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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8267/2022 del 09/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di conferma della condanna per estorsione aggravata (Salvatori anche per porto di due coltelli). Salvatori deduce errata qualificazione giuridica della fattispecie chiedendo il riconoscimento dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), contesta la mancata rinnovazione dell'istruttoria con l'audizione del teste Roberto Laurenti e la carenza dell'elemento psicologico dell'estorsione. Nardiello lamenta travisamento delle prove, contraddittorietà della motivazione, ricondotta la sua presenza a mera connivenza non punibile e chiede il riconoscimento dell'attenuante di minima partecipazione (art. 114 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto a Salvatori, ha ritenuto manifestamente infondate le censure: la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n. 29541/2020) richiede che il terzo agisca esclusivamente per conto del titolare del diritto per configurare l'art. 393 c.p.; nel caso emerse che Salvatori percepiva un compenso e non agiva solo per l'interesse del creditore, con ciò integrandosi il concorso nell'estorsione. La richiesta di rinnovazione istruttoria è stata ritenuta infondata per motivazione adeguata dei giudici di merito (discrezionalità e presunzione di completezza dell'istruttoria di primo grado). Quanto a Nardiello, la Corte ha ritenuto infondate le doglianze: la sua presenza fisica, il ritorno sul luogo e il suo passato di pugile costituivano contributo idoneo ad intimidire la vittima e ad agevolare l'estorsione; inoltre l'attenuante di minima partecipazione è stata correttamente esclusa perché il suo ruolo non era marginale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    Disciplina l'esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui, se il terzo agisce solo per conto del titolare del diritto e senza fine di profitto proprio, la fattispecie può ricadere nell'art. 393 anzichè nell'estorsione

  • art. 629 c.p.

    Norma che punisce l'estorsione; applicata per configurare il reato contestato ai ricorrenti

  • art. 110 c.p.

    Regola il concorso di persone nel reato; interpretato nel senso che la mera presenza idonea a intimidire può integrare un contributo apprezzabile alla realizzazione del reato

  • art. 603 c.p.p.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello; la Corte ricorda la natura eccezionale e discrezionale dell'istituto e che la richiesta può essere respinta se il teste è già stato esaurientemente escusso o le ulteriori circostanze appaiono generiche o irrilevanti

  • art. 114 c.p.

    Attenuante della partecipazione di minima importanza: applicabile solo se il contributo del concorrente è stato del tutto marginale e non influente sul risultato finale; nel caso esclusa perché il ruolo di Nardiello era significativo

  • art. 585 comma 4 c.p.p.

    art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce che l'inammissibilità del ricorso impedisce l'esame di nuovi motivi; la Corte ha richiamato tale principio per non esaminare motivi nuovi depositati in memoria

  • SS.UU. Sentenza n. 29541/2020 (giurisprudenza)

    Sentenza Sezioni Unite n. 29541 del 16/07/2020

    Precisazione giurisprudenziale richiamata dalla Corte: per valutare se la condotta del terzo ricade nell'art. 393 o nel concorso in estorsione è necessario accertare l'esistenza di un'autonoma finalità di profitto del terzo o l'esclusiva difesa dell'interesse altrui

Massime di principio

  • La qualificazione tra 'esercizio arbitrario delle proprie ragioni' (art. 393 c.p.) e 'estorsione' dipende dalla prova che il terzo abbia agito esclusivamente per conto del titolare del diritto senza fine di profitto: la percezione di un compenso o l'autonomia dell'azione tende a far ritenere l'estorsione.
  • La mera presenza fisica di un soggetto sul luogo può integrare concorso nel reato se è idonea e percepita come intimidatoria dalla vittima e quindi ha dato un contributo apprezzabile all'esecuzione del reato.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale e discrezionale: va chiesta con specificità e non può essere ammessa se il teste è già stato escusso esaustivamente o le nuove circostanze sono generiche o irrilevanti.
  • In Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione libera e diversa della prova: sono ammissibili censure solo se si dimostra mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione o palese travisamento di una prova decisiva.
  • L'attenuante della partecipazione di minima importanza (art. 114 c.p.) si concede solo se il contributo del concorrente è effettivamente marginale e il reato sarebbe comunque avvenuto senza di lui; il ruolo attivo o intimidatorio esclude l'attenuante.

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