Cassazione Penale, Ordinanza n. 17428/2025 del 08/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È quindi rimasta ferma la condanna pronunciata nei gradi di merito per i reati contestati e per il trattamento sanzionatorio già applicato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un soggetto condannato in primo grado e poi in appello alla pena di mesi cinque di arresto ed euro 2.100 di ammenda per detenzione/porto di arma e per getto pericoloso di cose, reati uniti dal vincolo della continuazione e commessi in un determinato comune il 20 settembre 2020. Nel ricorso per cassazione la difesa ha dedotto, con un primo motivo, carenze motivazionali sulla declaratoria di responsabilità per il reato in materia di armi, chiedendo in sostanza una nuova valutazione del merito e degli indizi valorizzati dai giudici di merito; con un secondo motivo ha censurato l'omessa motivazione sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione. La Corte ha rilevato che il primo motivo si risolveva in una richiesta di rivalutazione del compendio indiziario, inammissibile in sede di legittimità, essendo la motivazione di appello logica e coerente; quanto al secondo motivo, ha osservato che non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto generico e quindi inammissibile il motivo di appello sul punto e aveva comunque richiamato la motivazione del primo giudice, ritenuta precisa, condivisibile e relativa ad aumenti molto contenuti.
Norme richiamate
art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110
Norma posta a base della condanna per il reato in materia di armi; la Corte non entra nel merito della configurabilità astratta, ma reputa infondata in sede di legittimità la richiesta di rivalutazione delle prove sulla responsabilità.
art. 674 cod. pen.
Norma posta a base della condanna per getto pericoloso di cose; la decisione di legittimità non la analizza autonomamente, perché il ricorso è dichiarato inammissibile.
art. 606 c.p.p.
La Corte applica il limite del giudizio di legittimità, escludendo la possibilità di ottenere una nuova valutazione del merito e degli indizi sotto il profilo motivazionale.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o indiziario, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione logica, coerente e aderente alle risultanze processuali.
- La deduzione di carenze motivazionali sulla responsabilità penale è inammissibile se mira soltanto a prospettare una lettura alternativa dei fatti rispetto a quella già adottata dai giudici di merito.
- Il motivo di ricorso che contesti la quantificazione dell'aumento per la continuazione deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; una censura generica o non confrontata con le ragioni già espresse è inammissibile.
- Quando il motivo di appello sulla determinazione della pena sia stato dichiarato generico e il giudice lo abbia respinto richiamando una motivazione di primo grado puntuale e contenuta, la censura in cassazione deve investire proprio tale percorso argomentativo, altrimenti non supera il vaglio di specificità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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