Sentenza n. 2634/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per l'annullamento -previa tutela cautelare - Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, depositato il 25/9/2025: - della Determinazione dell'Amministratore Unico di ASTRAL Sp.A n. 731 del 10 ottobre 2024, contenente il verbale di chiusura della Conferenza di servizi con il quale è stato approvato il progetto esecutivo "Ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo nella tratta extraurbana "Riano - Pian Paradiso". Lotto funzionale Riano - Morlupo da Km 0+000a progr. Km 5+989,31 di progetto - Lotto 1 dal km 0+000 al km 3+657, approvazione mai comunicata alla parte ricorrente ai sensi e nelle forme dell'art. 17, comma 2 del D.P.R. 327/2001, il cui specifico contenuto si è appreso solo in data 30 luglio 2025, a seguito del riscontro alla notifica, da parte del ricorrente, di atto di significazione e diffida ad Astral S.p.A.; - Del verbale di chiusura della Conferenza dei Servizi decisoria di cui all'art. 14 c. 2 della L. 241/1990, con il quale si sarebbe dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto esecutivo dell'opera di cui sopra, della cui esistenza ha parimenti appreso il ricorrente in data 30 luglio 2025, a seguito del riscontro alla notifica, da parte del ricorrente, del predetto atto di significazione e diffida; - Del provvedimento, di data ed estremi non noti, con cui ai sensi dell'art. 19 c. 4 del DPR sarebbe stata determinata dal Comune di Morlupo l'efficacia del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dal progetto, già in precedenza decaduto e reiterato dal Comune di Morlupo con la delibera C.C. di adozione della variante n. 10 del 31/03/2023; - Del decreto di occupazione di urgenza, ai sensi dell'art. 22 - bis DPR 327/2001 e smi, anch'esso mai notificato alla parte ricorrente; - Di ogni atto presupposto, connesso o conseguente a quelli impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati il 25\11\2025 : A. Del “VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE” prot. N. 1911/25/DIS/INT 10/07/2025 (d.lgs. 36/2023 art. 42, comma 4, d.lgs. All. I.7 art. 39). B. Di ogni atto presupposto, connesso o conseguente a quello impugnato. C. Nonché per la formulazione di ulteriori motivi di illegittimità degli atti impugnati con il ricorso principale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione dell’Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. di approvazione del progetto esecutivo ferroviario, verbale conclusivo della conferenza di servizi, provvedimento di efficacia del vincolo preordinato all’esproprio, decreto di occupazione d’urgenza e verbale di validazione della progettazione
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la determinazione di ASTRAL S.p.A. n. 731 del 10 ottobre 2024, contenente il verbale di chiusura della conferenza di servizi e l’approvazione del progetto esecutivo relativo all’ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex concessa Roma-Viterbo, nella tratta Riano-Morlupo. Sono stati inoltre impugnati il verbale della conferenza di servizi decisoria, il provvedimento comunale di efficacia del vincolo preordinato all’esproprio, ritenuto decaduto e reiterato, il decreto di occupazione d’urgenza e gli atti presupposti e consequenziali. Il ricorrente ha dedotto, in particolare, la mancata comunicazione dell’approvazione del progetto nelle forme dell’art. 17, comma 2, d.P.R. 327/2001, la mancata conoscenza tempestiva del verbale conclusivo della conferenza di servizi e del decreto di occupazione d’urgenza, nonché l’illegittimità della determinazione dell’efficacia del vincolo espropriativo già decaduto e reiterato mediante variante urbanistica. Con motivi aggiunti sono stati impugnati il verbale di validazione della progettazione del 10 luglio 2025, adottato ai sensi dell’art. 42, comma 4, d.lgs. 36/2023 e dell’art. 39 dell’Allegato I.7, nonché gli atti presupposti e sono stati formulati ulteriori motivi di illegittimità degli atti già contestati. Dal dispositivo non emergono ulteriori specificazioni dei singoli motivi né il contenuto della motivazione della sentenza.
La decisione
Il TAR, pronunciando definitivamente anche sui motivi aggiunti, ha respinto integralmente il ricorso. Il dispositivo non espone le ragioni specifiche del rigetto dei singoli motivi, sicché non è possibile ricostruire dal testo disponibile se il giudice abbia ritenuto infondate, inammissibili o comunque non decisive le censure relative alla mancata comunicazione degli atti, alla rinnovazione del vincolo espropriativo, al decreto di occupazione d’urgenza e alla validazione della progettazione. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 17, comma 2, d.P.R. 327/2001
Il ricorrente ha dedotto la violazione delle forme di comunicazione previste per l’approvazione del progetto comportante dichiarazione di pubblica utilità; il dispositivo non indica l’interpretazione accolta dal giudice.
art. 14, comma 2, l. 241/1990
Richiamato quale fondamento della conferenza di servizi decisoria; il dispositivo non specifica la valutazione del giudice sulla legittimità del verbale conclusivo.
art. 19, comma 4, d.P.R. 327/2001
Richiamato in relazione alla determinazione dell’efficacia del vincolo preordinato all’esproprio; il dispositivo non espone la valutazione sulla dedotta decadenza e reiterazione del vincolo.
art. 22-bis d.P.R. 327/2001
Richiamato quale base normativa del decreto di occupazione d’urgenza; il dispositivo non indica le ragioni per cui le censure relative a tale atto sono state respinte.
art. 42, comma 4, d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa del verbale di validazione della progettazione impugnato con motivi aggiunti; il dispositivo non specifica la valutazione svolta dal giudice.
art. 39 dell’Allegato I.7 al d.lgs. 36/2023
Richiamato in relazione alla validazione della progettazione; il dispositivo non espone l’interpretazione applicata.
art. 119, comma 5, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale per la pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, su richiesta di ASTRAL S.p.A.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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