Cassazione Penale, Sentenza n. 27184/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda una donna condannata con sentenza del Tribunale a pena detentiva e pecuniaria, che ha proposto istanza di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del processo, di essere stata dichiarata assente senza la verifica dei presupposti dell'art. 420-bis c.p.p. e di non aver avuto nemmeno conoscenza successiva della sentenza tramite l'ordine di esecuzione, non notificato. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'istanza per mancata allegazione di elementi idonei a individuare il momento di effettiva conoscenza della sentenza e quindi a verificare la tempestività della domanda. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha denunciato erronea applicazione della legge penale, sostenendo che il dies a quo per la rescissione dovrebbe coincidere con la data di presentazione dell'istanza, altrimenti l'istante sarebbe gravata da una probatio diabolica; ha inoltre contestato la declaratoria di assenza e la mancata conoscenza dell'ordine di esecuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte di appello, affermando che, in tema di rescissione del giudicato, grava sul richiedente un rigoroso onere di allegare elementi oggettivi e specifici idonei a dimostrare la tempestività dell'istanza rispetto alla effettiva conoscenza del procedimento o dell'atto. Nel caso concreto, la ricorrente non aveva allegato alcun dato oggettivo verificabile, limitandosi a deduzioni generiche e non pertinenti. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
a pena di inammissibilità
La richiesta di rescissione del giudicato deve essere proposta entro termini brevi e certi, ancorati a un dato oggettivo di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento; non è rimessa alla sola discrezionalità del condannato la scelta del momento di decorrenza.
Richiamato dalla difesa per sostenere l'irregolare dichiarazione di assenza dell'imputata, ma la Corte non fonda la decisione su tale profilo.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In tema di rescissione del giudicato, il richiedente ha l'onere di allegare in modo rigoroso elementi oggettivi e specifici che consentano di verificare la tempestività della domanda rispetto al momento di effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento.
- Non è sufficiente indicare una data non verificabile o non supportata da riscontri oggettivi; la mera allegazione di un momento soggettivo di conoscenza non consente il controllo giudiziale sulla tempestività.
- La rescissione del giudicato, quale impugnazione straordinaria, è soggetta a una disciplina di termini brevi e certi che non può essere elusa rimettendo al solo condannato la determinazione arbitraria del dies a quo.
- Le deduzioni difensive che si limitino a distinguere tra onere di allegazione e onere di prova, senza confrontarsi con la specifica ragione dell'ordinanza impugnata, sono inidonee a scalfire la declaratoria di inammissibilità.
Come è indicizzato
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