Cassazione Penale, Sentenza n. 22459/2022 del 09/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato: per Catanzariti la responsabilità per il reato di furto aggravato di una Ford Ka; per Nirta la responsabilità per concorso nel reato di riciclaggio di una Fiat Strada con contraffazione dei dati identificativi (targa e telaio). Catanzariti deduceva vizio di motivazione sull'identificazione indiziaria e mancata valutazione della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti. Nirta censurava la motivazione che lo riteneva responsabile del riciclaggio (sostenendo che non vi erano prove che avesse il numero telefonico del presunto complice e che il suo coinvolgimento si riduceva alla sola consegna del veicolo) e lamentava l'assenza di prova di condotte di alterazione/manipolazione riconducibili al reato di riciclaggio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze fossero, in realtà, richieste di diversa valutazione delle prove o di lettura alternativa del compendio indiziario, e non avessero indicato vizi di motivazione manifesti, contraddittori o illegali tali da annullare la decisione di merito. Quanto alla contestazione sul bilanciamento delle aggravanti e attenuanti, la Corte ha richiamato il principio per cui tale valutazione è rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata; inoltre l'impugnazione sulla quantificazione della pena in appello era stata dichiarata inammissibile, interrompendo la devoluzione. Per il riciclaggio, la Corte ha ritenuto sufficienti elementi indiziari e conversazioni telefoniche che dimostravano che Nirta aveva commissionato/organizzato il trasporto del mezzo e ne era a conoscenza. Conseguentemente, dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi, la Corte ha condannato i ricorrenti alle spese processuali e al versamento di euro 3000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 comma 8 D.L. n. 137/2020
Il procedimento si è svolto con contraddittorio scritto ai sensi della norma, posto a fondamento della modalità di celebrazione del procedimento davanti alla Corte di Cassazione
art. 648-bis cod. pen.
Norma che disciplina il reato di riciclaggio; la Corte ha ritenuto che il concorso nel reato potesse essere configurato anche attraverso condotte di commissione/organizzazione dell'operazione
art. 192 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella censura sul ruolo probatorio delle intercettazioni/mezzi di prova (citata nel ricorso), la Corte ha ritenuto comunque congrua la valutazione probatoria operata dai giudici di merito
art. 133 cod. pen.
Principio di riferimento per il giudizio di bilanciamento tra aggravanti e attenuanti; la Cassazione conferma che tale bilanciamento è valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (condanna alle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende)
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti né rivaluta semplicemente la persuasività delle prove: per ottenere accoglimento è necessario indicare vizi di motivazione manifesti, contraddittorî o violazioni di legge evidenti.
- Un compendio indiziario può essere sufficiente per l'accertamento della responsabilità quando i giudici di merito offrano una motivazione effettiva, logica e non contraddittoria che colleghi gli indizi alle conclusioni.
- La valutazione del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti è di competenza del giudice di merito; la Cassazione la sindaca solo se la motivazione è manifestamente carente o illogica.
- Nel reato di concorso in riciclaggio, non è necessaria la prova di manipolazione fisica del bene da parte di ciascun concorrente: rilevano la partecipazione, l'organizzazione o la commissione dell'operazione (p. es. incarichi, contatti per trasporto, conoscenza dell’origine illecita).
- Se in sede d'appello viene dichiarata l'inammissibilità di parte dell'impugnazione (ad esempio sulla pena), la rottura della devoluzione può escludere in cassazione questioni attinenti a quella parte non devoluta.
- Per contestare efficacemente una sentenza in Cassazione è utile puntualizzare specifici atti processuali ignorati o errori di diritto commessi, non limitarsi a proporre una diversa lettura delle stesse emergenze probatorie.
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