Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 07458/2024 del 20/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l’anno d’imposta 2013, con cui l’Ufficio ha recuperato imposta ritenendo che la società contribuente avesse partecipato a operazioni soggettivamente inesistenti riconducibili a società cartiere. Il ricorso introduttivo della contribuente era stato respinto in primo grado e l’appello era stato rigettato dalla CTR. In cassazione la società ha dedotto un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., lamentando l’omesso esame di un fatto decisivo: la circostanza che nel 2013 non avrebbe intrattenuto rapporti commerciali con le società indicate come cartiere. La ricorrente sosteneva inoltre di avere ritualmente allegato e dimostrato tale circostanza, anche mediante il registro IVA acquisti 2013, e contestava la valutazione di irrilevanza attribuita a tale documentazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto più profili. Ha anzitutto rilevato la presenza di una doppia conforme tra sentenza di primo grado e sentenza d’appello, con conseguente preclusione del motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. quando non siano indicate e confrontate le diverse ragioni di fatto delle due decisioni. Ha inoltre osservato che la CTR non aveva omesso l’esame di un fatto storico, ma aveva esaminato e respinto la difesa della contribuente, giudicando non assolto l’onere probatorio gravante su di essa. Infine, la doglianza mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare del registro acquisti, attività non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha anche disposto la condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.400 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., per la conformità tra la proposta e la decisione.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle prove; inoltre, in presenza di doppia conforme, è inammissibile se non si indicano le diverse ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono confrontate e evidenziate le diverse basi fattuali delle due decisioni di merito.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La disciplina del procedimento camerale e della proposta del consigliere è richiamata quale base processuale della decisione e della successiva applicazione delle conseguenze sanzionatorie.

  • art. 96 c.p.c.

    È stata applicata la condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende, in ragione della conformità tra proposta e decisione, prescindendo dal comportamento della parte intimata.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    La Corte ne fa applicazione per la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, secondo il meccanismo sanzionatorio previsto dal rito camerale.

  • art. 2697 c.c.

    La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di IVA e operazioni inesistenti, una volta forniti indizi attendibili dall’Ufficio, grava sul contribuente l’onere di provare la fonte legittima della detrazione o del costo.

Massime di principio

  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due sentenze di merito.
  • L’omesso esame di un fatto decisivo non può essere dedotto quando la censura miri in realtà a contestare la valutazione delle prove o a ottenere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • In materia di IVA, se l’Amministrazione fornisce indizi attendibili dell’inesistenza delle operazioni fatturate, spetta al contribuente dimostrare la legittima origine della detrazione o del costo; la mera regolarità formale delle scritture contabili non è sufficiente.
  • La documentazione contabile, da sola, non prova la buona fede del contribuente né l’estraneità alla frode quando la contestazione riguarda operazioni soggettivamente inesistenti.
  • Nel giudizio camerale di cassazione, la conformità tra proposta del consigliere e decisione può comportare l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 96 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.