Cassazione Civile, Ordinanza n. 04608/2024 del 21/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La vicenda origina da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2012 con cui l'Ufficio ha recuperato maggiori ricavi non dichiarati e costi ritenuti non deducibili, sia per fatture riferite a operazioni inesistenti o non inerenti, sia per spese di riparazione di veicoli e per costi relativi a rapporti di consulenza con altra società. La contribuente ha impugnato l'atto, ma la CTP di Teramo e poi la CTR Abruzzo hanno respinto le doglianze. In cassazione la società ha proposto quattro motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, assumendo che la CTR si fosse limitata a rinviare alle difese dell'Ufficio senza autonoma valutazione; 2) violazione delle norme in tema di accertamento parziale e di utilizzabilità di elementi indiziari, sostenendo l'incompatibilità tra prova presuntiva e accertamento parziale, rispetto alla ripresa per retribuzioni corrisposte "in nero"; 3) violazione dell'art. 109 TUIR, per avere la CTR escluso l'inerenza delle spese di riparazione di autovetture e autocarri; 4) violazione degli artt. 109 TUIR, 19 d.P.R. 633/1972 e 41-bis d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto indeducibili i costi per consulenze con altra società in base alla ritenuta inesistenza oggettiva delle operazioni, nonostante un decreto di archiviazione penale e l'allegata genuinità dei servizi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto. Ha affermato che la motivazione della CTR non era apparente, poiché la riproduzione di contenuti di atti di parte non comporta nullità se la decisione è comunque riconducibile al giudice ed è comprensibile; ha inoltre ribadito che l'accertamento parziale non è un metodo autonomo ma una modalità procedurale che consente anche l'uso di presunzioni e che la contabilità extracontabile può costituire valido indizio di lavoro "in nero", gravando sul contribuente l'onere della prova contraria, non assolto. Quanto alle spese di riparazione, la Corte ha ritenuto inammissibile la censura perché mirava a una rivalutazione del merito e perché la CTR aveva correttamente applicato il principio per cui la deducibilità richiede l'inerenza al concreto esercizio dell'impresa, onere probatorio a carico del contribuente. Sui costi di consulenza, la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la CTR non aveva negato la deducibilità per mera non inerenza, ma aveva ritenuto provata dall'Ufficio l'inesistenza oggettiva delle operazioni, con conseguente indeducibilità dei costi; ha inoltre ritenuto irrilevante il decreto di archiviazione penale e non provata la contropartita economica o l'interesse aziendale. Il ricorso è stato quindi rigettato e la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.
La censura di nullità per motivazione apparente richiede che manchi un effettivo vaglio critico; la mera riproduzione di atti di parte non determina di per sé nullità se la decisione è riconducibile al giudice.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
La violazione di legge è scrutinabile solo se la censura investe l'erronea applicazione della norma e non una richiesta di nuova valutazione del merito.
art. 41-bis d.P.R. 600/1973
L'accertamento parziale è una modalità procedurale dell'accertamento e non un metodo autonomo; può fondarsi anche su elementi indiziari e presuntivi.
art. 25 d.lgs. 446/1972
Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata in tema di accertamento e ripresa fiscale.
art. 54 d.P.R. 633/1972
Richiamato come base normativa della ripresa IVA e dell'accertamento fondato anche su presunzioni.
art. 55 d.P.R. 633/1972
La Corte lo richiama insieme all'art. 54 d.P.R. 633/1972 nel ribadire che l'accertamento parziale segue le regole generali dell'accertamento IVA.
art. 38 d.P.R. 600/1973
Richiamato dalla Corte per affermare che l'accertamento parziale segue le medesime regole dell'accertamento ordinario.
art. 39 d.P.R. 600/1973
La documentazione extracontabile può integrare un valido elemento indiziario grave, preciso e concordante; l'onere della prova contraria grava sul contribuente.
art. 2709 c.c.
La nozione di scritture contabili comprende tutti i documenti che registrino in termini quantitativi o monetari gli atti d'impresa o la situazione economica dell'imprenditore.
art. 109 d.P.R. 917/1986
La deducibilità dei costi richiede l'inerenza all'attività d'impresa, intesa come riferibilità del costo all'esercizio dell'impresa; la prova dell'esistenza, natura e destinazione del costo incombe sul contribuente.
art. 19 d.P.R. 633/1972
Richiamato quale norma sulla detrazione IVA, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza di merito.
art. 408 cod. proc. pen.
Il decreto di archiviazione penale non preclude al giudice tributario una diversa qualificazione dei medesimi fatti.
art. 654 cod. proc. pen.
Il decreto di archiviazione non è tra i provvedimenti dotati di efficacia preclusiva o di autorità di giudicato nel processo tributario.
art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ.
La mancata trascrizione del decreto di archiviazione impedisce alla Corte di valutarne il contenuto ai fini della specificità del motivo.
art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo civile e tributario la motivazione della sentenza non è nulla solo perché riproduce, in tutto o in parte, il contenuto di atti di parte o di altri atti del processo, purché la decisione sia comunque chiaramente riconducibile al giudice e risulti un effettivo vaglio critico delle questioni.
- L'accertamento parziale non costituisce un autonomo metodo di accertamento, ma una modalità procedurale che segue le regole dell'accertamento ordinario; esso può fondarsi anche su elementi indiziari e presuntivi.
- La documentazione extracontabile può essere valorizzata come indizio grave, preciso e concordante di ricavi non contabilizzati o di lavoro irregolare; in tal caso grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria specifica e concreta.
- Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza va intesa come riferibilità del costo all'esercizio dell'attività imprenditoriale, non come mera utilità astratta o potenziale; la prova dell'esistenza, della natura e della destinazione del costo grava sul contribuente.
- Quando l'Ufficio provi l'inesistenza oggettiva di operazioni fatturate, la fattura, la regolarità formale delle scritture e dei pagamenti non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'operazione e la deducibilità dei relativi costi.
- Il decreto di archiviazione penale non ha efficacia preclusiva nel giudizio tributario e non impedisce al giudice tributario di valutare diversamente i fatti ai fini fiscali.
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