Sentenza n. 442/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.05.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 693/2024, passata in giudicato il 14 gennaio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- In presenza di una sentenza passata in giudicato, della notificazione necessaria ai fini dell'esecuzione e della persistente inerzia dell'amministrazione, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e l'amministrazione deve essere ordinata a dare esecuzione alle statuizioni giudiziali, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
- La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'amministrazione.
Come è indicizzato
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