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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20071/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del Tribunale di Perugia che aveva dichiarato non doversi procedere per reati edilizi e paesaggistici: il Procuratore Generale contestava che (1) la demolizione del manufatto di 60 mq. non potesse estinguere il reato edilizio e non fosse valida come rimessione in pristino paesaggistica perché eseguita su ordine comunale (quindi non spontanea), e (2) non fosse intervenuta una sanatoria edilizia ai sensi dell'art. 36 DPR 380/01 per gli altri due manufatti (35 mq. e 16 mq.), essendovi solo atti di accertamento di compatibilità paesaggistica e, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente, in ogni caso la sanatoria postuma sarebbe preclusa salvo eccezioni tassative

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha stabilito che la rimessione in pristino prevista dall'art. 181 comma 1-quinquies del D.Lgs. 42/2004 costituisce causa estintiva solo del reato paesaggistico e solo se spontanea; nel caso di specie la demolizione del manufatto di 60 mq. risultava eseguita in ottemperanza a un'ordinanza comunale (quindi non spontanea) e non estingueva il reato edilizio. Quanto ai due ulteriori manufatti (35 mq. e 16 mq.), la Corte ha ritenuto che non fosse intervenuta la sanatoria ex art. 36 DPR 380/01 poiché in atti risultavano solo provvedimenti di compatibilità paesaggistica e non un permesso di costruire in sanatoria; inoltre, in area vincolata la possibilità di sanatoria è fortemente limitata e l'autorizzazione paesaggistica postuma è ammessa solo in casi tassativi (art. 181 comma 1-ter). La Cassazione ha quindi annullato la sentenza impugnata con rinvio al tribunale di Perugia per nuovo giudizio

Norme richiamate

  • D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), art. 181 comma 1-quinquies

    La rimessione in pristino prevista dall'art. 181 comma 1-quinquies è causa estintiva esclusiva del reato paesaggistico e opera solo se il ripristino è spontaneo (non eseguito in ottemperanza a provvedimento amministrativo). Non incide sul reato edilizio.

  • D.Lgs. 42/2004, art. 181 comma 1-ter

    ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 167, qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica secondo le procedure di cui al comma 1-quater, la disposizione di cui al comma 1 non si applica: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380

    Prevede casi tassativi in cui può essere riconosciuta compatibilità paesaggistica successiva; le eccezioni sono limitate e non comprendono interventi che creino 'superfici utili' o mutino stabilmente l'assetto paesaggistico. La norma va interpretata restrittivamente.

  • D.P.R. 380/2001 (Testo unico dell'edilizia), art. 36

    La sanatoria ex art. 36 estingue i reati contravvenzionali urbanistici solo se l'opera è conforme agli strumenti urbanistici al momento della realizzazione e della domanda e se venga rilasciato il permesso di costruire in sanatoria; la mera compatibilità paesaggistica non equivale al permesso/sanatoria edilizia.

  • D.P.R. 380/2001, art. 36-bis

    Regola specifiche ipotesi di sanatoria per difformità parziali o variazioni essenziali; non estende la possibilità di sanatoria per opere incomprimibili in area vincolata salvo i casi previsti.

  • D.P.R. 380/2001, art. 44, lett. c)

    Individua il reato edilizio relativo alla realizzazione di opere senza titolo o in violazione di disposizioni urbanistiche; richiede assenza del titolo edilizio e dell'autorizzazione paesaggistica per integrare il reato in zona vincolata.

  • D.Lgs. 42/2004, art. 167

    Disciplina le sanzioni amministrative per le violazioni paesaggistiche e le procedure di accertamento della compatibilità paesaggistica; il rilascio della compatibilità è distinto dai titoli edilizi e non sempre può sanare penalmente gli abusi.

  • D.P.R. 380/2001, art. 45

    il rilascio della sanatoria «estingue i reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti»

    Il rilascio della sanatoria estingue i reati contravvenzionali urbanistici, ma tale effetto opererà solo se la sanatoria reale (permesso in sanatoria) è stata correttamente rilasciata e non è contrastata da vincoli paesaggistici che ne impediscano la legittimità.

Massime di principio

  • La demolizione o rimessione in pristino estingue il reato paesaggistico solo se è effettivamente spontanea e tempestiva; un intervento eseguito in ottemperanza a un ordine amministrativo non è 'spontaneo' e non produce l'estinzione prevista dall'art. 181 comma 1-quinquies.
  • La rimessione in pristino o la demolizione non estinguono il reato edilizio: per il reato edilizio l'estinzione può derivare solo da strumenti specifici (es. sanatoria conforme all'art. 36 DPR 380/01 o altri istituti previsti dalla legge).
  • La mera acquisizione di atti di 'compatibilità paesaggistica' non equivale a un permesso di costruire in sanatoria; senza il permesso in sanatoria previsto dall'art. 36 DPR 380/01 non si può parlare di estinzione dei reati edilizi.
  • In aree vincolate la possibilità di sanatoria postuma è fortemente limitata: l'autorizzazione paesaggistica postuma è ammessa solo nei casi tassativi dell'art. 181 (comma 1-ter e successive), e la sua assenza rende inefficace ogni presunta sanatoria urbanistica.
  • La qualificazione di 'superfici utili' è determinante per escludere la compatibilità paesaggistica postuma: si valuta l'impatto sull'assetto paesaggistico e non è necessario dimostrare un danno concreto, essendo il reato paesaggistico un reato di pericolo.
  • Se l'autorità amministrativa rilascia atti che appaiono incongrui (es. nulla osta o attestati di compatibilità non compatibili con i requisiti di legge), tali atti possono essere scrutinati e non producono automaticamente effetti estintivi; potrebbero anche integrare profili di illegittimità o falsità amministrativa.
  • In caso di sentenza di merito che ritiene estinti i reati per le ragioni sopra indicate, il Procuratore Generale può impugnare e la Cassazione può annullare con rinvio quando la motivazione del giudice di merito è contraddittoria o non aderente ai requisiti normativi sopra richiamati.

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