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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21171/2023 del 18/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 13/12/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere a carico dell'indagato per il reato previsto dall'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (illeciti in materia di stupefacenti). Il ricorso per cassazione era fondato su tre motivi, ma il difensore, munito di procura speciale, ha rinunciato all'impugnazione con atto depositato in cancelleria della Corte Suprema.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a seguito della rinuncia, ai sensi dell'art. 591 c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 500 in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 c.p.p. Ha inoltre disposto la trasmissione di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p., per gli adempimenti di competenza.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    Norma sostanziale che disciplina il reato contestato (illeciti in materia di stupefacenti); la Corte non entra nel merito della qualificazione del fatto poiché il ricorso è stato rinunciato.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    La rinuncia al ricorso determina l'inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse; conseguentemente la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende a titolo equitativo: la Corte ha ritenuto equa la somma di euro 500 sulla base dei profili di colpa connessi alla causa di inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Imposta l'obbligo di trasmettere al direttore dell'istituto penitenziario copia della decisione quando da essa non derivi la rimessione in libertà; la Corte ha disposto tale trasmissione per l'espletamento degli adempimenti previsti dal comma 1-bis.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione in Cassazione comporta l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse: l'organo giudicante non esamina il merito delle censure.
  • La parte che promuove un gravame e poi lo rinuncia può essere condannata alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p., valutate equitativamente in relazione alla colpa o alla responsabilità per l'instaurazione del giudizio.
  • La rinuncia formale deve essere depositata nei modi e termini previsti (procura speciale ove richiesta); la correttezza formale della rinuncia incide sull'efficacia della stessa.
  • La dichiarazione di inammissibilità non comporta automaticamente la cessazione della misura cautelare: se la decisione non dispone la rimessione in libertà, deve esserne data comunicazione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti previsti dalle disposizioni attuative.
  • Strategia difensiva: non rinunciare all'impugnazione se l'obiettivo immediato è ottenere la revoca o la modifica della misura cautelare, perché la rinuncia toglie alla parte la possibilità di vedere esaminati i motivi di impugnazione.

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