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Sentenza

Sentenza n. 6574/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202601071

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva annullato il depennamento del vincitore dalla graduatoria di una procedura selettiva per un posto di docente di prima fascia di flauto traversiere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (docente vincitore)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una procedura selettiva pubblica indetta da un conservatorio per il reclutamento di un docente di prima fascia a tempo indeterminato. Il candidato, titolare di un diploma accademico di secondo livello in flauto traversiere conseguito presso un conservatorio estero, aveva dichiarato nella domanda di partecipazione di possedere un certificato di equipollenza, indicando gli estremi di un documento che era in realtà una dichiarazione di valore rilasciata dall’Ambasciata d’Italia e non un provvedimento di equipollenza. Il candidato risultava primo classificato, ma veniva successivamente depennato dalla graduatoria perché il riconoscimento del titolo da parte di un’istituzione italiana era intervenuto soltanto dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda. Il TAR annullava il depennamento, ritenendo che il riconoscimento avesse natura ricognitiva e producesse effetti retroattivi, nonché che né la disciplina regolamentare né il bando imponessero il possesso dell’equipollenza già alla data della domanda. Il conservatorio e la seconda classificata proponevano appello deducendo: 1) violazione della disciplina concorsuale, dagli artt. 5, commi 8 e 9, del bando, che avrebbero richiesto il possesso dell’equipollenza o almeno la tempestiva attivazione della relativa procedura alla data della domanda, a tutela della parità di trattamento; 2) violazione degli artt. 47 e 75 d.P.R. 445/2000, per non avere il TAR rilevato la falsità della dichiarazione resa dal candidato circa il possesso del certificato di equipollenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato riunisce gli appelli e li respinge, confermando la sentenza del TAR. Il riconoscimento o l’equipollenza di un titolo di studio estero ha natura ricognitiva e dichiarativa: non attribuisce una nuova qualificazione, ma accerta la corrispondenza del titolo estero a un titolo italiano e gli conferisce valore legale nell’ordinamento nazionale. Per tale ragione, l’atto di riconoscimento produce effetti retroattivi, riferiti al titolo conseguito all’estero. Il Collegio interpreta l’art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001 nel senso che il riconoscimento del titolo estero non costituisce requisito di ammissione al concorso, ma requisito necessario per l’assunzione del vincitore. La legge consente infatti ai candidati che abbiano presentato domanda di riconoscimento di partecipare con riserva e prevede che la procedura sia conclusa solo nei confronti dei vincitori. Ne consegue che l’equipollenza non incide sulla selezione della platea dei candidati ammessi, ma deve essere acquisita ai fini dell’accesso all’impiego. Il bando, pur richiedendo in via generale la presentazione della domanda di riconoscimento per l’ammissione con riserva, non può derogare alla disciplina legislativa qualificando l’equipollenza come requisito di partecipazione. Nel caso concreto, il riconoscimento conseguito dal vincitore dopo la conclusione della selezione era quindi idoneo a soddisfare il requisito sostanziale, in ragione della sua natura dichiarativa e retroattiva; il depennamento è stato illegittimo. Sono respinte anche le censure fondate sugli artt. 47 e 75 d.P.R. 445/2000: il provvedimento di esclusione non aveva contestato al candidato una falsità dichiarativa, sicché l’amministrazione non poteva integrare in giudizio la motivazione dell’atto introducendo per la prima volta tale addebito. Le spese sono compensate per la natura e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 96 c.p.a.

    Consente la riunione degli appelli connessi; gli appelli sono stati riuniti dal Collegio.

  • art. 5, commi 8 e 9, del bando di concorso

    ammissione con riserva del candidato in attesa della dichiarazione di equipollenza richiesta, secondo le procedure di legge, e dunque «condizionatamente alla tempestiva presentazione della relativa istanza»

    Il bando disciplinava l’ammissione con riserva e l’indicazione degli estremi del riconoscimento, ma non poteva trasformare il riconoscimento in un requisito di ammissione contrario alla disciplina legislativa.

  • art. 4, comma 1, lett. g), d.m. 29 marzo 2023, n. 180

    diploma accademico di secondo livello o (…) titoli di studio conseguiti in base agli ordinamenti previgenti ad essi equiparati, nonché (…) titoli di studio equipollenti conseguiti all’estero

    La disposizione individua i requisiti culturali per la partecipazione alle procedure di reclutamento, senza prescrivere che l’equipollenza del titolo estero sia necessariamente anteriore alla domanda.

  • art. 38, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    i candidati che presentano domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso (…) sono ammessi a partecipare con riserva

    Il riconoscimento del titolo estero è requisito per l’assunzione del vincitore, non requisito di ammissione alla procedura; la procedura di riconoscimento può concludersi solo nei confronti dei vincitori.

  • artt. 2 e 3 l. 11 luglio 2002, n. 148

    Nel quadro della Convenzione di Lisbona, devolvono alle istituzioni universitarie il riconoscimento dei titoli esteri in ambito accademico.

  • art. I della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997, ratificata con l. 11 luglio 2002, n. 148

    Attestato, dello stesso valore della qualifica di un insegnamento estero, redatto da un’autorità competente al fine di accedere alle attività di insegnamento e/o lavorative

    Il riconoscimento attesta il valore legale del titolo estero ai fini dell’accesso agli studi e al mercato del lavoro, senza conferire una qualificazione ulteriore rispetto a quella già acquisita.

  • art. VI.1 della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997

    decisione di riconoscimento

    Il riconoscimento attribuisce alla qualifica estera lo stesso valore previsto nell’ordinamento dello Stato ospitante, sulla base delle conoscenze e competenze risultanti dal titolo.

  • art. VI.3 della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997

    agevolare l’accesso al mercato del lavoro

    Il riconoscimento del titolo estero è funzionale anche all’accesso al lavoro, nel rispetto della legislazione interna.

  • artt. 47 e 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

    Le conseguenze delle dichiarazioni sostitutive false non possono essere applicate sulla base di una contestazione introdotta per la prima volta in giudizio, quando l’atto impugnato non aveva contestato la falsità e aveva motivato l’esclusione su un diverso presupposto.

  • artt. 97 e 98 Cost.

    I principi di imparzialità, buon andamento e parità di trattamento giustificano la previsione del bando relativa alla tempestiva attivazione della procedura di riconoscimento, ma non consentono di derogare alla disciplina legislativa che distingue tra ammissione e assunzione.

Massime di principio

  • Il riconoscimento o l’equipollenza di un titolo di studio estero ha natura ricognitiva e dichiarativa: accerta la corrispondenza del titolo a un titolo nazionale e non attribuisce una nuova qualificazione professionale.
  • La natura ricognitiva del riconoscimento comporta, in linea generale, la produzione di effetti retroattivi, riferiti al titolo già conseguito nell’ordinamento estero.
  • Ai sensi dell’art. 38, comma 3, d.lgs. 165/2001, il riconoscimento del titolo di studio estero non costituisce requisito di ammissione al concorso pubblico, ma requisito necessario per l’assunzione del candidato utilmente collocato nella graduatoria; il candidato può partecipare con riserva e la procedura di riconoscimento può essere conclusa nei confronti dei vincitori.
  • Le clausole del bando non possono trasformare il riconoscimento del titolo estero in un requisito di partecipazione quando la disciplina legislativa lo configura come requisito per l’accesso all’impiego successivo alla selezione.
  • L’amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un provvedimento di esclusione introducendo per la prima volta una contestazione di falsità dichiarativa, se l’atto impugnato aveva fondato l’esclusione su un diverso presupposto.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciRiconoscimento dei titoli di studio
RamiPubblico impiego e concorsiIstruzione e università
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipio di legalità e tipicitàConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di motivazione

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