Sentenza del 06/12/2018 n. 31591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'estensione della responsabilità della società beneficiaria, in caso di scissione parziale, per debiti tributari maturati anteriormente alla scissione. La contribuente sosteneva che la propria responsabilità dovesse essere limitata al valore del patrimonio netto ricevuto, pari a Euro 113.648,00, ai sensi dell'art. 2506-quater c.c. Equitalia contestava tale limitazione, sostenendo che la normativa tributaria speciale imponesse una responsabilità solidale integrale per imposte, sanzioni, interessi e accessori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso di Equitalia Sud, cassato la sentenza della CTR della Campania e deciso nel merito rigettando il ricorso originario della società contribuente. Ha stabilito che, in caso di scissione parziale, la società beneficiaria risponde solidalmente e senza limitazioni, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, dell'intero debito tributario antecedente alla scissione, comprese imposte, sanzioni, interessi e accessori. Il limite del patrimonio netto attribuito rileva soltanto nei rapporti interni e può essere fatto valere mediante azione di regresso verso la società scissa o gli altri coobbligati. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società contribuente è stata condannata a rimborsare a Equitalia Euro 4.000,00, oltre spese generali e accessori, per il giudizio di cassazione.
Norme richiamate
Art. 173, commi 11, 12 e 13, D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Le altre società beneficiarie sono responsabili, in solido, per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito.
La norma tributaria speciale prevale sulle regole civilistiche e stabilisce, per i debiti tributari anteriori alla scissione, la responsabilità solidale delle società beneficiarie, senza limitazione al patrimonio netto ricevuto.
Art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997
In caso di scissione parziale ciascuna società è obbligata in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.
La solidarietà riguarda le somme dovute per violazioni tributarie anteriori alla scissione e si estende anche alle sanzioni pecuniarie.
Art. 2506-quater, comma 3, c.c.
La responsabilità civilistica eventualmente limitata al valore del patrimonio netto attribuito non prevale sulla disciplina tributaria speciale in materia di debiti fiscali.
Art. 1292 c.c.
La coobbligazione solidale consente all'Amministrazione finanziaria di richiedere l'intero debito a ciascun coobbligato.
Art. 1299 c.c.
Il coobbligato che abbia pagato l'intero debito può esercitare il regresso contro gli altri obbligati per la parte eccedente la propria quota interna.
Art. 1298, comma 2, c.c.
Nei rapporti interni, in mancanza di prova diversa, l'obbligazione solidale si presume divisa in parti uguali; il patrimonio ricevuto nella scissione può comunque rilevare per determinare l'esposizione interna e il regresso.
Art. 384 c.p.c.
La Corte ha deciso direttamente nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti, rigettando il ricorso introduttivo.
Corte costituzionale, sentenza n. 90/2018
La responsabilità solidale piena delle società beneficiarie è stata ritenuta costituzionalmente legittima, in quanto bilanciata dalla possibilità di partecipare al procedimento tributario e di esercitare il regresso contro gli altri coobbligati.
Massime di principio
- In caso di scissione parziale, per debiti tributari anteriori alla scissione l'Amministrazione finanziaria può chiedere l'intero importo a qualsiasi società beneficiaria, senza essere vincolata al valore del patrimonio netto ricevuto.
- La limitazione prevista nell'atto di scissione opera principalmente nei rapporti interni tra società e non può essere opposta al Fisco per ridurre la responsabilità esterna.
- La solidarietà comprende imposta principale, sanzioni, interessi e altri accessori connessi al debito tributario.
- La società beneficiaria che abbia pagato più della propria quota può tutelarsi mediante azione di regresso contro la società scissa e gli altri coobbligati.
- Le società coobbligate possono partecipare al procedimento tributario e, pur senza litisconsorzio necessario, possono essere chiamate in giudizio per rendere opponibile anche a loro il giudicato.
- Prima di una scissione è opportuno verificare i debiti tributari pregressi della società scissa, poiché l'operazione non impedisce al Fisco di agire integralmente sul patrimonio della beneficiaria.
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