Ordinanza n. 101/2026 - Catanzaro, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Catanzaro – Ufficio Immigrazione del -OMISSIS- di archiviazione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Questura di Catanzaro di archiviazione dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la decisione della Questura di archiviare la propria istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. Nel corso del giudizio è emerso che il ricorrente aveva presentato una domanda per il rilascio del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale. Poiché l'esito del procedimento di conversione avrebbe potuto incidere sul ricorso, rendendolo improcedibile in caso di accoglimento, il TAR aveva già rinviato la trattazione della domanda cautelare. Alla successiva camera di consiglio il procedimento di conversione risultava ancora in corso.
La decisione
Il TAR ha disposto un ulteriore rinvio della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio del 6 maggio 2026, per attendere la definizione del procedimento amministrativo di conversione, in applicazione di ragioni di economia processuale. Considerato il precedente rinvio già disposto per la medesima finalità, ha invitato l'amministrazione a concludere l'iter istruttorio entro un tempo ragionevole, individuato in trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Nelle more, ha accolto interinalmente la domanda cautelare e confermato la sospensione dell'efficacia del provvedimento di archiviazione, ritenendo prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l'interesse del ricorrente alla regolare permanenza sul territorio nazionale fino alla definizione della sua posizione amministrativa. La pronuncia non definisce il ricorso nel merito.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha disposto il rinvio della trattazione e l'accoglimento interinale della domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, unitamente alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti o della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la definizione di un procedimento amministrativo sopravvenuto può incidere sull'interesse alla decisione del ricorso, il giudice cautelare può rinviare la trattazione della domanda per attendere l'esito di quel procedimento, in applicazione di ragioni di economia processuale.
- In presenza di un procedimento amministrativo ancora pendente e di un precedente rinvio già disposto per attenderne la definizione, il giudice può invitare l'amministrazione a concludere l'istruttoria entro un termine ragionevole specificamente individuato.
- Nelle more della definizione della posizione amministrativa dello straniero, la sospensione dell'efficacia dell'atto lesivo può essere mantenuta quando, nel bilanciamento degli interessi, risulti prevalente l'interesse alla regolare permanenza sul territorio nazionale.
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