Cassazione Civile, Ordinanza n. 01501/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina da un'azione revocatoria ordinaria promossa da un istituto di credito contro alcuni atti di disposizione patrimoniale compiuti dai convenuti, ritenuti pregiudizievoli della garanzia generica del credito vantato verso due fideiussori di una società debitrice. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria limitatamente a un convenuto e dichiarato inefficaci nei confronti del creditore tre atti di disposizione; la Corte d'appello aveva confermato la decisione e corretto il dispositivo con la cancellazione di una trascrizione. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 100 c.p.c. e degli artt. 2901 e 2697 c.c.; 2) violazione degli artt. 163 e 183 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2901 c.c. sulla data di insorgenza del credito azionato in relazione a una compravendita dell'8.4.2011; 3) medesime norme sulla valutazione dell'elemento soggettivo nella revocatoria della compravendita; 4) violazione dell'art. 2901, comma 3, c.c. e omesso esame di fatti decisivi. I controricorrenti a loro volta proponevano ricorso incidentale condizionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché non rispettava il requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.: il ricorso non conteneva una sufficiente e chiara esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali, delle difese svolte nei gradi di merito e del contenuto della sentenza impugnata. Inoltre, le censure miravano sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione dei fatti già esaminati dai giudici di merito, prospettando una diversa lettura del materiale processuale, operazione non consentita in sede di legittimità. L'inammissibilità del ricorso principale ha comportato l'assorbimento del ricorso incidentale. La Corte ha condannato i ricorrenti principali, in solido, al pagamento delle spese di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
richiamato come norma sull'azione revocatoria ordinaria e sull'inefficacia degli atti di disposizione patrimoniale pregiudizievoli per il creditore
art. 2697 c.c.
richiamato nei motivi di ricorso in tema di riparto dell'onere della prova nella revocatoria
art. 100 c.p.c.
richiamato nei motivi di ricorso in relazione all'interesse ad agire
art. 163 c.p.c.
richiamato nei motivi con riferimento al contenuto dell'atto introduttivo
art. 183 c.p.c.
richiamato nei motivi con riferimento alle difese e preclusioni processuali
art. 360 c.p.c.
norma sul ricorso per cassazione invocata per dedurre violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
la Corte lo qualifica come requisito di contenuto-forma del ricorso, la cui mancanza comporta inammissibilità; deve consentire la chiara cognizione dei fatti sostanziali e processuali della controversia
art. 2901, comma 3, c.c.
richiamato nel quarto motivo in relazione ai presupposti della revocatoria
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
fondamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di definizione sfavorevole del ricorso
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una esposizione sommaria ma completa dei fatti sostanziali e processuali, delle difese delle parti e dell'iter dei giudizi di merito; la mancanza di tali elementi integra inammissibilità ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o proporre una mera contrapposizione alla ricostruzione fattuale e giuridica compiuta dai giudici di merito.
- Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.
- La soccombenza nel giudizio di cassazione comporta la condanna alle spese e, ove ne ricorrano i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
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