Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37889/2025 del 21/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) relativa a una lite di condominio: durante l'intervento dei Carabinieri, che tentavano di separare le parti, l'imputata avrebbe spinto più volte un militare nel tentativo di "passare oltre" per raggiungere la vicina. Inoltre deduceva l'omesso accoglimento della richiesta di sostituzione della pena detentiva con lavori di pubblica utilità, sostenendo di aver implicitamente rinunciato alla sospensione condizionale della pena e di aver prodotto la documentazione necessaria riguardo all'ente.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso parzialmente fondato. Ha rigettato il primo motivo (la ricostruzione del fatto e la qualificazione come resistenza sono state ritenute corrette: le spinte al Carabiniere costituivano atto violento diretto a impedire un atto d'ufficio). Ha invece accolto il secondo motivo in parte: la Corte di appello aveva negato la sostituzione dei lavori di pubblica utilità sostenendo l'incompatibilità con la sospensione condizionale; la Cassazione ha rilevato che la richiesta di sostituzione formulata in udienza, con l'imputata presente, valeva come rinuncia alla sospensione condizionale, per cui la Corte di appello avrebbe dovuto esaminare la richiesta secondo l'art. 545-bis c.p.p. Conseguenza: annullamento della sentenza impugnata limitatamente al diniego della pena sostitutiva e rinvio per nuovo esame; restano definitive la condanna e gli altri profili.

Norme richiamate

  • art. 337 cod. pen.

    La norma punisce chiunque si oppone con violenza o minaccia a un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni; la Corte ha ritenuto che le spinte al Carabiniere, finalizzate a impedire l'atto d'ufficio di separare i contendenti, rientrino pienamente in tale fattispecie.

  • artt. 58-bis e 61-bis L. n. 689/1981 (riforma "Cartabia")

    Le modifiche hanno delineato l'alternatività tra sanzioni sostitutive e sospensione condizionale; esse impediscono l'applicazione contemporanea dei due istituti, ma non ostano alla rinuncia del soggetto alla sospensione in favore della sostituzione della pena.

  • art. 545-bis cod. proc. pen.

    Disciplina la procedura che il giudice deve seguire per valutare l'applicazione di pene sostitutive di pene detentive brevi; la Corte ha rilevato che la Corte di appello avrebbe dovuto attivare questo meccanismo una volta formulata la richiesta.

  • art. 99, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda i diritti personalissimi e la possibilità che atti dispositivi rilevanti per l'esecuzione della pena (come la rinuncia a un beneficio) debbano essere compiuti dal soggetto o da difensore munito di procura speciale; la Corte ha ritenuto che la presenza dell'imputata in udienza suffragasse la rinuncia implicita alla sospensione.

  • Giurisprudenza citata (Sez.3 n. 2223 del 24/9/2024, dep. 2025, Esposito; Sez.4 n. 25152 del 20/5/2025)

    Principi consolidati: la richiesta dei lavori di pubblica utilità come pena sostitutiva può comportare la rinuncia alla sospensione condizionale se espressa dall'imputato; la rinuncia ha natura di atto dispositiv o relativo all'esecuzione della pena e richiede manifestazione di volontà valida.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione probatoria e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito salvo vizi di diritto; se la motivazione di merito è congrua, la qualificazione giuridica (es. resistenza) sarà confermata.
  • La condotta diretta a impedire un atto d'ufficio è assimilabile a resistenza anche se l'aggressione originaria era rivolta a un terzo: ciò che conta è l'atto violento diretto contro il pubblico ufficiale che svolge la sua funzione.
  • La richiesta, formulata in udienza con l'imputato presente, di sostituire una pena detentiva breve con lavori di pubblica utilità può essere interpretata come rinuncia alla sospensione condizionale della pena; in tal caso il giudice deve esaminare la domanda secondo l'art. 545-bis c.p.p.
  • Le norme che sanciscono l'alternatività tra sanzione sostitutiva e sospensione non vietano la scelta (rinuncia) dell'imputato di preferire la sostituzione; il giudice deve quindi verificare la volontà dell'imputato e procedere all'istruttoria prevista.
  • Perché la rinuncia alla sospensione sia efficace quando sia rilevante per l'esecuzione, è preferibile che la volontà sia espressa dall'imputato in persona o tramite difensore con procura speciale; la presenza del soggetto in udienza rafforza la validità dell'atto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.