Cassazione Penale, Sentenza n. 1074/2022 del 13/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per cassazione della sentenza che confermava la condanna per percosse e minaccia: il ricorrente denunciava l'illegittimità della pena irrogata in aumento per la continuazione fra i due reati, lamentando che la pena applicata in aumento eccedeva la misura massima prevista ratione temporis (fatti del 2011) per il reato di minaccia non aggravata e che il primo giudice non aveva motivato i criteri di determinazione della pena base.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato sulla questione del trattamento sanzionatorio e ha inoltre rilevato d'ufficio la causa estintiva per prescrizione maturata successivamente alla sentenza di secondo grado. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, ha mantenuto le statuizioni civili (la prescrizione non era maturata nel primo grado) e ha rigettato la richiesta della parte civile di rifusione delle spese nel grado di appello. Ha inoltre dichiarato inammissibile il ricorso quanto agli effetti civili.
Norme richiamate
art. 133 cod. pen.
Utilizzato dal giudice di merito per determinare la pena base in relazione al reato più grave; la Corte osserva che l'applicazione dei criteri non può portare a una pena complessiva che superi il massimo previsto all'epoca del fatto
art. 612 cod. pen. (testo anteriore alla modifica del 2013)
Rilevata la misura massima della pena prevista ratione temporis per il reato di minaccia non aggravata; la Corte evidenzia che la pena inflitta in aumento per continuazione non può eccedere tale massimo
art. 81 comma 3 cod. pen.
Principio secondo cui la pena non può superare il massimo stabilito dalla legge al tempo del fatto; la Corte ritiene violato tale principio dall'aumento motivato in modo da superare la pena massima allora applicabile
artt. 157 e 161 cod. pen.
Combinato disposto usato per calcolare il termine di prescrizione; la Corte conclude che, tenute altresì presenti le cause di sospensione, la prescrizione dei reati processati (termine di sette anni e mezzo) è maturata nelle date indicate e ha determinato l'estinzione dei reati
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sulle cause di estinzione del reato e sulla possibile pronuncia di assoluzione quando la causa emerga in modo incontrovertibile dagli atti; la Corte rileva che non sussistono elementi per pronunciare l'assoluzione immediata e quindi dichiara l'estinzione per prescrizione
art. 23 comma 8 d.l. n. 137/2020 (conv. legge n.176/2020)
Richiamata per motivare il trattamento del ricorso senza intervento delle parti e con conclusioni per iscritto
Massime di principio
- La continuazione tra reati non può essere utilizzata per determinare una pena complessiva che superi la misura massima prevista dalla legge al tempo del fatto; il rispetto del limite massimo è vincolante.
- Se il giudice di merito non motiva adeguatamente i criteri di determinazione della pena base e degli aumenti per continuazione, la decisione è vulnerabile in sede di legittimità.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio cause di estinzione del reato (es. prescrizione) anche se il ricorso è principalmente fondato su questioni di diritto sostanziale o processuale.
- Quando la prescrizione matura dopo la sentenza di secondo grado, la Corte può annullare senza rinvio per gli effetti penali e dichiarare estinti i reati; tuttavia le statuizioni civili possono rimanere efficaci se la prescrizione non è intervenuta nel primo grado.
- La pronuncia immediata di assoluzione per causa di estinzione è possibile solo se l'esistenza della causa e l'inesistenza del fatto o la non riconducibilità all'imputato emergono dagli atti in modo assolutamente incontrovertibile; in mancanza, si dichiara l'estinzione del reato senza assolvere.
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