Sentenza n. 617/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Comune sull’istanza del 18 ottobre 2025 per l’assegnazione di un alloggio ERP in emergenza abitativa, nonché artt. 7 e 13 del regolamento comunale per l’assegnazione degli alloggi ERP in emergenza abitativa
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, destinataria di uno sfratto per morosità seguito da sgombero e in condizioni di indigenza, ha chiesto al Comune l’assegnazione di un alloggio ERP ai sensi dell’art. 31 L.R. n. 32/1996, documentando anche la grave disabilità del figlio minore. Il Comune non ha esaminato l’istanza. Sono state impugnate le disposizioni regolamentari comunali che prevedono, da un lato, la riunione semestrale della Commissione per l’Emergenza Abitativa ai fini della formazione delle graduatorie e, dall’altro, la formazione della graduatoria mediante rinvio ai punteggi e ai criteri di priorità previsti dagli artt. 18 e 19 L.R. n. 32/1996. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 31 L.R. n. 32/1996, l’eccesso di potere e la violazione dei principi di logica, imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost., sostenendo che la periodicità semestrale e l’utilizzo dei criteri ordinari di graduatoria fossero incompatibili con la natura emergenziale dell’assegnazione. Ha inoltre chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune all’adozione del provvedimento di assegnazione dell’alloggio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda di annullamento degli artt. 7 e 13 del regolamento comunale. Quanto all’art. 7, ha ritenuto che la previsione debba essere interpretata complessivamente: la Commissione per l’Emergenza Abitativa si riunisce almeno ogni trenta giorni e il termine per la conclusione del procedimento coincide con il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990; la seduta semestrale riguarda la formazione delle graduatorie e non consente di differire l’esame delle singole istanze emergenziali. Quanto all’art. 13, il rinvio ai punteggi e ai criteri di priorità degli artt. 18 e 19 L.R. n. 32/1996 è stato ritenuto coerente con la scarsità degli alloggi disponibili e con la necessità di assicurare imparzialità, trasparenza ed efficienza mediante una comparazione tra le domande, senza snaturare la funzione emergenziale dell’istituto. È stata invece accolta la domanda avverso il silenzio: decorso inutilmente il termine di trenta giorni dall’istanza del 18 ottobre 2025, il Comune aveva l’obbligo di pronunciarsi. Il Comune è stato ordinato di adottare un provvedimento espresso e motivato entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. È stata rigettata la domanda di condanna all’assegnazione dell’alloggio, poiché erano necessari ulteriori adempimenti istruttori, tra cui la comparazione con eventuali domande concorrenti e la verifica dell’esaurimento della quota di riserva. È stata riservata la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia. Spese compensate per soccombenza reciproca; confermata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 31 L.R. n. 32/1996
«Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa»
La disposizione consente di chiedere in qualsiasi momento l’assegnazione di alloggi ERP riservati a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa, ma non attribuisce automaticamente il diritto all’assegnazione, dovendo essere verificati i requisiti e comparata la domanda con eventuali istanze concorrenti.
art. 10 d.P.R. n. 1035/1972
«La Regione [...] può riservare un’aliquota degli alloggi [...] al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità di pubblica utilità»
L’emergenza abitativa costituisce una deroga alla necessità di attendere un bando ordinario, non alla regola della valutazione comparativa tra più aventi titolo secondo l’ordine della graduatoria.
art. 2, comma 2, l. n. 241/1990
termine ordinario di trenta giorni per la conclusione del procedimento amministrativo
In assenza di una diversa disciplina valida, il termine per definire l’istanza di assegnazione emergenziale è di trenta giorni.
art. 29, commi 2-bis e 2-quater, l. n. 241/1990
«Attengono ai livelli essenziali delle prestazioni [...] le disposizioni [...] relative alla durata massima dei procedimenti»; «le regioni e gli enti locali [...] non possono stabilire garanzie inferiori»
Le regioni e gli enti locali non possono prevedere garanzie inferiori rispetto ai livelli essenziali concernenti la durata dei procedimenti amministrativi.
art. 31, commi 1 e 3, c.p.a.
Il giudice può accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere e ordinare l’adozione di un provvedimento espresso; non può invece imporre il contenuto favorevole del provvedimento quando siano necessari ulteriori adempimenti istruttori e valutazioni comparative.
artt. 18 e 19 L.R. n. 32/1996
Il rinvio ai punteggi relativi alle condizioni soggettive e oggettive e ai criteri di priorità in caso di parità è compatibile con la graduatoria per l’emergenza abitativa, perché assicura comparazione, imparzialità e trasparenza.
Massime di principio
- L’assegnazione di alloggi ERP in emergenza abitativa consente di presentare la domanda senza attendere la pubblicazione di un bando ordinario, ma non elimina la necessità di una valutazione comparativa quando gli alloggi disponibili siano insufficienti rispetto alle domande.
- Una disposizione regolamentare che prevede riunioni periodiche semestrali della commissione per la formazione della graduatoria non può essere interpretata nel senso di differire per sei mesi l’esame delle singole istanze emergenziali, se il regolamento prevede anche la riunione almeno mensile della commissione; il procedimento deve concludersi entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall’art. 2, comma 2, l. n. 241/1990.
- È legittima la previsione di una graduatoria permanente per l’assegnazione emergenziale e il rinvio ai punteggi e ai criteri di priorità stabiliti per le assegnazioni ordinarie, quando tali criteri siano utilizzati per comparare le domande e garantire imparzialità, trasparenza ed efficienza nella distribuzione di una risorsa scarsa.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso e motivato entro un termine perentorio, ma non può imporre l’adozione del provvedimento favorevole richiesto quando occorrano ulteriori istruttorie, la comparazione con domande concorrenti o la verifica della disponibilità della quota di riserva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1784/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1782/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1783/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 621/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1011/2026 - Bari, Sezione 1
- Sentenza · 9 set 2026Sentenza n. 1012/2026 - Bari, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →