Cassazione Penale, Sentenza n. 26810/2024 del 08/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la pronuncia del Tribunale di Roma che, in sede di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., aveva disposto la confisca dell'intera somma di denaro sequestrata (complessivi € 2.705,00). Denunciano: (1) omessa motivazione circa l'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 c.p.p. (motivo ritenuto inammissibile in Cassazione); (2) violazione di legge per aver disposto la confisca integrale nonostante i fatti contestati riguardassero modeste quantità di stupefacente e la cessione di due dosi di cocaina per le quali il profitto effettivo risultava essere € 40,00, con conseguente mancato accertamento del nesso di pertinenzialità o della sproporzione rispetto a redditi/attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile e il secondo ammissibile e fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di confisca del denaro e ha rinviato al Tribunale di Roma per nuovo giudizio sul punto. La Corte ha osservato: il profitto direttamente connesso al reato contestato (cessione di due dosi a € 20 ciascuna) è pari a € 40,00 e, ai sensi dell'art. 240 c.p., soltanto tale somma avrebbe potuto essere automaticamente confiscata come profitto; tuttavia, la modifica dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309/90 (legge 13/11/2023 n.159, operativa dal 15/11/2023) ha esteso la possibilità di applicare la confisca "per sproporzione" (art. 240-bis c.p.) anche ai casi di cui all'art. 73, comma 5; tale disciplina è applicabile al provvedimento di confisca adottato il 9/1/2024. Ne consegue che il Tribunale dovrà ora valutare: (a) se e in quale misura le somme sequestrate costituiscano reale profitto del reato; (b) se i ricorrenti possano giustificare la provenienza delle somme o se esse siano sproporzionate rispetto ai redditi/attività, applicando eventualmente la confisca per sproporzione.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Norma richiamata per la partecipazione nel reato; usata nella qualificazione del fatto contestato (concorso di persone).
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Riguarda la fattispecie di detenzione e cessione di stupefacenti per la quale è stata applicata la pena; la Corte ha escluso la possibilità di considerare come profitto somme non direttamente riconducibili al reato accertato, salvo l'applicazione delle norme sulla confisca per sproporzione introdotte successivamente.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti; il ricorso che denunciava omessa motivazione su questo punto è stato ritenuto inammissibile per i limiti di impugnazione in Cassazione.
art. 240, comma 1, cod. pen.
Stabilisce la confisca delle cose che costituiscono il profitto del reato: la Corte ha ribadito che solo il vantaggio economico con diretta e immediata derivazione causale dal reato può essere confiscato.
art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90
Prevede in caso di condanna o patteggiamento la confisca del profitto o prodotto del reato; la giurisprudenza richiede il nesso diretto tra somme sequestrate e reato oggetto del giudizio.
art. 85-bis d.P.R. n. 309/90
Modificato dalla legge 13/11/2023 n.159, ha rimosso l'esclusione dell'art. 73 comma 5 dall'ambito di applicazione dell'art. 240-bis, consentendo quindi la confisca "per sproporzione" anche per le fattispecie di cui al comma 5. La Corte ha ritenuto applicabile la modifica alla data di pronuncia della sentenza impugnata.
art. 240-bis cod. pen.
Consente la confisca per sproporzione di beni che risultano sproporzionati rispetto ai redditi e alle attività del soggetto; la Corte ha stabilito che, a seguito della modifica normativa, tale strumento può essere valutato anche nei casi di cui all'art. 73, comma 5.
art. 236, comma 1, n. 2) cod. pen.
Classifica la confisca come misura di sicurezza patrimoniale; la Corte l'ha richiamata per spiegare che la confisca non è sottoposta al regime di retroattività proprio delle leggi penali sostanziali, ma è regolata dalle norme sul tempo di applicazione delle misure.
art. 200 cod. pen.
Stabilisce il principio che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore nel tempo della loro applicazione; la Corte ha ritenuto applicabile la disciplina più recente al momento di adozione della confisca (data sentenza).
art. 444 cod. proc. pen.
Norma sul giudizio abbreviato su richiesta delle parti (patteggiamento); la Corte ricorda che con sentenza ex art. 444 può essere disposta la confisca facoltativa ai sensi dell'art. 240 c.p., ma tale confisca deve essere adeguatamente motivata e, se non pattuita, è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita i motivi di impugnazione in Cassazione di sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto che la censura sul punto attinente all'art. 129 c.p.p. esulasse dai motivi ammissibili previsti dalla norma.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento la confisca è consentita solo se risulta adeguatamente motivata e/o pattuita; se non pattuita, la decisione è sindacabile in Cassazione per vizio di motivazione quando riguarda misure di sicurezza non concordate.
- La confisca come "profitto del reato" (art. 240 c.p.) richiede il nesso diretto e immediato tra le somme sequestrate e il reato accertato: se il reato imputato è mera detenzione e non č stata contestata la vendita di rilevante entità, non sono confiscabili somme generiche prive di collegamento causale.
- Dalla modifica legislativa del 13/11/2023 (entrata in vigore 15/11/2023) è possibile applicare la confisca "per sproporzione" (art. 240-bis) anche ai casi di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. 309/90; la disciplina nuova è applicabile se la misura viene disposta quando la norma è già in vigore.
- Nelle ipotesi in cui il profitto diretto del reato sia quantificabile e limitato (es. due dosi pagate € 20 ciascuna), solo tale somma può essere immediatamente confiscata come profitto; somme più elevate possono essere sottoposte a verifica per sproporzione rispetto ai redditi e alle attività del soggetto.
- In situazioni analoghe è prudente che il giudice valuti separatamente: (a) l'esistenza di un profitto direttamente riconducibile al reato oggetto del giudizio; (b) l'eventuale sproporzione delle somme rispetto alla situazione economica del soggetto, applicando l'art. 240-bis ove ravvisi gli estremi.
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