Sentenza n. 232/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0258990/P/GEN del 27 febbraio 2026 emesso da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Ambito Territoriale di Udine, notificato al ricorrente in data 15 aprile 2026, recante “Decreto di revisione della patente” ai sensi dell’art. 128 D.Lgs. n. 285/1992, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida n.U16P80170G, sostituita con patente n. U1641E112H, intestata al sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto dal ricorrente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto giudizialmente della rinuncia al ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per la sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Non sono state esaminate le censure rivolte contro il decreto di revisione della patente, né è stata adottata una pronuncia di annullamento o di rigetto nel merito. Nulla è stato statuito sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.
Atto impugnato: decreto di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 128 d.lgs. 285/1992
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto regionale di revisione della patente di guida. Prima della decisione, con atto notificato e depositato in giudizio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’amministrazione intimata non si è costituita.
Norme richiamate
art. 128 d.lgs. 285/1992
Richiamato quale base normativa del decreto di revisione della patente impugnato; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.
art. 60 c.p.a.
Ritenuto applicabile per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio in relazione alla rinuncia al ricorso.
art. 84 c.p.a.
Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e depositata prima della decisione, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio prendendone atto senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
- La mancata costituzione dell’amministrazione intimata può giustificare l’assenza di una pronuncia sulle spese di lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1281/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1282/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1283/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1284/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1285/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 15 giu 2026Sentenza n. 1286/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →