Sentenza n. 2141/2026 - Napoli, Sezione 5
per l’esecuzione della sentenza n. 2537/2025 del 6 giugno 2025 del Tribunale di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva condannato il Ministero al pagamento di 2.500 euro mediante emissione di buono elettronico della carta del docente, oltre alle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2537/2025, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrisponderle 2.500 euro mediante carta del docente, oltre alle spese di giudizio. Ha dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione e chiesto che fosse fissato un termine per l'esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza fornire elementi ostativi all'esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovata l'inerzia dell'amministrazione e l'assenza di ragioni ostative. Ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario della medesima amministrazione, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora, calcolata in misura pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, oltre agli interessi eventualmente già dovuti. La penalità decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termina con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e non può superare il 10% dell'importo dovuto in base al giudicato. Il Ministero è stato infine condannato alle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente, nel giudizio di ottemperanza, la condanna al pagamento di una penalità di mora; la misura deve essere determinata secondo il criterio della non manifesta iniquità.
art. 1 c.p.a.
La penalità di mora svolge funzioni compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale cui appartiene il responsabile nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'accertata mancata esecuzione di un giudicato e l'assenza di elementi ostativi giustificano l'ordine all'amministrazione di provvedere entro un termine fissato dal giudice.
- In caso di ulteriore inerzia dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un responsabile appartenente alla struttura amministrativa inadempiente, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal provvedimento.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, con decorrenza successiva al termine assegnato per l'adempimento e fino all'adempimento spontaneo, anche se tardivo.
- La penalità di mora deve essere assoggettata a un tetto massimo, individuato nel caso concreto nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la funzione compulsoria si trasformi in una sproporzionata locupletazione del creditore.
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