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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01159/2025 del 10/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la censura proposta non rientrava tra i motivi deducibili contro una sentenza emessa a seguito di concordato in appello. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in sede di concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena già irrogata dal G.u.p. del Tribunale e confermato il resto della decisione di primo grado. L'unico motivo dedotto riguardava un preteso vizio di motivazione per mancata valutazione di elementi idonei a consentire l'accertamento di cause di non punibilità, in sostanza invocando il controllo ex art. 129 c.p.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, nel giudizio definito con concordato in appello, il ricorso è ammesso solo per questioni relative alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, non anche per doglianze su motivi rinunciati, omissioni nella valutazione delle cause di proscioglimento o vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi inerenti alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità tra accordo e decisione; non è ammesso per contestare motivi rinunciati o la mancata valutazione di cause di non punibilità.

  • art. 129 c.p.p.

    La deduzione della mancata valutazione delle cause di proscioglimento è inammissibile quando la sentenza sia stata definita con concordato in appello e non ricorrano i presupposti di deducibilità consentiti.

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Richiamato come base del concordato in appello e del limite oggettivo al sindacato di legittimità sulla sentenza conforme all'accordo.

Massime di principio

  • Avverso la sentenza resa all'esito del concordato in appello sono deducibili in cassazione soltanto vizi relativi alla validità del consenso delle parti, al consenso del pubblico ministero e all'eventuale difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • Sono inammissibili le censure che investono motivi rinunciati con l'accordo, ivi compresa la doglianza sulla mancata considerazione delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo che la pena inflitta sia illegale.
  • Nel giudizio definito con concordato in appello, il controllo di legittimità non consente una rivalutazione generalizzata della pena, ma solo la verifica della sua legalità in senso stretto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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