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Sentenza

Sentenza n. 232/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento prot. n. 0258990/P/GEN del 27 febbraio 2026 emesso da Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio – Servizio Motorizzazione Civile Regionale - Ambito Territoriale di Udine, notificato al ricorrente in data 15 aprile 2026, recante “Decreto di revisione della patente” ai sensi dell’art. 128 D.Lgs. n. 285/1992, con il quale è stata disposta la revisione della patente di guida n.U16P80170G, sostituita con patente n. U1641E112H, intestata al sig. -OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché non conosciuto dal ricorrente

Giustizia amministrativa202600192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto giudizialmente della rinuncia al ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti per la sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Non sono state esaminate le censure rivolte contro il decreto di revisione della patente, né è stata adottata una pronuncia di annullamento o di rigetto nel merito. Nulla è stato statuito sulle spese, in considerazione della mancata costituzione dell’amministrazione intimata.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di revisione della patente di guida adottato ai sensi dell’art. 128 d.lgs. 285/1992

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto regionale di revisione della patente di guida. Prima della decisione, con atto notificato e depositato in giudizio, ha dichiarato di rinunciare al ricorso. L’amministrazione intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • art. 128 d.lgs. 285/1992

    Richiamato quale base normativa del decreto di revisione della patente impugnato; la sentenza non ne esamina l'applicazione nel merito.

  • art. 60 c.p.a.

    Ritenuto applicabile per la definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio in relazione alla rinuncia al ricorso.

  • art. 84 c.p.a.

    Richiamato in relazione alla rinuncia al ricorso.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ritualmente dichiarata e depositata prima della decisione, consente al giudice amministrativo di definire il giudizio prendendone atto senza esaminare nel merito i motivi di impugnazione.
  • La mancata costituzione dell’amministrazione intimata può giustificare l’assenza di una pronuncia sulle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàPatenti e abilitazioni alla guida
RamiProcesso amministrativoTrasporti e circolazione

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