Cassazione Penale, Sentenza n. 49655/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso per cassazione era diretto contro la sentenza della Corte d'appello di Milano del 29/11/2022 che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Como (17/07/2021) per il delitto aggravato di lesioni personali (artt. 582 e 583 c.p.). Il difensore ha proposto cinque motivi: 1) vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 c.p.p. in relazione all'affermazione di responsabilità; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 41 c.p. per presunto difetto di prova, in particolare sul nesso causale tra condotta e lesioni; 3) violazione della legge penale e vizio di motivazione circa l'esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e la valutazione delle attenuanti generiche in equivalenza; 4) violazione della legge penale e vizio di motivazione sulla determinazione della pena; 5) violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alle statuizioni civili. Contestualmente è stata depositata una requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, D.L. 28/10/2020 n.137 conv. dalla L. 18/12/2020 n.176.
La decisione
La Corte di cassazione ha constatato che l'imputato è deceduto il 6 marzo 2023, dopo la proposizione del ricorso. Per effetto della morte è intervenuta l'estinzione del reato ai sensi dell'art. 150 c.p. e la cessazione del rapporto processuale ai sensi dell'art. 129 c.p.p. Di conseguenza la Corte ha pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte del reo. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che stabilisce che la morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato comporta la cessazione anche del rapporto processuale civile nel processo penale e la conseguente caduta delle statuizioni civili senza necessità di specifica declaratoria. È stato precisato che, essendo ormai preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito (art. 129, comma 2, c.p.p.), l'unico esito possibile è l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
La norma è stata applicata per dichiarare l'estinzione del reato a seguito della morte dell'imputato.
art. 129 cod. proc. pen.
Richiamata per affermare la cessazione del rapporto processuale e per escludere la possibilità di pronunce sul merito dopo la morte dell'imputato; la Corte ha annullato senza rinvio in quanto preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito (comma 2).
art. 192 cod. proc. pen.
Articolo richiamato dal ricorrente (contestato come violato) in relazione alla valutazione della motivazione della sentenza di merito; la Corte non ha esaminato il merito alla luce dell'estinzione del reato.
art. 41 cod. pen.
Riferimento invocato dal ricorrente per censurare il nesso di causalità tra condotta e evento; la questione non è stata decisione di merito a causa dell'estinzione del reato.
artt. 582 e 583 cod. pen.
Norme sostanziali che definivano il reato di lesioni personali contestato all'imputato; la loro rilevanza è stata superata dall'estinzione del reato per morte del reo.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020 n.137 conv. con modif. dalla legge 18/12/2020 n.176
Norma procedurale che ha consentito la presentazione della requisitoria scritta dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione; la requisitoria ha chiesto l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato.
Massime di principio
- La morte dell'imputato prima del passaggio in giudicato determina l'estinzione del reato (art. 150 c.p.) e la cessazione del rapporto processuale (art. 129 c.p.p.), imponendo l'annullamento della sentenza di condanna senza rinvio.
- Se il decesso interviene dopo la proposizione del ricorso, la Corte di cassazione dichiara immediatamente l'estinzione e non può pronunciarsi sul merito o emettere proscioglimenti (art. 129, comma 2, c.p.p.).
- Le statuizioni civili contenute nella sentenza penale vengono meno con la cessazione del rapporto processuale penale, senza necessità di una dichiarazione separata; il danneggiato potrà valutare azioni civili ordinarie se pertinenti.
- Contestazioni di vizio di motivazione o di applicazione di norme penali diventano irrilevanti una volta dichiarata l'estinzione del reato per morte del reo; il giudice di legittimità si limita a constatare la sussistenza dell'evento estintivo.
- In caso di decesso dell'imputato è opportuno che la difesa depositi il certificato di morte presso la cancelleria per attivare la declaratoria di estinzione e la conseguente chiusura del rapporto processuale; le parti possono anche prendere posizione con memorie sulla rilevanza dell'evento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49482/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49483/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49484/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49485/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49487/2023 del 13/12/2023
- Sentenza penale · 13 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49489/2023 del 13/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →