Sentenza n. 15357/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - del provvedimento prot. -OMISSIS- del 09.08.2021 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo, mezzo del quale l'Amministrazione resistente ha depennato il ricorrente dalle graduatorie provinciali GPS della Provincia di Napoli per la classe di concorso ADMM nella parte in cui si pone in rilievo un contrasto con l'ordinanza ministeriale 60/2020 del Ministero dell'Istruzione e con il DM 51/2021; - del decreto dell'Ufficio decreto prot. del decreto prot. -OMISSIS- del 03.09.2021 di ripubblicazione delle graduatorie, nonché del decreto -OMISSIS- del 09.08.2021 dell'Usp di Palermo di pubblicazione delle graduatorie GPS della Provincia di Palermo laddove non include la ricorrente tra i docenti inseriti in 1° fascia GPS; - nonché, per quanto occorrer possa del DM 51/2021 laddove le clausole di cui agli art. 1 e 2, in ordine ai requisiti di accesso per la prima fascia aggiuntiva, fossero ritenute escludenti rispetto al diritto dei docenti abilitati o specializzati all'estero ed il cui titolo sia in attesa di riconoscimento anche in quanto contrastante con l'Ordinanza Ministeriale 60/2020 e nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, di attuazione del precedente; - della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089 nella parte in cui non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero; per la declaratoria - del diritto di parte ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2011 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e/ dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti di sostegno, mediante l'inserimento della specializzazione sul sostegno conseguita in Romania, in corso di riconoscimento; per la condanna - delle Amministrazioni intimate all'adozione di tutti i provvedimenti opportuni al fine di tutelare il diritto della parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: depennamento e mancato inserimento della ricorrente nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS per la specializzazione sul sostegno conseguita all’estero e ancora in attesa di riconoscimento, oltre agli atti di pubblicazione e ripubblicazione delle graduatorie e agli atti generali presupposti
Esito
Favorevole al ricorrente (docente specializzata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva conseguito in Romania una specializzazione per il sostegno, presentato il 24 luglio 2021 domanda di riconoscimento del titolo e il 25 luglio 2021 domanda di inserimento nella prima fascia aggiuntiva delle GPS per la provincia di Palermo. Contestava l’esclusione, sostenendo, con il primo motivo, che l’art. 7 dell’O.M. 60/2020 e l’art. 59, comma 4, del d.l. 73/2021 consentissero l’inserimento con riserva in presenza della domanda di riconoscimento del titolo estero; con il secondo, deduceva disparità di trattamento rispetto a docenti in situazione analoga inseriti da altri uffici scolastici; con il terzo, lamentava la violazione della normativa nazionale e comunitaria sul riconoscimento dei titoli esteri e l’impossibilità di subire pregiudizio dai tempi del relativo procedimento; con il quarto, denunciava l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e la violazione del soccorso istruttorio. In via preliminare, la ricorrente aveva inoltre chiesto accesso ai dati identificativi dei controinteressati, senza ottenere risposta, e aveva poi integrato il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il ricorso nonostante la mancata notificazione iniziale ad almeno un controinteressato: la ricorrente aveva tempestivamente chiesto all’Amministrazione i dati necessari a individuarli e l’istanza era rimasta inevasa; in tale situazione la mancata integrale instaurazione del contraddittorio non determina la decadenza e la notifica per pubblici proclami può essere autorizzata anche senza una previa notifica ordinaria a uno dei controinteressati. Nel merito, il ricorso è stato accolto. L’art. 7, comma 4, lett. e), dell’O.M. 60/2020 consente l’iscrizione con riserva quando il titolo di accesso è stato conseguito all’estero, la domanda di riconoscimento è stata presentata entro il termine previsto e il riconoscimento non è ancora intervenuto. Il D.M. 51/2021, che disciplina gli elenchi aggiuntivi e rinvia all’O.M. 60/2020 per quanto non specificamente previsto, non contiene una deroga per i titoli esteri in attesa di riconoscimento. La ricorrente doveva quindi essere inserita con riserva e l’esclusione è illegittima. Il TAR ha accolto la domanda di annullamento nei termini indicati, senza esaminare autonomamente gli ulteriori profili di censura. Spese integralmente compensate per il carattere seriale della controversia; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con liquidazione del compenso demandata a separato decreto.
Norme richiamate
art. 41, comma 2, c.p.a.
nel caso di difficoltà legate all’individuazione del controinteressato, la tempestiva presentazione di una richiesta di accesso ai dati inerenti i soggetti controinteressati esclude il verificarsi della decadenza ex art. 41, comma 2, c.p.a.
La mancata notificazione iniziale a un controinteressato non determina la decadenza quando l’interessato, incontrando difficoltà nell’individuarlo, abbia tempestivamente chiesto all’Amministrazione i dati necessari e questa non abbia riscontrato l’istanza.
art. 7, comma 4, lett. e), O.M. 60/2020
L’ordinanza consente, pertanto, l’ammissione con riserva di tutti i soggetti che abbiano conseguito all’estero il titolo di accesso e, avendo presentato la domanda di riconoscimento, siano ancora in attesa del relativo provvedimento.
Il titolo estero conseguito e sottoposto tempestivamente a domanda di riconoscimento consente l’iscrizione con riserva nelle graduatorie, anche prima della conclusione del procedimento ministeriale.
art. 10 O.M. 60/2020
L’art. 10 della medesima ordinanza prevede, poi, la formazione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia, rinviando ad un successivo decreto per la loro costituzione.
Gli elenchi aggiuntivi di prima fascia sono disciplinati nell’ambito del sistema istituito dall’O.M. 60/2020; il rinvio a un decreto attuativo non esclude l’applicazione delle regole dell’ordinanza per gli aspetti non specificamente regolati.
art. 7 D.M. 51/2021
L’art. 7 del medesimo decreto rinvia, poi, all’O.M. n. 60/2020 per quanto in esso non espressamente previsto.
Il D.M. 51/2021 non deroga alla disciplina dell’O.M. 60/2020 sui titoli esteri in attesa di riconoscimento, poiché rinvia all’ordinanza per le fattispecie non espressamente regolate.
artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
La questione in esame è stata già affrontata da questo Tribunale e dal Giudice d’appello in cause di contenuto identico alla presente, definite con esito favorevole alla tesi qui sostenuta dal ricorrente in molteplici sentenze, di seguito citate con valore di precedenti conformi ai sensi degli artt. 74, comma 1, e 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Il TAR richiama pronunce conformi in controversie identiche a sostegno della soluzione adottata; il richiamo ai precedenti è utilizzato per motivare in forma semplificata la decisione.
Massime di principio
- Il docente che abbia conseguito all’estero un titolo di specializzazione valido nel Paese d’origine e abbia presentato entro il termine la domanda di riconoscimento in Italia può essere inserito con riserva nella prima fascia aggiuntiva delle GPS, in attesa della conclusione del procedimento di riconoscimento.
- Un decreto attuativo che disciplini la costituzione degli elenchi aggiuntivi e rinvii alla disciplina generale per quanto non previsto non può essere interpretato come deroga implicita alla possibilità, prevista dalla disciplina generale, di iscrizione con riserva per titoli esteri in attesa di riconoscimento.
- Quando l’individuazione dei controinteressati è difficoltosa, il ricorrente che abbia tempestivamente richiesto all’Amministrazione i dati necessari e non abbia ricevuto risposta non decade per la mancata notificazione iniziale del ricorso; in presenza di comprovate difficoltà può essere autorizzata la notifica per pubblici proclami anche senza preventiva notifica ordinaria ad almeno un controinteressato.
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