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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 07569/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p. per mancata assistenza dell'imputato. Sostiene che il difensore aveva depositato, il 1 maggio 2025, una dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria per il 6 maggio 2025 (data dell'udienza di appello), e che la Corte d'appello ha comunque celebrato la camera di consiglio e pronunciato sentenza, violando il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 15232 del 14 aprile 2015 che riconosce diritto all'astensione dei difensori con conseguente rinvio dell'udienza anche nel processo camerale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il principio delle Sezioni Unite non sia applicabile perché il giudizio d'appello è stato celebrato nella forma scritta prevista dall'art. 23-bis del d.l. n.137/2020 (convertito dalla legge n.176/2020), ossia senza partecipazione delle parti; in tale ipotesi l'adesione all'astensione non impone il rinvio poiché la presenza del difensore non sarebbe stata comunque consentita. La Corte ha inoltre osservato che il diritto di partecipare all'udienza può essere riattivato solo tramite formale richiesta di trattazione orale da depositarsi nel termine perentorio previsto dall'art. 23-bis (cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni), richiesta che nel caso di specie non è stata presentata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen.

    La nullità per mancata assistenza dell'imputato prevista da questa norma è invocata dal ricorrente; la Corte considera che l'applicabilità della nullità dipende dalla forma del procedimento (presenza o meno del difensore) e dalla natura assoluta o intermedia della nullità a seconda del caso.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 15232

    Principio secondo cui l'adesione del difensore all'astensione proclamata legittimamente determina, se comunicata nei modi e nei termini, la nullità per mancata assistenza qualora l'udienza sia camerale e richieda necessariamente la partecipazione del difensore. La Corte ha ritenuto il principio non applicabile al procedimento a trattazione scritta senza partecipazione.

  • art. 23-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n.137

    comma 4; convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n.176

    Regola la trattazione scritta del procedimento senza partecipazione delle parti e prevede la possibilità di chiedere la trattazione orale mediante istanza perentoria entro cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni; in assenza di tale richiesta la partecipazione all'udienza camerale viene meno e il mancato arrivo del difensore non comporta rinvio.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Riferito per distinguere i casi in cui il giudizio è celebrato con la presenza, anche eventuale, del difensore (art.127) rispetto al procedimento trattato invece nella forma scritta prevista dall'art.23-bis.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata

    Sez.5, n.38899 del 24/06/2021, Rv. 282029; Sez.3, n.30330 del 25/06/2021, Rv. 281724; Sez.6, n.18483 del 29/03/2022, Rv. 283262-01

    Costituiscono precedenti che confermano il principio secondo cui, nel procedimento a trattazione scritta senza partecipazione delle parti, il diritto di difesa può essere leso soltanto se è stata formulata la richiesta di discussione orale nei termini previsti; in mancanza di tale richiesta il contraddittorio si attua mediante depositi scritti.

  • Codice penale

    art. 590 commi 1,2 e 5 n.2; art. 187 comma 1 e 1-bis; art. 186 comma 1 lett. a) Cod. Str.

    Norme sostanziali relative ai reati per cui il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado; citate nel capo di imputazione e richiamate nella ricostruzione fattuale.

Massime di principio

  • L'adesione del difensore a uno sciopero/astensione non determina automaticamente il rinvio dell'udienza quando il procedimento sia disciplinato nella forma scritta (art.23-bis d.l. n.137/2020), perché in tale forma la presenza del difensore non è prevista.
  • Se il procedimento è a trattazione scritta, l'unica via per ottenere effettiva partecipazione orale è la presentazione, nei termini perentori previsti (cinque giorni prima dell'udienza per il deposito delle conclusioni), di una richiesta di trattazione orale: in mancanza di tale richiesta il contraddittorio si esaurisce con i depositi scritti.
  • Il principio delle Sezioni Unite n.15232/2015 trova applicazione nei casi in cui l'udienza camerale preveda la partecipazione possibile o necessaria del difensore; in tali ipotesi la mancata accoglienza della dichiarazione di astensione può comportare nullità assoluta o intermedia a seconda della rilevanza della presenza del difensore.
  • Per contestare efficacemente la celebrazione dell'udienza in assenza del difensore per adesione all'astensione, è necessario dedurre nel giudizio (e, se possibile, presentare immediata istanza di rinvio o richiesta di trattazione orale) le circostanze specifiche: forma del procedimento, modalità e termini della dichiarazione di astensione e, se del caso, l'impossibilità di partecipare diversamente.
  • Le questioni di nullità per mancata assistenza vanno valutate alla luce della forma di celebrazione del processo: presenza effettiva del difensore (art.127 c.p.p.) vs. procedimento cartolare/ a trattazione scritta (art.23-bis).

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