Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 442/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29.05.2024.

Giustizia amministrativa202501662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 693/2024 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, n. 693/2024, passata in giudicato il 14 gennaio 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente decisione, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, con facoltà di subdelega, incaricandolo di provvedere entro i successivi 90 giorni su istanza della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di imporre all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, predisponendo anche misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • In presenza di una sentenza passata in giudicato, della notificazione necessaria ai fini dell'esecuzione e della persistente inerzia dell'amministrazione, il ricorso per ottemperanza deve essere accolto e l'amministrazione deve essere ordinata a dare esecuzione alle statuizioni giudiziali, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte vittoriosa in caso di ulteriore inadempimento dell'amministrazione.
  • La mancata costituzione dell'amministrazione intimata non impedisce la decisione del giudizio di ottemperanza quando dagli atti risultino il passaggio in giudicato della sentenza e l'inadempimento dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.