Sentenza n. 1090/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Crotone, sez. lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 567/2024 del Tribunale di Crotone, sezione lavoro, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, oltre alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese di lite. La sentenza era stata notificata al Ministero il 1° luglio 2024 tramite PEC, con l'indicazione del codice fiscale e delle annualità interessate, secondo le istruzioni dell'Ufficio scolastico regionale. Nonostante il passaggio in giudicato e il decorso del termine di moratoria di centoventi giorni dalla notificazione, l'amministrazione è rimasta inadempiente. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione, il decorso del termine di moratoria e il perdurante inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente la pronuncia del giudice del lavoro entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse, l'organizzazione e l'innovazione digitale del Ministero, incaricandolo di provvedere in via sostitutiva entro i successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio. Ha posto a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'eventuale attività commissariale, ritenendo applicabile per analogia l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 777, della legge n. 208/2015, in quanto tali oneri rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Ha invece respinto la domanda di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., giudicandola manifestamente iniqua in ragione della particolare funzione della Carta del docente, qualificata come contributo per l'aggiornamento e la formazione e non come corrispettivo. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in euro 828,00 oltre spese generali e accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, adottare misure sostitutive e nominare un commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, ma nel caso concreto è stata esclusa perché ritenuta manifestamente iniqua.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola relativa all'imputazione dei compensi e delle spese dell'attività commissariale, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti decisori emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata applicata per analogia alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 777, l. 208/2015
Ha introdotto nell'art. 5-sexies della legge n. 89/2001 la disposizione applicata analogicamente dal giudice in tema di compensi e spese dell'attività commissariale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione soccombente di dare integrale esecuzione al comando giudiziale entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- La rituale notificazione della sentenza, il passaggio in giudicato e il decorso del termine di moratoria costituiscono presupposti sufficienti per accertare l'inadempimento dell'amministrazione e accogliere l'azione di ottemperanza, quando il comando giudiziale sia rimasto ineseguito.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, comprese le eventuali modifiche di bilancio funzionali all'adempimento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: può essere negata quando, in relazione alla natura e alla funzione della prestazione dovuta, la sua applicazione risulti manifestamente iniqua.
- La disposizione che pone a carico dell'amministrazione inadempiente i compensi e le spese dell'attività del commissario ad acta può essere applicata per analogia anche a giudizi di ottemperanza relativi a condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle specificamente contemplate dalla norma.
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