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Sentenza

Sentenza del 15/01/2019 n. 714 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, deducendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, e dell'art. 2697 c.c. La CTR aveva ritenuto corretta la presunzione di maggiori ricavi relativamente ai prelevamenti bancari di 158.868,00 euro, ma aveva escluso dalla base imponibile gli accrediti di circa 151.260,00 euro, qualificandoli in parte come assegni già considerati e in parte come possibili ulteriori proventi, e aveva dedotto l'intera somma a favore del contribuente per l'impossibilità di quantificare le singole componenti. L'Agenzia ha sostenuto che, in assenza di prova contraria analitica fornita dal contribuente, tutti i movimenti bancari devono essere considerati maggiori ricavi o operazioni imponibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati in motivazione e rinviato la causa alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Cassazione ha stabilito che la CTR non poteva riconoscere automaticamente la deduzione integrale degli accrediti solo per favorire il contribuente: eventuali costi o movimentazioni non imponibili devono essere dimostrati con prova certa o, nei limiti ammessi, con presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, analiticamente collegate ai singoli movimenti bancari.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2

    La norma stabilisce una presunzione legale di imputazione a ricavi dei prelevamenti e dei versamenti bancari, salvo prova contraria del contribuente.

    I movimenti bancari accertati sono presunti maggiori ricavi, salvo che il contribuente dimostri analiticamente che sono già stati contabilizzati, che non costituiscono ricavi o che i prelevamenti sono stati utilizzati per pagare determinati beneficiari. Non è sufficiente una giustificazione generica o una mera probabilità.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

    La disposizione consente di utilizzare i dati dei conti bancari per presumere maggiori operazioni imponibili ai fini IVA.

    Gli accrediti e i prelevamenti risultanti dai rapporti bancari possono fondare un accertamento IVA, in assenza di idonea prova contraria del contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel caso concreto, l'onere della prova contraria rispetto alla presunzione bancaria grava sul contribuente, che deve dimostrare la natura non reddituale dei movimenti o la loro corretta contabilizzazione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    L'Agenzia ha utilizzato questo motivo per contestare l'erronea applicazione delle norme sulle presunzioni bancarie e sull'onere della prova da parte della CTR.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione finanziaria documenta versamenti o prelevamenti su conti bancari del contribuente, tali movimenti possono essere presunti ricavi o operazioni imponibili, salvo prova contraria.
  • Il contribuente deve fornire una giustificazione specifica e documentata per ciascun movimento, dimostrando, ad esempio, che si tratta di somme già dichiarate, trasferimenti, finanziamenti, restituzioni, somme di terzi o pagamenti a beneficiari determinati.
  • Non è sufficiente affermare che i movimenti riguardano un'attività societaria o di terzi: occorre dimostrare concretamente il collegamento con tali soggetti e spiegare perché le somme sono transitate sui conti personali.
  • Il giudice non può dedurre automaticamente costi occulti dai ricavi presunti né riconoscere costi per ragioni equitative o di favore verso il contribuente. I costi devono essere provati con certezza o, quando ammesso, mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
  • Eventuali presunzioni semplici possono essere utilizzate dal contribuente, ma devono essere esaminate analiticamente e collegate ai singoli movimenti bancari per importo, data e contesto; non sono sufficienti argomentazioni generiche o cumulative.

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