di applicazione dell'art. 240-bis, consentendo quindi la confisca "per sproporzione" anche per le fattispecie di cui al comma 5. La Corte ha ritenuto applicabile la modifica alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca per sproporzione di beni che risultano sproporzionati rispetto ai redditi e alle attività del soggetto; la Corte ha stabilito che, a seguito della modifica normativa, tale strumento può essere valutato anche nei casi di cui all'art. 73, comma 5.

  • art. 236, comma 1, n. 2) cod. pen.

    Classifica la confisca come misura di sicurezza patrimoniale; la Corte l'ha richiamata per spiegare che la confisca non è sottoposta al regime di retroattività proprio delle leggi penali sostanziali, ma è regolata dalle norme sul tempo di applicazione delle misure.

  • art. 200 cod. pen.

    Stabilisce il principio che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore nel tempo della loro applicazione; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina più recente al momento di adozione della confisca (data sentenza).

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul giudizio abbreviato su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ricorda che con sentenza ex art. 444 può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p., ma tale confisca deve essere adeguatamente motivata e, se non pattuita, è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita i motivi di impugnazione in Cassazione di sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la censura sul punto attinente all'art. 129 c.p.p. esulasse dai motivi ammissibili previsti dalla norma.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento la confisca è consentita solo se risulta adeguatamente motivata e/o pattuita; se non pattuita, la decisione è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione quando riguarda misure di sicurezza non concordate.
  • La confisca come "profitto del reato" (art. 240 c.p.) richiede il nesso diretto e immediato tra le somme sequestrate e il reato accertato: se il reato imputato è mera detenzione e non č stata contestata la vendita di rilevante entità, non sono confiscabili somme generiche prive di collegamento causale.
  • Dalla modifica legislativa del 13/11/2023 (entrata in vigore 15/11/2023) è possibile applicare la confisca "per sproporzione" (art. 240-bis) anche ai casi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90; la disciplina nuova è applicabile se la misura viene disposta quando la norma è già in vigore.
  • Nelle ipotesi in cui il profitto diretto del reato sia quantificabile e limitato (es. due dosi pagate € 20 ciascuna), solo tale somma può essere immediatamente confiscata come profitto; somme più elevate possono essere sottoposte a verifica per sproporzione rispetto ai redditi e alle attività del soggetto.
  • In situazioni analoghe è prudente che il giudice valuti separatamente: (a) l'esistenza di un profitto direttamente riconducibile al reato oggetto del giudizio; (b) l'eventuale sproporzione delle somme rispetto alla situazione economica del soggetto, applicando l'art. 240-bis ove ravvisi gli estremi.

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