Cassazione Civile, Ordinanza n. 20008/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del condominio controricorrente, liquida una somma ulteriore ex art. 96, ultimo comma, c.p.c. per responsabilità aggravata, e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La lite origina da una controversia già decisa dal giudice di pace, avverso la quale il condomino aveva proposto appello con citazione notificata oltre sei mesi dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado. Il Tribunale ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e ha anche respinto la questione di legittimità costituzionale della norma. In cassazione il soccombente ha articolato tre motivi: 1) violazione o falsa applicazione degli artt. 320 e 321 c.p.c., sostenendo che il giudice di pace avrebbe deciso la causa dopo essersi riservato alla prima udienza senza invitare le parti a precisare le conclusioni; 2) violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio per le stesse ragioni; 3) omesso esame di fatti decisivi. La Corte osserva però che, poiché l'appello era stato dichiarato inammissibile per decorso del termine lungo, il ricorrente avrebbe dovuto impugnare specificamente tale statuizione e dimostrare che il termine non fosse applicabile, allegando la nullità della citazione o della notificazione e la mancata conoscenza del processo per tale nullità. La dedotta nullità della sentenza di primo grado, comunque, poteva essere fatta valere solo come motivo di impugnazione entro il termine lungo ex art. 327 c.p.c.; il ricorso non confrontandosi utilmente con la ratio della decisione impugnata è risultato inammissibile.
Norme richiamate
art. 327 c.p.c.
termine "lungo" di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza e opera quale regola generale di stabilità del giudicato; la mancata comunicazione o notificazione non ne impedisce la decorrenza, salvo specifiche ipotesi di nullità della citazione o della notificazione con mancata conoscenza del processo.
art. 161 c.p.c.
conversione della nullità degli atti processuali in motivi di gravame
La nullità della sentenza di primo grado, anche se derivante da violazioni del procedimento decisorio, può essere fatta valere solo come motivo di impugnazione e nei limiti temporali e funzionali dell'impugnazione stessa.
art. 320 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare il modo di trattazione e decisione della causa in primo grado; la Corte non ne accoglie la censura perché irrilevante rispetto alla ratio della declaratoria di tardività dell'appello.
art. 321 c.p.c.
Invocato dal ricorrente in relazione alla decisione della causa dopo riserva; la censura è ritenuta non idonea a superare la tardività dell'appello dichiarata dal giudice di merito.
art. 3 Cost.
La Corte esclude il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c. rispetto al principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
La decorrenza del termine lungo dalla pubblicazione della sentenza non viola il diritto di difesa, poiché è giustificata dall'esigenza di certezza e dalla diligenza esigibile dalla parte nel controllare l'esito del processo.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio in forma semplificata, in ragione della sua manifesta inammissibilità.
art. 375, comma 1, n. 5), c.p.c.
Richiamato quale base per la trattazione camerale del ricorso in presenza di causa di manifesta inammissibilità.
art. 96, ultimo comma, c.p.c.
Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte, in ragione della colpa grave ravvisata nella proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
È dichiarato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Norma richiamata in quanto ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Se l'appello è dichiarato inammissibile per tardività, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con tale ratio decidendi e dimostrare perché il termine di impugnazione non fosse applicabile; altrimenti il ricorso è inammissibile.
- La nullità della sentenza di primo grado, anche se derivante da vizi del procedimento decisorio, non è autonomamente spendibile oltre il termine lungo di impugnazione: opera la conversione della nullità in motivo di gravame ai sensi dell'art. 161 c.p.c.
- Il termine lungo per impugnare decorre dalla pubblicazione della sentenza ed è espressione di un principio di certezza dei rapporti giuridici; la mancata comunicazione di cancelleria non ne impedisce la decorrenza.
- La questione di legittimità costituzionale dell'art. 327 c.p.c. è infondata ove si deduca che la decorrenza dalla pubblicazione, anziché dalla comunicazione o notificazione, violi il diritto di difesa, poiché il sistema richiede alla parte un controllo diligente sull'esito del processo.
- La proposizione di un ricorso manifestamente inammissibile può integrare colpa grave e giustificare la condanna ex art. 96, ultimo comma, c.p.c., oltre alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
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