Cassazione Civile, Ordinanza n. 13488/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di controllo fiscale su operazioni del 2015, una società aveva contabilizzato fatture emesse da due società ritenute coinvolte in una frode IVA. L'Ufficio, ritenendo oggettivamente inesistenti le operazioni documentate, emetteva avviso di accertamento recuperando costi indeducibili, IVA indebitamente detratta, maggiori IRES e IRAP e sanzioni. La società impugnava l'atto e otteneva decisioni favorevoli nei primi due gradi. In cassazione l'Agenzia delle Entrate denunciava: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, L. 212/2000, sostenendo che il contraddittorio endoprocedimentale non fosse stato omesso, perché era stato inviato un questionario e la contribuente aveva già prodotto documentazione, sicché mancava la prova di resistenza; inoltre il contraddittorio preventivo sarebbe comunque rilevante solo per i tributi armonizzati, non per IRES e IRAP; 2) violazione delle norme su motivazione dell'atto e riparto dell'onere della prova, sostenendo che l'Ufficio avesse adeguatamente motivato l'accertamento e che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, fosse sufficiente provare la fittizietà delle operazioni, senza che rilevassero buona fede o difese documentali del contribuente basate su fatture, pagamenti, DDT e contabilità regolare.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che la CTR avesse erroneamente equiparato tributi armonizzati e non armonizzati, applicando in modo improprio la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale; ha inoltre escluso che la contribuente avesse assolto la prova di resistenza, poiché la mera produzione di documentazione cartolare, pagamenti, registrazioni contabili e DDT non basta a dimostrare l'effettività di operazioni contestate come oggettivamente inesistenti. La Corte ha anche precisato che, in tali ipotesi, l'amministrazione deve provare la fittizietà dell'operazione, mentre sono inconferenti i richiami alla buona fede del contribuente e all'affidamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il contraddittorio endoprocedimentale opera, per i tributi armonizzati, con effetto invalidante se il contribuente indica in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere; per i tributi non armonizzati vale solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Nel caso concreto l'articolo non era applicabile all'avviso relativo anche a IRES e IRAP, e comunque la contribuente non aveva dimostrato la prova di resistenza.
art. 109 t.u.i.r.
I costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti non sono deducibili.
art. 19 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La detrazione IVA è negata quando l'imposta risulti riferita a operazioni oggettivamente inesistenti.
art. 7 d.lgs. n. 546 del 1992
La Corte ha ritenuto inconferente il richiamo della CTR a tale disposizione ai fini probatori, precisando che non giustifica l'esito raggiunto nel caso concreto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma in tema di accertamento e rettifica dei redditi, in collegamento con la ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni inesistenti.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato come base dell'accertamento IVA e della contestazione dell'indebita detrazione.
art. 2697 c.c.
La Corte ribadisce il criterio di riparto dell'onere probatorio: l'Amministrazione deve provare la fittizietà dell'operazione oggettivamente inesistente; al contribuente non basta la produzione di documenti cartolari per dimostrare l'effettività del negozio contestato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale che fonda i motivi di ricorso per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare la fittizietà dell'operazione economica sottesa alla fattura; non è sufficiente il semplice richiamo alla regolarità formale dei documenti se non emergono elementi concreti di effettività dell'operazione.
- La prova contraria del contribuente non può risolversi nella sola esibizione di fatture, bonifici, DDT, registrazioni contabili o documentazione successiva, poiché tali elementi sono cartolari e, da soli, non dimostrano l'effettiva esecuzione dell'operazione contestata.
- La violazione del contraddittorio endoprocedimentale, nei tributi armonizzati, comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente indica specificamente quali difese avrebbe potuto svolgere e dimostra che esse avrebbero potuto determinare un esito diverso del procedimento; non basta l'allegazione astratta della mancata interlocuzione.
- Per i tributi non armonizzati il contraddittorio preventivo non ha portata generalizzata e opera solo nei casi previsti dalla legge; non è quindi automaticamente deducibile per ogni avviso di accertamento misto che comprenda anche componenti non armonizzate.
- La disciplina probatoria delle operazioni oggettivamente inesistenti non va confusa con quella delle operazioni soggettivamente inesistenti: in queste ultime rilevano l'interposizione soggettiva e la consapevolezza del cessionario; nelle prime conta la mancata esistenza dell'operazione stessa.
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