Cassazione Civile, Ordinanza n. 26345/2025 del 29/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte impugnante)
La controversia
Nel giudizio presupposto di opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento di compensi professionali era stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio, ma il compenso del consulente non era stato liquidato prima della definizione della causa. Il Tribunale di Teramo ha poi emesso un decreto di liquidazione del compenso del C.T.U. in data 19.07.2023, successivamente alla sentenza n. 526/2023 che aveva definito il giudizio presupposto e regolato le spese processuali. Il ricorrente ha censurato tale decreto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che fosse nullo perché emesso in carenza di potere, essendo il processo già concluso; in sostanza ha contestato l'ammissibilità e la validità stessa del provvedimento di liquidazione tardiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo: una volta definito il giudizio con sentenza e regolato l'onere delle spese, il giudice non conserva il potere di liquidare successivamente i compensi del consulente tecnico d'ufficio. Il decreto di liquidazione emesso dopo la sentenza è quindi un atto abnorme, adottato in carenza di potere. La Corte ha cassato il decreto senza rinvio, perché il giudice adito non poteva più pronunciarsi sulla richiesta di liquidazione dopo la chiusura del giudizio nel quale la consulenza era stata resa. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico del consulente tecnico d'ufficio intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La censura è stata proposta come vizio processuale per nullità del decreto di liquidazione per carenza di potere del giudice.
art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l'opposizione ex art. 170 quale rimedio contro il decreto emesso dopo la definizione del giudizio, qualificando invece ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.
art. 111 Cost.
Il decreto adottato in carenza di potere è considerato provvedimento abnorme e perciò impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
art. 327 c.p.c.
Il ricorso straordinario per cassazione deve essere proposto nel rispetto del termine lungo previsto dalla norma.
art. 633, n. 3, c.p.c.
La Corte rileva che il consulente tecnico d'ufficio non resta privo di tutela, potendo agire per decreto ingiuntivo per il pagamento del compenso.
Massime di principio
- Una volta che il giudizio sia stato definito con sentenza e siano state regolate le spese processuali, il giudice non ha più potere di liquidare successivamente il compenso del consulente tecnico d'ufficio per l'attività svolta in quel processo.
- Il provvedimento di liquidazione del compenso emesso dopo la chiusura del giudizio presupposto è abnorme perché adottato in carenza di potere e incide in modo definitivo su diritti soggettivi.
- Contro un decreto di liquidazione emesso in carenza di potere dopo la definizione del processo non è esperibile l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del 2002, ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., nel rispetto del termine lungo di impugnazione.
- Il consulente tecnico d'ufficio conserva comunque tutela per il credito professionale e può richiederne il pagamento mediante decreto ingiuntivo.
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