Sentenza del 08/06/2016 n. 11723 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRPEG e IRAP per l'anno d'imposta 2003, contestando principalmente la sua notifica prima della scadenza del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, decorrente dalla consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni. L'Agenzia aveva giustificato l'emissione anticipata con l'imminente scadenza del termine di decadenza dall'azione accertativa. La società ha inoltre contestato la deducibilità di alcuni costi.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo della società, ritenendo illegittimo l'avviso notificato prima della scadenza del termine dilatorio, poiché l'urgenza deve derivare da circostanze concrete estranee alla sfera di responsabilità dell'Amministrazione e deve essere provata dall'Ufficio. La mera imminente scadenza del termine decadenziale non costituisce una valida ragione d'urgenza. Il secondo motivo della società e il ricorso incidentale dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della società. Le spese dell'intero processo sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
L'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di accertamento determina, salvo specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso ante tempus.
Il termine di sessanta giorni tutela il contraddittorio procedimentale e consente al contribuente di presentare osservazioni dopo la conclusione di accessi, ispezioni o verifiche. La sua violazione rende illegittimo l'avviso, salvo un'effettiva e specifica urgenza, che deve essere provata dall'Amministrazione.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 3 e 21-septies
Le disposizioni sono richiamate dalla ricorrente in relazione agli obblighi di motivazione e ai vizi dell'atto amministrativo, ma la decisione viene fondata principalmente sull'interpretazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente.
Art. 115 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, dichiarato assorbito in conseguenza dell'accoglimento della censura relativa alla notifica anticipata dell'avviso.
Art. 163 TUIR
Richiamato in relazione alla contestazione dei costi ritenuti indeducibili, ma non esaminato dalla Corte perché assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
D.P.R. n. 600/1973, art. 67, comma 1
Richiamato nel secondo motivo del ricorso principale, anch'esso dichiarato assorbito.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica presso i locali del contribuente, l'Amministrazione deve normalmente rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura.
- La notifica anticipata dell'avviso non è automaticamente legittima: l'Ufficio deve dimostrare un'effettiva, concreta e specifica ragione d'urgenza esistente al momento dell'emissione.
- La sola imminente scadenza del termine di decadenza dell'Amministrazione non costituisce, di regola, una valida ragione d'urgenza, perché rientra nella sfera organizzativa e di responsabilità dell'ente impositore.
- In caso di notifica ante tempus, il contribuente deve verificare sia il rispetto del termine di sessanta giorni sia l'effettiva sussistenza delle ragioni d'urgenza; se queste mancano, l'avviso può essere impugnato per illegittimità.
- L'accoglimento del vizio relativo al termine dilatorio può rendere superfluo l'esame delle ulteriori contestazioni sull'accertamento e condurre all'annullamento dell'atto.
Testo integrale
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